POS. II Prot. 15340 - 78.2010.11 Palermo, 24/05/2010

OGGETTO: Accoglimento di ricorso straordinario con annullamento dell'archiviazione di richiesta di contributo. Richiesta di interessi legali da parte del ricorrente vittorioso.




ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
- DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 PALERMO
 



1. Con nota prot. 633 del 7 aprile 2010 codesto Dipartimento, con riferimento al Decreto presidenziale di accoglimento di ricorso straordinario presentato da una cooperativa per l'annullamento della comunicazione di archiviazione di istanza tendente ad ottenere la concessione di un contributo regionale ex art. 19 della legge regionale n. 32/1991, ed evidenziando che la cooperativa vittoriosa richiede oggi oltre che l'erogazione del contributo anche gli interessi, chiede di sapere se gli interessi spettino effettivamente -ed eventualmente da quale data- nella considerazione che non è stato ancora emanato il provvedimento di concessione di contributo.

Codesto Dipartimento non esprime alcun orientamento sulla questione sottoposta.


2. Preliminarmente si rappresenta che quest'Ufficio, in quanto amministrazione consultiva, è chiamato a rendere parere su specifici quesiti in relazione ai quali l'Amministrazione richiedente deve evidenziare le norme giuridiche che presentano difficoltà interpretative, esprimendo anche il proprio orientamento al riguardo.

Ciò nondimeno, in uno spirito di fattiva collaborazione, non ci si esime dal rispondere, in termini generali, alla domanda avanzata da codesto Dipartimento.

A termini dell'art. 1282 del codice civile, "I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente", mentre l'art. 1224 del medesimo codice prevede che "Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno".

Le predette disposizioni hanno riguardo, la prima, ai cosiddetti "interessi corrispettivi", cui corrisponde una funzione rimunerativa per le somme liquide ed esigibili; la seconda agli "interessi moratori", che hanno natura risarcitoria, costituendo una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie la cui funzione risarcitoria è attestata fondamentalmente dal presupposto della mora, che è il ritardo imputabile al debitore

Quanto agli interessi corrispettivi, vige il principio generale secondo cui i debiti della pubblica amministrazione divengono liquidi ed esigibili, e perciò produttivi di interessi, solo quando la relativa spesa sia stata ordinata con l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 270 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (regolamento di contabilità generale dello Stato): Corte di Cassazione, SS.UU., sent. n. 2065 del 29-03-1980; Sez. I, sent. n. 17909 del 04-09-2004.

La medesima giurisprudenza, tuttavia, ribadisce che ove ricorrano i presupposti necessari alla configurabilità della mora, gli interessi moratori sono dovuti dall'Amministrazione pubblica debitrice, indipendentemente dall'emissione o meno del titolo di spesa.

Il debito per interessi, pertanto, decorre dal verificarsi della mora, e cioè dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione.

Per le amministrazioni pubbliche vige il principio secondo cui il ritardo del pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ex re, ai sensi dell'art. 1219, 2º e 3º comma, c.c., occorrendo invece la costituzione in mora mediante l'intimazione scritta di cui all'art. 1219 cit., affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Per le P.A., infatti, le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, 3º comma, c.c., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice e non già presso il domicilio del debitore (per tutte, Cassazione, sez. I, 20-05-2005, n. 10691).

Ciò precisato, va considerato che il decreto di accoglimento del ricorso straordinario ha pronunciato la declaratoria di illegittimità dell'archiviazione della richiesta del contributo in questione, ma non ha affermato la spettanza del contributo stesso, e, quindi, ha determinato soltanto che l'istanza di contributo vada presa in esame e che venga espletata la relativa istruttoria, all'esito positivo della quale potrà eventualmente affermarsi la eventuale ammissibilità al contributo in questione.

Pertanto ad oggi del contributo richiesto non è certa né la spettanza, collegata all'esito positivo dell'istruttoria ed al successivo provvedimento di concessione, né la misura, dal momento che l'art. 19, comma 3, della l.r. 23 maggio 1991, n. 31 (oggi abrogato) prevedeva che il contributo stesso potesse venir concesso "sino" al 75% della spesa sostenuta e documentata.

E quindi, ad oggi, non appare fondata la richiesta di interessi sul contributo.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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