POS. II Prot. 17624 - 97.2010.11 Palermo, 15/06/2010

OGGETTO: Credito d'imposta alle imprese. Imprese artigiane. Art. 1, lettera a), l.r. 11/2009. Portata applicativa.


ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO
PALERMO


1. Con nota 21 maggio 2010, prot. 7962 codesto Dipartimento, ha chiesto un parere dello Scrivente sulla portata applicativa dell'art. 1, comma 1, lettera a), della l.r. 17 novembre 2009, n. 11, che nello stabilire gli importi massimi agevolabili, in relazione alle dimensioni dell'impresa richiedente, fissa il limite minimo e massimo per le "microimprese, anche artigiane".

Rileva codesto Dipartimento che la previsione, con riguardo alle imprese artigiane, si presta a due letture interpretative.
L'una limiterebbe il beneficio contributivo per le imprese artigiane alle sole "microimprese" (come definite dall'allegato 1 al Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008), restando escluse dalla possibilità di fruizione del contributo quelle imprese artigiane di dimensioni maggiori.
L'altra lettura tende a ricomprendere nel livello del beneficio contributivo di cui alla richiamata lettera a) accanto alle microimprese anche tutte le imprese artigiane, a prescindere dalla dimensione.

Codesto Dipartimento non esprime alcun orientamento al riguardo.


2. Sulla questione suesposta si evidenzia quanto segue.

La legge regionale 17 novembre 2009, n. 11, all'art. 1, comma 1, dispone che "La Regione concede un contributo in favore di progetti d'investimento iniziale, come definiti dagli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (g.u.u.e.) C 54 del 4 marzo 2006, nella forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi, che effettuano entro il termine del 31 dicembre 2013 nuovi investimenti nel territorio della Regione, per un importo agevolabile per le imprese del settore del turismo non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro 4 milioni e per le altre imprese così determinato:
a) microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;
b) piccole imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro un milione;
c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni".

La disposizione richiamata, invero, per le imprese artigiane, determina delle incertezze interpretative frutto dell'infelice coordinamento tra le disposizioni del comma medesimo.
Se, infatti, nella prima parte del comma vengono incluse anche quelle artigiane tra le imprese beneficiarie del credito d'imposta, nella richiamata lettera a) le imprese artigiane vengono nuovamente richiamate con le microimprese, con una congiunzione ("anche") che lessicalmente non potrebbe venir considerata funzionale ad una mera equiparazione tra le due categorie, ma sembrerebbe ricordare che tra le microimprese possono sussistere -e concorrere al conseguimento del beneficio- anche le microimprese artigiane.

Invero tra le due categorie -come normativamente definite negli elementi dimensionali- sussistono delle differenze.

La categoria della "microimpresa", infatti, è definita nel Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, "che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), dal quale è connotata per il numero di addetti occupati (inferiore a 10) ed il fatturato annuo e/o totale di bilancio, non superiore a 2 milioni di euro.

L'impresa artigiana, invece, è definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, che oltre che l'apporto personale del lavoro dell'imprenditore artigiano e la preminenza del lavoro sul capitale, prescrive limiti dimensionali, con riguardo al numero dei dipendenti, differenziati in ragione del settore di attività e dello svolgimento delle lavorazioni, ma che mediamente può superare il limite massimo di 9 unità previsto per le microimprese.

Pertanto un'impresa artigiana, avendo riguardo alla compagine della forza lavoro occupata, potrebbe ricadere sia nella categoria della "microimpresa", come definite dall'art. 2 dell'Allegato al Regolamento (CE) n. 800/2008 sia in quella della "piccola impresa", definita nella stessa norma comunitaria (quella che occupa meno di 50 persone).

Quindi, alle ipotesi interpretative che evidenzia codesto Dipartimento se ne potrebbe aggiungere una terza che, considerando prioritaria l'inclusione di quelle "artigiane" tra le imprese beneficiarie prevista dalla prima parte del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 11/2009 e ritenendo una duplicazione la locuzione "anche artigiane" posta nella lettera a) del comma medesimo, non escluda la possibilità di erogare anche alle imprese artigiane che ricadano tra le "piccole imprese" i benefici previsti dalla lettera b) del comma in questione.


Ciò posto, appare da escludersi, in ogni caso, dalle possibili linee interpretative, quella che limiterebbe il beneficio contributivo per le imprese artigiane alle sole "microimprese" artigiane, escludendo da qualunque contributo le altre imprese artigiane, dal momento che ciò comporterebbe una discriminazione delle imprese artigiane rispetto alle altre imprese non giustificabile neppure dalla pur equivoca letteralità della norma.

Neppure, in ipotesi, è possibile far ricorso ai lavori preparatori per indagare la "intenzione del legislatore" (canone ermeneutico ex art. 12 preleggi) dal momento che dai lavori parlamentari d'aula o di commissione non è riscontrabile alcuno specifico dibattito.

Pertanto, ricorrendo al criterio della letteralità, non può che darsi rilievo alla circostanza che solo nella previsione della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 11/2009 è effettuato il richiamo all'impresa artigiana, ancorché sia stata inesattamente utilizzata la congiunzione "anche" e non una mera congiunzione; e, quindi, ritenere che le agevolazioni per tutte le imprese artigiane siano quelle previste dalla lettera a) in questione.

Tuttavia, stante le perplessità interpretative rilevate, si suggerisce l'opportunità di promuovere una norma di interpretazione autentica, al fine di chiarire con certezza la portata delle agevolazioni che si intendono disporre in favore delle imprese artigiane.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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