Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo XIV                      /154.98.11

OGGETTO: Lavoro - Assunzioni - Idoneità fisica e professionale - Art.59 l.r. 16/1996.

   
                           ASSESSORATO REGIONALE
                           AGRICOLTURA E FORESTE
                           Direzione Foreste
                                         P A L E R M O

   
   1.          Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio un quesito concernente l'aggiornamento delle graduatorie previste dall'art.56 della legge regionale 6 aprile 1996, n.16 per la formazione dei contingenti distrettuali antincendio.
               In particolare, premesso che il quesito è stato sollevato dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, viene chiesto se i lavoratori risultati inidonei o non presentatisi alla prova per l'accertamento della idoneità fisica e professionale "possono essere riammessi a sostenere detta prova ai fini dell'inclusione, in sede di aggiornamenti, nei medesimi contingenti o, eventualmente, nella graduatoria di riserva di cui al comma 4 dell'art.59" della predetta l.r. n.16/1996.
               Al riguardo codesta Amministrazione esprime orientamento negativo poichè la risottoposizione alla prova dei lavoratori inidonei sarebbe in contrasto con i commi 4 e 5 dell'art.59 l.r. n.16/1996, mentre i lavoratori non presentatisi non avrebbero più alcun titolo al riguardo ad eccezione di quelli la cui assenza sia stata determinata da cause di forza maggiore.
   
   2.          La soluzione della questione prospettata è, ad avviso dello scrivente, strettamente connessa al sistema introdotto dagli artt.59 e 60 della citata l.r. n.16/1996 per la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie in cui è articolato, ex art.56, quarto comma, ciascun contingente distrettuale.
               Ai sensi del combinato disposto dell'art.59, primo comma, e dell'art.60, primo comma, in sede di prima applicazione della legge regionale, le competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola provvedono alla formazione delle predette graduatorie per ciascuna qualifica degli aventi titolo, sulla base delle istanze presentate dai lavoratori interessati ex art.57, secondo comma.
               Il quarto comma dello stesso art.59 prevede poi che "i lavoratori risultati idonei e non inclusi nelle superiori graduatorie vengono inclusi in una graduatoria unica" articolata per qualifica e per provenienza cui si ricorre, ai sensi del successivo quinto comma, per la copertura dei posti del contingente resisi successivamente vacanti.
               Le modalità di aggiornamento delle graduatorie de quibus sono disciplinate dal secondo comma dell'art.60 il quale dispone che: "il contingente è aggiornato, a cura delle medesime commissioni provinciali, entro il quindici marzo di ciascun anno. I lavoratori interessati possono presentare istanze di inclusione nella graduatoria unica prevista dall'articolo 59, comma 4, entro il trentuno gennaio".
               Dalla riferita disposizione si evince che l'aggiornamento del contingente è realizzato attingendo solo dalla graduatoria unica nella quale dunque, sono inseriti non soltanto i lavoratori che, nella prima applicazione della legge, pur risultati idonei non sono stati inclusi nelle graduatorie delle singole qualifiche, ma anche quei lavoratori che annualmente presentino apposita istanza a tal fine.
               Considerato quindi che nella graduatoria de qua sono inclusi anche altri lavoratori oltre quelli indicati dall'art.59, quarto comma, e tenuto conto dell'ampia formulazione ("lavoratori interessati") utilizzata dal legislatore per individuare i soggetti legittimati a presentare istanza ex art.60, secondo comma, l.r. n.16/1996, può coerentemente concludersi che l'orientamento di codesto Assessorato non sembra da condividere.
               Sul punto si è in sostanza dell'avviso che anche i lavoratori risultati inidonei nonchè quelli non presentatisi alle prove per l'accertamento dell'idoneità professionale - a prescindere dalle cause che ne hanno determinato l'assenza - possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria unica.
               La soluzione qui accolta, del resto, non pregiudica le posizioni acquisite dai lavoratori già inseriti nella graduatoria "di riserva" di cui all'art.59, quarto comma, della più volte citata l.r. n.16/1996, atteso anche che, secondo quanto espressamente previsto nel punto 7 della circolare dell'Assessorato regionale del lavoro 20 marzo 1998, n.300, i lavoratori che presentano istanza ex art.60, secondo comma, sono comunque sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica e professionale e vengono inseriti nella predetta graduatoria al posto corrispondente ai requisiti soggettivi posseduti in base ai criteri indicati dall'art.59, primo e secondo comma, per la formazione delle graduatorie relative a ciascuna qualifica.
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane