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Gruppo XIV                   /174.98.11

OGGETTO: Lavoro - Diritti e doveri dei lavoratori - Diritti sindacali - Operai forestali a tempo determinato.

   
   
                                                ASSESSORATO REGIONALE
                                                 AGRICOLTURA E FORESTE
                                                 Direzione Foreste
                                                                                       P A L E R M O
   
   1.          Con la lettera in riferimento codesto Assessorato ha chiesto l'avviso dello scrivente su una problematica concernente i permessi sindacali cui hanno diritto gli operai agricolo-forestali ai sensi dell'art. 14 del contratto integrativo regionale di lavoro stipulato il 30 marzo 1994.
               Premesso che a tutt'oggi non risultano concordate tra le parti - secondo quanto previsto dall'art. 15 del medesimo contratto - le modalità per utilizzare "sotto forma di permessi retribuiti" il monte ore di cui può avvalersi ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie, in particolare vien chiesto se un operaio forestale a tempo determinato possa usufruire di permessi sindacali per un numero di ore tale da coincidere "quasi per intero" con il turno delle giornate lavorative per il quale è stato avviato.
   
   2.          In relazione al quesito prospettato va anzitutto rilevato che, non desumendosi dalla richiesta di parere come codesto Assessorato pervenga alla quantificazione delle ore (n. 317) di permesso sindacale che spetterebbero all'operaio de quo, il problema va affrontato da un punto di vista generale e astratto.
               L'art. 14 del contratto integrativo regionale indicato in premessa, nel riconoscere alle organizzazioni sindacali firmatarie il diritto di richiedere permessi retribuiti per "gli operai membri dei comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali e per i delegati di cantiere", prevede espressamente che gli stessi permessi sono accordati "nella misura di 12 giorni lavorativi nell'anno, non superiori a giorni tre consecutivi" per i dirigenti nazionali e regionali, e "nella misura di 6 giorni lavorativi nell'arco di 6 mesi di lavoro" per i dirigenti provinciali e per i delegati di cantiere.
               Ai sensi poi del successivo art. 15 ciascuna delle predette organizzazioni sindacali può avvalersi, per organizzare le proprie attività sindacali, "di un monte ore quantificato e convenuto pari a 2.000 ore per O.S. da utilizzare sotto forma di permessi retribuiti, anche cumulabili, secondo modalità da concordare tra le parti".
               Considerato ora che le riferite disposizioni non possono non interpretarsi sistematicamente, sembra ragionevole ritenere che i permessi retribuiti cui fa riferimento l'art. 15 siano quelli previsti e disciplinati dal precedente art. 14; pertanto, nella fattispecie, trattasi in sostanza di accertare, se ed entro quali limiti, lo stesso art. 14 possa trovare applicazione anche a prescindere dall'accordo tra le parti circa le modalità di utilizzo del monte ore convenuto per ciascuna organizzazione sindacale.
               Al riguardo va anzitutto osservato che la mancanza delle previste determinazioni non sembra possa impedire l'esercizio del diritto sindacale de quo, atteso che il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai forestali stipulato il 16 giugno 1991 - espressamente richiamato, per quanto non previsto, dall'art. 20 del contratto integrativo regionale - disciplina all'art. 4 permessi sindacali retribuiti per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e per i lavoratori che ricoprono cariche elettive in seno agli organi nazionali, regionali e provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie; conseguentemente, sembra allo scrivente che, in assenza di accordi tra le parti, l'esercizio del diritto in oggetto vada regolato dall'art. 14 del contratto integrativo regionale e, per quanto non previsto, dall'art. 4 del C.C.N.L., fermo restando, ovviamente, il rispetto del monte ore convenuto per ciascuna organizzazione ai sensi del sopra riportato art. 15.
               Del resto, va altresì rilevato che il rinvio alle modalità concordate tra le parti, contenuto nella disposizione dell'art. 14, non può che riguardare elementi diversi da quelli già dalla stessa disciplinati, ciò che implicitamente esclude ulteriori determinazioni per quanto concerne, in particolare, sia i soggetti legittimati all'esercizio del diritto, sia i limiti quantitativi massimi dei permessi stessi, trattandosi di elementi appunto già fissati.
               Pertanto, sul punto si è in sostanza dell'avviso che l'operaio forestale a tempo determinato possa usufruire dei permessi de quibus solo nei limiti quantitativi fissati dal riportato art. 14 e sempre che sia in possesso della qualificazione soggettiva ivi indicata, fermo restando, in ogni caso, il monte ore fissato dall'art. 15 per l'organizzazione sindacale cui appartiene. Trattandosi, nella fattispecie, di rapporto di lavoro a tempo determinato, appare tuttavia opportuno rilevare che i predetti limiti quantitativi - poichè espressamente riferiti a periodi di 12 e 6 mesi - vanno proporzionalmente ridotti in relazione al turno delle giornate lavorative per il quale l'operaio è stato avviato, ciò, del resto, in conformità al principio desumibile dall'art. 10 del C.C.N.L. che prevede, nell'ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno un numero di giornate di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno medesimo.
               In buona sostanza, quindi, si ritiene che le "modalità da concordare tra le parti" non possono che riguardare criteri generali atti ad evitare il superamento del limite posto mediante una equa e predeterminata riduzione della possibilità per i singoli dirigenti sindacali di godere dei permessi dai medesimi, singolarmente considerati, fruibili.
               Conclusivamente dunque si reputa che, in mancanza delle superiori determinazioni, non rilevi la circostanza che i permessi complessivamente accordabili al singolo dipendente, ex art. 14 del contratto integrativo regionale, ammontino ad un numero di giorni tale da incidere profondamente e sostanzialmente nella prestazione che il medesimo lavoratore è tenuto ad assolvere.
   
3.          A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si comunica che si procederà all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   

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