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Gruppo XIV                   224.98.11

OGGETTO: Licenziamento anticipato operai forestali a tempo determinato.

   
   
                                                    ASSESSORATO REGIONALE
                                                     AGRICOLTURA E FORESTE
                                                     Direzione Foreste
                                                                                                         P A L E R M O
   
   1.          Con la lettera in riferimento codesto Assessorato sottopone allo scrivente talune problematiche concernenti le istanze di "licenziamento anticipato" pervenute agli Ispettorati ripartimentali delle foreste da parte di operai addetti ai servizi antincendio ed inclusi nel contingente previsto dall'art. 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
               In particolare - considerato che la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi costituisce attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ("Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"), nonchè "servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 142/90" - vengono posti all'Ufficio i seguenti quesiti:
   a) "se possa accettarsi l'anticipata interruzione del rapporto di lavoro";
   b) se tale anticipata interruzione costituisca "rinunzia ovvero causa di esclusione dal relativo contingente" e, conseguentemente, se debba provvedersi "al reintegro per tutte le figure professionali";
   c) infine se la fattispecie in questione costituisca "interruzione di pubblico servizio con conseguente procedimento disciplinare".
   
   2.          Preliminarmente all'esame dei quesiti prospettati appare opportuno inquadrare giuridicamente la fattispecie de qua al fine di individuare la relativa disciplina.
               Ed invero - considerato che la qualificazione di "licenziamento" attiene specificamente al recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro - le istanze "volte ad ottenere il licenziamento anticipato" configurano, ad avviso dello scrivente, altrettante ipotesi di "dimissioni"ovvero di recesso unilaterale del prestatore di lavoro; pertanto le successive considerazioni vengono formulate su tale presupposto: qualora, invece, le istanze presentate dovessero, in concreto, configurarsi non come dimissioni in senso proprio, bensì come "richiesta" di dimissioni, codesta Amministrazione, valutata l'insussistenza di una giusta causa, non potrà far altro che respingerle.
               Ciò detto, va ora rilevato che nè la natura di attività di protezione civile propria dei servizi antincendio, nè il carattere di servizio pubblico essenziale della stessa protezione civile (carattere, quest'ultimo derivante non tanto dalla legge n. 142/90, che disciplina l'ordinamento delle autonomie locali, quanto piuttosto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, che regolamenta l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) sembrano incidere sull'applicabilità, nella fattispecie, dei principi generali che disciplinano l'estinzione del rapporto di lavoro a causa del recesso di una delle due parti, atteso che entrambe le citate leggi n. 225/92 e n. 146/90 non contengono specifiche disposizioni al riguardo.
               Conseguentemente può affermarsi che nel caso in esame, trattandosi di rapporto di lavoro a tempo determinato (cfr. art. 56, comma 2, l.r. n. 16/1996), trova applicazione la disciplina normativa prevista dall'art. 2119 del codice civile ai sensi del quale "ciascuno dei due contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine...qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto".
               La riferita disposizione ricollega la possibilità per ciascuna delle parti di far cessare ante tempus il rapporto di lavoro alla sussistenza di una giusta causa che ne renda impossibile la prosecuzione; pertanto il recesso anticipato in assenza di giusta causa costituisce inadempimento contrattuale e legittima la parte adempiente a chiedere ex art. 1453 c.c. l'adempimento contrattuale ovvero la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento degli eventuali danni (cfr. Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, Libro quinto: Lavoro art. 2060-2134, Zanichelli, 1986, pag. 725 e segg.).
               Ciò premesso, passando ora al concreto esame delle questioni prospettate, in relazione al primo quesito si osserva che sia la giurisprudenza di merito che quella della Corte di Cassazione hanno configurato il recesso del prestatore di lavoro come atto unilaterale recettizio avente efficacia risolutiva dal momento della sua comunicazione, a prescindere dalla effettiva accettazione del datore di lavoro (cfr. Pretura Roma 3.5.1977; Cass. 29.10.1980, n. 5813; Tribunale Milano 3.11.1987).
               Considerato quindi il carattere recettizio delle dimissioni presentate dai lavoratori de quibus, ritiene lo scrivente che codesta Amministrazione, non avendo alcuna alternativa circa la possibilità di accettarle o meno, dovrà limitarsi semplicemente a prenderne atto, salva in ogni caso, la denuncia giudiziale dell'inadempimento contrattuale in assenza di giusta causa.
               Circa il secondo quesito va rilevato che la qualificazione delle istanze presentate dai lavoratori quali dimissioni e l'efficacia risolutiva delle stesse impedisce la possibilità di configurare, nella fattispecie, una "causa di esclusione dal relativo contingente" atteso che quest'ultima sembra porsi invece come misura di tipo sanzionatorio di competenza dell'Amministrazione in contrasto con il potere riconosciuto dall'art. 2119 c.c. a ciascuna delle parti di sciogliere il rapporto con il semplice mezzo della comunicazione all'altra parte, sia pure nei limiti ivi previsti.
               La comunicazione delle dimissioni determina, comunque, una vacanza del relativo posto occupato dal lavoratore nel contingente con conseguente applicazione dell'art. 59, comma 5, della citata l.r. n. 16/1996 secondo cui: "Al verificarsi di vacanze di posti nel contingente distrettuale si provvede alla loro copertura, dopo avere fatto ricorso al sistema di mobilità indicato all'articolo 56, comma 8, attingendo dalla suindicata graduatoria unica nel rispetto della qualifica e della percentuale da osservare".
               Pertanto codesta Amministrazione dovrà attivarsi nel senso indicato dalla norma sopra riportata provvedendo alla copertura del posto occupato dall'operaio dimissionario, in relazione alla qualifica dallo stesso posseduta.
               Per quanto infine concerne l'ultimo quesito si osserva che la comunicazione delle dimissioni esclude l'irrogazione di sanzioni disciplinari che presuppongono invece, come tali, la persistenza del rapporto di lavoro.
               Ciò, del resto, risulta confermato anche dall'art. 23 (Norme in materia disciplinare) del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 giugno 1991 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, applicabile agli operai in questione, il quale prevede, tra l'altro, l'applicazione di sanzioni disciplinari qualora il lavoratore non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo; tale ipotesi, infatti, non sembra ricorrere nel caso de quo laddove invece gli operai hanno espressamente manifestato la volontà di recedere con un atto di dimissioni.
   
   4.          A termini dell'art. 15, comma 2 del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 18, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tale senso, si comunica che si procederà all'inserimento del presente parere nella banca data "FoNS", ed alla conseguente diffusione, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   
   

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