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Gruppo    XIV                      /31.99.11

OGGETTO: Boschi e foreste - Servizio anticendio - Lavori di prevenzione.

   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   AGRICOLTURA E FORESTE
                                                   Direzione Foreste
                                                   PALERMO
   

   1.          Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio un quesito concernente l'utilizzazione dei lavoratori assunti ai sensi dell'art.56 della legge regionale 6 aprile 1996, n.16, ed addetti ai servizi antincendio.
               Premesso che la predetta l.r. n.16/1996 non disciplina l'ipotesi dello "stazionamento degli operai in attesa di eventuali segnalazioni di incendio", in particolare vien chiesto se gli stessi possano essere impiegati in attività di prevenzione durante "le ore di servizio in cui non si verificano incendi".
               Al riguardo codesta Amministrazione sembra esprimersi in senso affermativo.
   
   2.          La soluzione del quesito prospettato risulta evidente alla luce di un esame anche solo letterale della disposizione regionale interessata. L'art.56, comma 1, della l.r. n.16/1996 dispone infatti che: "Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun  distretto, di contingenti di operai ...".
               La formulazione adottata dal legislatore ed in particolare l'esplicita individuazione delle finalità proprie dell'assunzione dei lavoratori impegnati nei servizi antincendio, non pone in dubbio che gli stessi devono svolgere, oltrechè le attività specificamente connesse alle qualifiche previste dal comma 4 dello stesso art.56 (addetti alle squadre di pronto intervento, addetti alla guida di autobotti, addetti alle torrette di avvistamento), anche quelle di prevenzione degli incendi boschivi.
               Del resto, la stessa nozione di "servizio antincendio", quale risulta comunemente utilizzata anche in settori diversi da quello forestale (cfr, ad esempio, l'art.1 della legge 13.5.1940 n.690 recante "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti") ricomprende non soltanto le attività direttamente connesse alla estinzione degli incendi bensì, in senso più ampio, anche quelle volte alla prevenzione e cioè tutti quegli accorgimenti e quei modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio ed a limitarne le conseguenze.
               L'interpretazione qui accolta risulta peraltro avvalorata anche da una lettura sistematica delle disposizioni contenute nella l.r. n.16/1996 ed in particolare qualora si consideri che ai sensi del comma 1 dell'art.33 "nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, la Regione esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione"; nè tantomeno ci si può esimere dall'osservare che le attività di prevenzione sono comunque ricollegabili anche alle finalità di carattere generale enunciate dall'art.1 della legge in esame tra cui appunto quella della "tutela degli ambienti naturali".
               Sotto il profilo dell'interpretazione sistematica risulta quindi superata la perplessità manifestata nella richiesta di parere da codesta  Amministrazione secondo cui "dal contesto del piano per la difesa della vegetazione dagli incendi sembrerebbe che gli operai di che trattasi debbano essere impiegati soltanto per la lotta agli incendi". Ed infatti l'art.34, comma 2, della più volte citata l.r. n.16/1996, dopo avere analiticamente individuato il contenuto del piano sopra detto, alla lettera n) dispone espressamente che lo stesso comprende "qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33"; tale previsione dunque confermerebbe, ad avviso dello scrivente, un esplicito e puntuale riferimento alle attività di prevenzione previste dal riportato art.33, comma 1.
               Pertanto, alla stregua delle superiori considerazioni, deve coerentemente concludersi che i lavoratori addetti ai servizi antincendio sono tenuti, come tali, a svolgere tutte le attività che normalmente attengono alla prevenzione degli incendi boschivi.
   
   3.          Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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