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Gruppo     XIV                  /96.99.11

OGGETTO: Boschi e foreste - Servizio antincendio - Organo competente a procedere alle assunzioni ed al licenziamento degli operai a tempo determinato.

   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   AGRICOLTURA E FORESTE
                                                   Direzione Foreste
                                                               PALERMO
   
   
               1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato ripropone all'attenzione dello scrivente la problematica -già sottoposta a questo Ufficio con nota 5 ottobre 1998, n. 27612/Gr. 2° D.F.- concernente l'individuazione dell'organo competente al licenziamento degli operai addetti ai servizi antincendio di cui all'art. 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
               Riferisce codesta Amministrazione che la questione muove da un conflitto di competenza sorto tra il capo dell'Ispettorato Ripartimentale di C... ed il sottufficiale comandante del distaccamento forestale di N... il quale ha contestato l'ordine impartitogli dal predetto Ispettorato di procedere al licenziamento di un operaio forestale "rappresentando che il provvedimento risolutorio del rapporto di lavoro spetta al soggetto che ha proceduto all'assunzione e cioè al direttore dei lavori".  
               Ciò premesso vien chiesto al riguardo l'avviso dello scrivente al fine di individuare, in via generale, l'organo competente a procedere alle assunzioni ed ai licenziamenti degli operai di che trattasi.
   
               2. Preliminarmente si osserva che lo scrivente, nel parere 6.2.1999 n. 2391/255.98.11, reso a codesto Assessorato, ha ritenuto di non dover affrontare la questione ora riproposta in base alla considerazione che l'insussistenza, nella fattispecie allora esaminata, di una ipotesi di licenziamento rendeva, ovviamente, superflua l'individuazione dell'organo competente a procedere allo stesso.
               Ciò detto non ci si esime comunque dal trattare la problematica in via generale.
               Al riguardo va in primo luogo evidenziato che il sistema introdotto dall'art. 56 della citata l.r. n. 16/1996 per lo svolgimento delle attività connesse ai servizi antincendio -trattandosi, appunto, di servizi la cui gestione in economia risulta per l'Amministrazione certamente più proficua rispetto alla formalità ed alle lungaggini che sono proprie delle normali procedure contrattuali- presuppone il ricorso alle procedure che regolano l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta in analogia a quanto del resto espressamente previsto per gli operai dei cantieri forestali di cui all'art. 46 della medesima l.r. n. 16/1996.
               Coerentemente la disciplina applicabile all'esecuzione dei lavori de quibus va individuata negli articoli 67 e ss. del regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori pubblici approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350; in particolare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del citato Regio Decreto, il funzionario incaricato dell'esecuzione dei lavori "si procura direttamente ed impiega nei lavori gli operai, i materiali, i mezzi d'opera e quanto occorra all'esecuzione e fissa la mercede giornaliera dei lavoratori...".
               La riferita disposizione attribuisce al direttore dei lavori un ampio potere di provvedere all'organizzazione delle risorse materiali ed umane in relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività per cui ha ricevuto l'incarico; in tale prospettiva quindi la medesima norma conferisce al funzionario incaricato il potere di procedere alle assunzioni dei lavoratori necessari, nonchè quello di gestire i relativi rapporti di lavoro; conseguentemente è da ritenere che il predetto funzionario è competente all'adozione dei provvedimenti concernenti non soltanto la costituzione ma anche l'estinzione dei rapporti di lavoro.
               Ciò premesso, passando ora alla fattispecie in esame -alla luce di quanto sopra detto e considerata-, dunque, la competenza del direttore dei lavori in merito alle assunzioni ed ai licenziamenti dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione dei lavori stessi- deve osservarsi che il comportamento tenuto dal sottufficiale comandante del distaccamento di N..., il quale ha contestato l'ordine di procedere al licenziamento dell'operaio forestale, risulta conforme al sistema così come sopra delineato. Nè, d'altra parte, può ritenersi che la competenza all'adozione dei provvedimenti di licenziamento possa farsi rientrare tra le mansioni di "collaborazione esecutiva" proprie dei sottufficiali ai sensi del disposto dell'art. 24, comma 4, della l.r. 29.12.1975, n. 88; ciò atteso che tali mansioni sembrano avere un carattere di tipo operativo, come tale escludente la possibilità, per gli stessi sottufficiali, di assumere determinazioni inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro.
               Conclusivamente, pertanto, sul punto si è in sostanza dell'avviso che "l'organo competente" a procedere, in via generale, alle assunzioni ed ai licenziamenti degli operai forestali addetti ai servizi antincendio vada individuato, di volta in volta, nel funzionario incaricato della esecuzione dei lavori.
               
               3. Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
             Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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