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Gruppo XIV 156.99.11

OGGETTO: Lavoro.- Ferie.- Periodo di godimento.- Operai a tempo indeterminato.


ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione foreste
(Rif. nota n. 11015/Gr. 2° del 27.4.99)

P A L E R M O


1.- Con la nota emarginata - sollecitata con il successivo foglio prot. n. 11015/Gr. 2° D.F. del 26 luglio 1999 - é stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine ad una problematica concernente l'oggetto.
In particolare, premesso che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di XXXX - al fine di ottimizzare l'organizzazione dei cantieri forestali e, al contempo, evitare che il godimento delle ferie annualmente maturate dai lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possa essere completato nei primi mesi dell'anno successivo - ha, nel tempo, concesso la fruizione delle ferie ai suddetti lavoratori prescindendo dalla maturazione delle stesse, che avviene con cadenza mensile, nel presupposto che qualora si dovesse verificare un'interruzione del rapporto di lavoro sia "possibile recuperare le somme pagate per ferie godute in più rispetto a quelle effettivamente maturate, rivalendosi sul trattamento di fine rapporto dovuto al lavoratore", si chiede se tale posizione è conforme alle norme vigenti o se, viceversa, si deve procedere a regolamentare diversamente la fruizione delle ferie per gli operai in questione.

2.- In ordine alla questione proposta si osserva quanto segue.
Preliminarmente, ed in modo conciso, va rilevato che la giurisprudenza costituzionale in materia di ferie (cfr.: Corte cost. 10 maggio 1963, n. 66, 17 febbraio 1969, n. 16 e 22 dicembre 1980, n. 189) ha operato essenzialmente nella prospettiva di valorizzare il profilo della periodicità, attribuendosi all'istituto, quale concepito dalla Costituzione, il significato di pausa dal lavoro che, riferita all'anno, in esso debba in via di principio esaurirsi (principio di intrannualità).
Si osserva, peraltro, che il diritto al riposo annuale, sancito dal secondo comma dell'art. 2109 del codice civile - e garantito dall'art. 36 della Costituzione - è riconosciuto in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato, nel senso che la determinazione della misura delle ferie è strettamente commisurata al servizio prestato, attraverso un processo di accumulazione delle stesse che si avvia dall'inizio del rapporto di lavoro.
Da ciò deriva la piena legittimità delle clausole contrattuali - quale quella che qui rileva, e di cui all'art. 10 del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria - che, dopo aver determinato il periodo di ferie per ogni anno di servizio, ne prevedono il frazionamento in dodicesimi e l'arrotondamento, anche per difetto, in relazione all'impossibilità pratica di una computabilità parcellizzata fino agli infinitesimi.

Premesso quanto sopra si osserva che il decorso del tempo assume rilievo, nell'ambito dell'istituto che ci occupa, anche per ciò che attiene la fruizione delle ferie e la distribuzione delle stesse nell'anno.
Ed invero, rilevato innanzitutto che il tempo nel quale devono collocarsi le ferie annuali è determinato dall'imprenditore "tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro" (art. 2109 c.c.), secondo quindi un criterio di ragionevole contemperamento delle necessità, si osserva che, in via di principio, appare legittimo stabilire che il lavoratore fruisca delle ferie anticipatamente rispetto al periodo di maturazione delle stesse.
La situazione di godimento anticipato rispetto al servizio accumulato nel momento iniziale di fruizione è destinata a risolversi senza particolari problemi se il rapporto si evolve normalmente, mentre il debito per ferie anticipate è destinato a consolidarsi in debito patrimoniale laddove sopraggiunga la cessazione del rapporto prima che il lavoratore abbia accumulato il corrispondente periodo di servizio (cfr.: Enciclopedia Giuridica Treccani, voce "Ferie", Pasquale Sandulli).
Il recupero delle somme corrispondenti alle ferie godute in eccedenza - e non delle "somme pagate per ferie godute ...", come si legge nella richiesta di parere - ben può essere effettuato, secondo i principi del codice civile (artt. 1241 e seg.) operando una compensazione con la retribuzione dovuta al lavoratore.
E quindi, considerato che il termine retribuzione connota globalmente il compenso per il lavoro prestato, e specificatamente tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza della prestazione lavorativa resa, e pertanto ricomprende anche il trattamento di fine rapporto - esigibile al termine del rapporto di lavoro e la cui maturazione avviene in rapporto diretto con la prestazione di lavoro, o con periodi equiparati, per legge o per contratto collettivo, all'effettiva prestazione - in relazione alla cui natura giuridica di retribuzione differita nessun dubbio infatti permane nella dottrina e nella giurisprudenza, si ritiene che l'eventuale compensazione da porre in essere ben potrà essere operata anche con le somme a tale titolo spettanti, così come pure, ovviamente, con tutte quelle altre dovute alla conclusione del rapporto (ultima mensilità, rateo di tredicesima, ecc.).
Non ci si esime, però, dal segnalare che la compensazione non può operare oltre i limiti della pignorabilità della retribuzione, stabiliti, dall'art. 545 c.p.c., nella misura di un quinto della medesima.

3.- Conclusivamente inoltre, a termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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