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Gruppo XIV                          /308.99.11

OGGETTO: Stipendi e salari. Indennità chilometrica. Operai addetti al servizio antincendio.

   
   
   
                                          ASSESSORATO REGIONALE
                                           AGRICOLTURA E FORESTE
                                           Direzione Foreste.
                                           P A L E R M O

   
   
   1.            Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio un quesito concernente l'indennità chilometrica spettante agli operai impegnati nei servizi antincendio ai sensi dell'art.52 del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 marzo 1995 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale.
                 Premesso che l'ammontare della predetta indennità va determinato in relazione alla distanza tra il centro di raccolta dei lavoratori e il luogo di lavoro, in particolare vien posto "il problema dell'individuazione del centro di raccolta" per i lavoratori addetti alle squadre di pronto intervento nonchè per gli autobottisti.
   
   
   2.            Al riguardo va anzitutto evidenziato che il citato art.52, comma 1, del C.C.N.L. 6 marzo 1995 prevede espressamente che la ubicazione del centro di raccolta dei lavoratori "è stabilita dall'azienda, d'intesa con le    organizzazioni sindacali territorialmente competenti".
                 Premesso dunque che l'individuazione del luogo in questione presuppone il raggiungimento di un accordo tra l'Amministrazione interessata e le OO.SS. testè indicate, va altresì considerato che l'assenza, rilevata da codesta Amministrazione, di una specifica previsione sul punto nel contratto integrativo regionale del 30 marzo 1994 non consente, ad avviso dello scrivente, di procedere ad una individuazione unilaterale del centro di raccolta dei lavoratori, prescindendo dall'intesa prevista. E ciò sia perchè l'accordo richiesto non necessariamente va identificato con l'integrativo regionale, sia perchè non possono escludersi, ai fini in questione, accordi successivi al medesimo integrativo regionale.
                 Pertanto, alle superiori considerazioni possono solo aggiungersene altre di merito, da valutare, da parte di codesto Assessorato, quali utili suggerimenti in sede di raggiungimento dell'intesa.
                 Al riguardo si osserva che appare opportuno individuare il centro di raccolta tenendo conto delle esigenze dei lavoratori nonchè di quelle dell'Amministrazione interessata; conseguentemente dovrebbe trattarsi di un luogo facilmente raggiungibile attraverso i mezzi di trasporto pubblici e nel contempo non eccessivamente distante dal posto di lavoro, mentre non sembra comunque rilevare il luogo di avviamento dei lavoratori.
                 In conclusione sul punto si è in sostanza dell'avviso che, ferma restando la necessità dell'intesa prevista dall'art.51, comma 1, del C.C.N.L. 6 marzo 1995, l'individuazione del centro di raccolta dei lavoratori, ai fini della determinazione dell'indennità chilometrica, resta rimessa alle congiunte valutazioni di codesta Amministrazione e delle OO.SS. interessate.
   
   * * *

   
   
3.            Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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