Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo IV                            /4.00.11

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX. Porto YYYY. Realizzazione dei piazzali movimentazione merci. Ingegnere Capo dei lavori. Competenze.

   
   
                                      Assessorato regionale
                                       Industria
                                       P A L E R M O

   
   
   1.            Con la nota cui si risponde codesto Assessorato chiede allo Scrivente di esprimersi in ordine alle competenze dovute all'Ing. G. D., Ingegnere Capo dei lavori di realizzazione dei piazzali movimentazione merci retrostanti le banchine operative del Porto di YYYY, 1° lotto.
                 Al riguardo il Consorzio A.S.I. di XXXX, con nota del 15.11.99, rappresenta che il predetto Ingegnere, con nota del 12.5.97, ha sollecitato la liquidazione di due distinte parcelle: una concernente la redazione del parere sull'affidamento dei lavori di 2° lotto; l'altra concernente "le successive prestazioni non potute effettuare per causa dell'Amministrazione".
                 Relativamente alle competenze di cui alla prima parcella il Consorzio afferma che nulla è dovuto all'Ing. G. D. in quanto le prestazioni rese rientrerebbero nelle funzioni di Ingegnere Capo dei lavori di 1° lotto, per le quali il professionista ha già percepito gli onorari dovuti.
                 Relativamente alle competenze di cui alla seconda parcella il Consorzio dichiara che non esiste alcun atto deliberativo di incarico conferito all'Ing. G. D. quale Ingegnere Capo dei lavori di 2° lotto. Tale incarico sarebbe stato conferito infatti ad altro professionista "che ha regolarmente svolto le proprie funzioni sin dalla consegna dei lavori all'impresa esecutrice".
                 Precisa altresì il Consorzio che erroneamente il professionista richiama, a sostegno della pretesa nomina ad Ingegnere Capo anche per i lavori di 2° lotto, la delibera n.307 del 2.9.88: questa infatti conterrebbe la nomina dell'Ing. G. D. ad Ingegnere Capo dei lavori previsti dalla convenzione stipulata con la KKKK n.117/87, relativa ai soli lavori di 1° lotto, finanziati per un importo di lire 20.000.000.000.
                 Il Consorzio richiama infine il parere dello Scrivente n.13546 del 6.7.99, nella parte in cui chiarisce che il finanziamento di un'opera pubblica per lotti funzionali impone l'affidamento dei singoli lotti con distinti appalti e consente quindi la nomina di un Ingegnere Capo diverso "per ciascun appalto e cioè per ciascun lotto finanziato".
                 Ciò posto il Consorzio chiede di potere acquisire, per il tramite di codesto Assessorato, il parere dello Scrivente sulla vicenda prospettata, "anche al fine di potere valutare l'opportunità di una chiusura transattiva in ragione di un riconoscimento legale delle pretese del professionista".
   
   2.            In via preliminare conviene delineare, in base alla documentazione allegata, una ricostruzione, sia pur sommaria, della vicenda in esame.
                 Il progetto generale esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato dal C.T.A.R. di Palermo con voto n.14332 del 7.4.87 per l'importo complessivo di lire 57 miliardi di cui lire 40.433.987.200 per lavori a base  d'asta (cfr. deliberazione n.5 del 24.5.1991 del Consiglio Generale del Consorzio A.S.I. di XXXX).
                 Il primo stralcio di lavori, per l'importo di lire 20.000.000.000, è stato finanziato con la Convenzione n.117/87, stipulata tra la KKKK e il Consorzio A.S.I. di XXXX il 19.1.88.
                 L'incarico di Ingegnere Capo dei lavori previsti dalla citata convenzione è stato affidato, con delibera n.307 del 2.9.88 del Comitato Direttivo del Consorzio, all'Ing. G. D.
                 Il secondo stralcio dei lavori è stato finanziato dalla KKKK giusta Convenzione n.74/90 del 18.4.91 per l'importo di lire 19.593.420.000 e affidato ai sensi dell'art.36, comma f), della l.r. 21/85 (cfr. delibera n.5 del 24.5.91, cit.).
                 Dalla documentazione allegata non risulta effettivamente alcun atto deliberativo di incarico dell'Ing. G. D. ad Ingegnere Capo dei lavori di 2° lotto.
                 Risulta invece dalla nota del Consorzio del 25.2.98 che "detto incarico è stato attribuito ad altro professionista che ha regolarmente svolto le proprie funzioni sin dalla consegna dei lavori all'impresa esecutrice".
   * * *

             Sulla base di tale ricostruzione e con riferimento alle pretese creditorie avanzate dal professionista de quo sembra allo Scrivente di potere condividere quanto sostenuto dal Consorzio A.S.I. di XXXX.
                 In particolare, con riferimento alle competenze di cui alla prima parcella, sembra allo Scrivente che la redazione del parere sull'affidamento dei lavori di 2° lotto rientri nelle funzioni di Ingegnere Capo dei lavori di 1° lotto e sia riconducibile in particolare al disposto dell'art. 2 del relativo disciplinare di incarico, secondo cui "il Professionista dovrà provvedere ad impartire le speciali istruzioni occorrenti a garantire la regolarità della condotta dei lavori e della sorveglianza tecnica e amministrativa delle opere, mediante l'emissione degli atti di propria competenza".
                 Con riferimento poi alle competenze di cui alla seconda parcella sembra effettivamente improprio il richiamo da parte del professionista della citata delibera n.307 del 2.9.89, a supporto del preteso incarico a Ingegnere Capo anche dei lavori di 2° lotto, atteso che tale delibera contiene la nomina a Ingegnere Capo in relazione ai lavori di cui alla citata convenzione stipulata con la KKKK n.117/87, che, come chiarito, ha finanziato il 1° lotto, laddove il finanziamento del 2° lotto ha costituito oggetto di un'ulteriore convenzione, stipulata successivamente.
                 Mancando un atto deliberativo di incarico del professionista de quo a Ingegnere Capo dei lavori di 2° lotto, viene meno l'ipotesi di sospensione dell'incarico prospettata dall'Ing. G. D. nella citata nota del 12.5.97, ipotesi prevista e disciplinata dagli artt.10 e 18 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, di cui alla L. 143/49.
                 Deve pertanto ritenersi non giuridicamente fondata la pretesa, dallo stesso professionista avanzata, di un maggiore compenso dovuto per "la sostituzione inopinata dello Scrivente Ingegnere Capo dei lavori con altro professionista".
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   * * *

             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane