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Gruppo XIV                          /10.2000.11

OGGETTO: Agricoltura. Allevamento. Quota latte. Contratti di cessione. Congruità del prezzo.

   
   
   
                                     ASSESSORATO REGIONALE
                                     AGRICOLTURA E FORESTE
                                     Direzione interventi
                                     strutturali
                                     P A L E R M O

   
                 1. Con la lettera sopra indicata codesto Assessorato riferisce che numerosi contratti di cessione di quota latte - ricevuti da codesta Amministrazione per "procedere alla loro autorizzazione" - vengono stipulati dalle parti per prezzi simbolici o irrisori.
                 Ciò premesso vien chiesto se possa o meno procedersi alla "autorizzazione" dei predetti contratti a prescindere da ogni valutazione circa la congruità del prezzo di cessione ivi indicato.
   
                 2. Preliminarmente appare opportuno richiamare le disposizioni normative interessate; ciò al fine di individuare e qualificare le specifiche attribuzioni regionali ivi previste in relazione alla stipula dei contratti di vendita di quota latte.
                 L'art. 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, dopo aver disposto al comma 2 che il produttore, nella qualità di conduttore dell'azienda agricola, "può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte...", purchè rispetti le condizioni ivi indicate, al comma 2 bis prevede che "i contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali...".
                 Ai sensi poi del comma 6 del medesimo art. 10, i contratti di vendita e di affitto sono comunicati entro dieci giorni con lettera raccomandata, oltre che all'AIMA, anche alle regioni.
                 L'art. 18, comma 5, del D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, recante il regolamento di esecuzione della citata legge n. 468/1992, a sua volta dispone che "la vendita della quota latte deve risultare da apposita scrittura privata con firme autenticate da allegarsi in copia alla comunicazione che l'acquirente della quota è tenuto ad inviare ... con raccomandata, alla regione ove è ubicata l'azienda"; infine il comma 9 del medesimo art. 18 prevede che le regioni verificano "l'idoneità della predetta documentazione", nonchè "il rispetto della normativa".
                 Il sistema normativo sopra delineato evidenzia che le competenze regionali consistono, essenzialmente, in una prima fase, nella mera autenticazione delle firme delle parti contraenti e cioè nell'attestazione che le sottoscrizioni provengono dai medesimi contraenti e che le stesse sono conformi al loro originale. Nella fase successiva alla comunicazione dei contratti di trasferimento, le attribuzioni regionali attengono invece al controllo sia della idoneità della documentazione presentata, sia del rispetto della normativa in questione; esse cioè si concretizzano nella verifica della sussistenza dei requisiti formali richiesti dalla legge n. 468/1992 per i predetti contratti nonchè nell'accertamento del rispetto delle condizioni cui è subordinata la facoltà di trasferimento della quota latte, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 468/1992 e dall'art. 17 del D.P.R. n. 569/1993.
                 Pertanto, coerentemente a quanto sopra rilevato può concludersi che nessuna competenza risulta espressamente prevista nè sembra altrimenti sussistere in capo alla amministrazione regionale circa la possibilità di valutare la "congruità" del prezzo di cessione indicato nei contratti di trasferimento della quota latte.
                 L'interpretazione qui accolta risulta altresì suffragata da due ulteriori considerazioni.
                 Ed invero, sotto un primo profilo giova rilevare che, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della citata legge n. 468/1992, il produttore socio di cooperativa che intende vendere le quote ad un terzo non socio, deve darne comunicazione al presidente della cooperativa indicando altresì il prezzo pattuito col terzo; qualora poi tale prezzo dovesse risultare inferiore a quello indicato nella comunicazione, il produttore stesso è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della cooperativa.
                 Tali esplicite previsioni mentre da un lato evidenziano che la fissazione del prezzo è lasciata alla libera determinazione delle parti contraenti, dall'altro confermerebbero l'esclusione di qualsiasi forma di ingerenza dell'amministrazione regionale nella formazione del prezzo stesso.
                 Sotto un altro profilo va altresì evidenziato che il prezzo cosiddetto amministrato, cioè fissato autoritativamente dal potere pubblico, costituisce comunque una eccezione alla regola secondo la quale lo stesso è stabilito dalle parti, e, come tale, deve essere espressamente previsto. Ed analogamente, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 1322 c.c. in tema di autonomia contrattuale, si ritiene che non possa procedersi ad alcuna valutazione di congruità circa il corrispettivo determinato dalle parti, a meno di una espressa previsione normativa in tal senso, ed in ogni caso sarebbe improprio basare tale valutazione sui valori medi di mercato, che  pur statisticamente rilevanti, non consentono di cogliere le particolarità differenzianti le sottostanti fattispecie.
                 Del resto non è superfluo sottolineare che appare da escludere anche qualsiasi eventuale intervento dell'amministrazione volto a far rilevare la nullità dei contratti in questione; ed infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente "il prezzo della compravendita deve ritenersi inesistente, con conseguente nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale, non nell'ipotesi di pattuizione di un prezzo tenue, vile o irrisorio, ma quando risulti concordato un prezzo obiettivamente non serio o perchè privo di valore reale e perciò meramente apparente o simbolico, o perchè programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non essere pagato" (Cass. 93/9144).
                 Ora, considerato che nelle fattispecie oggetto del presente parere, il prezzo indicato dalle parti, così come affermato da codesto Assessorato, risulta sì notevolmente inferiore al reale valore di mercato della quota latte, ma di per sè non è del tutto privo di valore intrinseco, deve coerentemente concludersi per la validità dei contratti de quibus.
                 Infine, vertendo il presente parere su questioni connesse alla interpretazione di norme statali che richiedono una applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale, valuterà codesta Amministrazione l'opportunità di acquisire, sulla problematica sottoposta allo scrivente, e qualora ciò sia ritenuto necessario, il competente avviso degli organi statali centrali.
   
                 3. Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
   
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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