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Gruppo XIV                          /12.2000.11

OGGETTO: Programmazione - Sovvenzioni globali - Operatività temporale della garanzia fideiussoria.

   
   
                          PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                         Direzione della programmazione
                                         Gruppo XII
                                         P A L E R M O

   
   1.            Con la lettera in riferimento codesta Direzione regionale sottopone allo scrivente una problematica concernente i rapporti tra l'art.23, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) n.2082/93 e la clausola rubricata "Controllo finanziario" inserita nelle convenzioni stipulate tra la Commissione europea e gli organismi intermediari BBBB, CCCC e GGGG affidatari di sovvenzioni globali.
                 Premesso che le due disposizioni sopra indicate sembrerebbero tra loro contrastanti, in particolare vien chiesto l'avviso dello scrivente "circa l'applicazione" delle clausole relative allo svincolo parziale delle fideiussioni prestate dagli organismi intermediari.
   
   2.            Preliminarmente all'esame della questione prospettata appare opportuno richiamare le disposizioni interessate.
                 L'art.23, par. 3, del Regolamento (CEE) n.2082/93 - nel disporre che l'organismo intermediario e le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione, nel corso dei tre anni successivi all'ultimo  pagamento, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti all'azione - è stato interpretato dal Ministero del Tesoro ed altresì dallo scrivente, con nota 2.10.1998, n.18273/236.98.11 indirizzata a codesta Amministrazione, nel senso che la garanzia prestata dall'intermediario in favore della Regione siciliana, dovrà avere efficacia "per almeno tre anni decorrenti dall'ultimo pagamento relativo alla sovvenzione globale ovvero fino alla favorevole conclusione delle procedure di controllo da parte della Commissione europea".
                 La clausola che disciplina il controllo finanziario delle sovvenzioni globali, contenuta nelle convenzioni stipulate tra la Commissione europea e gli organismi intermediari, prevede che "la garanzia sarà accesa e mantenuta attiva in stretta relazione al ritmo dei pagamenti effettuati dalla Commissione e con gli importi progressivamente svincolati dalla Regione siciliana in ragione del positivo esito dei controlli effettuati sulle attività e sugli investimenti ....".
   
   3.            Le disposizioni sopra riportate - sebbene ad una prima lettura sembrino confermare le perplessità di codesta Amministrazione circa la possibilità di procedere a svincoli parziali della garanzia prestata, tenuto conto che l'art.23, par. 3, del regolamento (CEE) n.2083/93 richiederebbe invece il mantenimento della medesima garanzia per almeno tre anni dall'ultimo pagamento - tuttavia ad un più attento esame non appaiono tali da impedire una interpretazione che elimini i dubbi manifestati nella richiesta di parere; del resto, lo stesso carattere "attuativo" delle convenzioni in questione, rispetto al citato Regolamento n.2082/93, non può che suggerire una valutazione delle due fonti tesa a superare e a risolvere, almeno da un punto di vista sostanziale, eventuali contrasti formali.
                 Ciò premesso va ora evidenziato che la formulazione adottata nella clausola che disciplina il controllo finanziario delle sovvenzioni  globali ed in particolare il riferimento al "positivo esito dei controlli" cui è subordinata la possibilità di procedere allo svincolo parziale della garanzia prestata in favore della Regione siciliana, va letto, ad avviso dello scrivente, nel senso che occorre considerare il sistema dei controlli nel suo complesso il quale ricomprende non solo quelli posti in essere dall'Amministrazione regionale, ma altresì quelli di competenza della Commissione europea attivabili, ai sensi dell'art.23, par.3, del Regolamento n.2082/93, nel corso dei tre anni successivi all'ultimo pagamento.
                 Tale precisazione acquista preminente rilievo poichè implicherebbe la possibilità di procedere al predetto svincolo solo quando il controllo stesso è stato effettuato con esito favorevole ovvero quando - trascorsi, tre anni dall'ultimo pagamento - l'organo competente perde il relativo potere; ciò che comporta, in questa seconda ipotesi, la necessità di attendere comunque la scadenza del triennio per l'eventuale svincolo parziale della garanzia.
                 Tuttavia pur a non voler accogliere l'interpretazione testè proposta non può altresì non evidenziarsi che l'opportunità di mantenere l'efficacia della garanzia per almeno tre anni decorrenti dall'ultimo pagamento, non appare porsi in contrasto con la clausola convenzionale de qua, ciò nella considerazione che quest'ultima disposizione autorizza, ma non obbliga, la Regione siciliana allo svincolo parziale qualora si verifichi la condizione ivi prevista.
                 In altri termini, l'Amministrazione regionale, pur in presenza della esplicita previsione convenzionale, e nell'esercizio della discrezionalità che le compete, potrebbe non procedere a svincoli parziali e mantenere comunque attiva la garanzia fino al momento in cui la Commissione europea può richiedere i documenti giustificativi.
                 Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, deve concludersi che la clausola convenzionale non si pone sostanzialmente in contrasto con il Regolamento comunitario e, nei termini sopra precisati, può trovare applicazione nei rapporti tra la Regione siciliana e gli organismi intermediari.
   
   3.            Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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