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Gruppo    III                        /12/2000/11

OGGETTO: Deposito e distribuzione oli minerali e carburanti Disciplina sanzionatoria.

   
   
   
   
                                                           Assessorato Industria
                                                           PALERMO
   
   
1.            Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede l'avviso dello scrivente, in materia di deposito e distribuzione degli oli minerali dei carburanti, in relazione all'applicabilità e modalità di applicazione di talune normative statali concernenti, in particolare, l'emanazione di provvedimenti sanzionatori.
   
   2.            In ordine alle problematiche proposte si evidenzia, preliminarmente, come, vertendo le medesime sull'applicabilità di norme statali, sarebbe opportuno acquisire l'orientamento dei competenti organi statali; cionondimeno lo scrivente Ufficio non si esime dal rendere il proprio parere.
   
   3.            In primo luogo viene chiesto se, attesa l'evoluzione della normativa statale in materia, debba ancora essere considerato operante il disposto contenuto all'art.21 R.D.L. 2 novembre 1993, n.1741, il cui primo comma punisce "le trasgressioni alle disposizioni contenute nel presente  decreto" con la "sanzione amministrativa da lire 1.000.000. a lire 2.000.000., "anche in relazione alla legge 18 dicembre 1970, n.1034 che all'art.16, comma 4, prevede che "l'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 300.000. a 3.000.000."; al riguardo non si rinviene alcuna abrogazione esplicita dell'art.21 in argomento; dunque, eccetto che l'abrogazione non provenga implicitamente dall'attuazione di normative statali sopraggiunte, in via generale non può dubitarsi della perdurante efficacia dell'articolo stesso.
                 Per quanto invece concerne i rapporti con la disposizione di cui al comma 4 dell'art.16 L.1034/70 sembra allo scrivente che ci si possa richiamare, al "principio di specialità: sembra, infatti, sussistere tra le due norme un rapporto cosidetto di "genus ad speciem" nel quale due norme regolano la stessa materia, ma delle due una, la norma generale, ha un'estensione maggiore (nella fattispecie l'art.21 R.D.L. 1741/33 che punisce tutte le trasgressioni alle norme contenute nel decreto di cui è parte) - rispetto a quella speciale che della stessa materia si limita a disciplinare un solo (o anche più) aspetto particolare detto "specifico" o "specializzante" - (nella fattispecie l'art.16 l.1034/70 si limita a sanzionare specificatamente l'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione prevedendo peraltro pene più pesanti di quelle contenute all'art.21 R.D.L. 1741/33); in tale ipotesi, com'è noto, la norma speciale ha priorità sulla norma generale, escludendo l'applicazione di quest'ultima la quale continuerà comunque ad operare per le diverse trasgressioni.
                 Per quanto poi concerne il diverso aspetto della depenalizzazione delle norme in argomento se da una parte si condivide l'assoggettamento alla disciplina di cui alla l.689/81 dell'art.21 R.D.L.  1741/33, prestandosi l'originaria sanzione dell'ammenda alla sostituzione con la sanzione amministrativa dell'art.32 delle citate l.689/81, viceversa non sembra potersi condividere il medesimo assoggettamento alla depenalizzazione della sanzione di cui all'art.16 l.1034/70 essendo la stessa esclusa dal secondo comma del citato art.32 per il quale la sostituzione della sanzione amministrativa "non si applica ai reati in esso previsti che, nella ipotesi aggravata, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria".
   
   4.            Riguardo poi l'applicabilità o meno del secondo comma dell'art.21 in argomento, in base al quale", ove si tratti di società commerciali, la pena si applica a ciascun amministratore", non sembrano in atto sussistere nella legislazione susseguente elementi che possano fare propendere per una sua disapplicazione.
                 Infine, per quanto concerne l'esatta consistenza dell'attività di "accertamento" dal compimento della quale decorre il termine (novanta giorni) prescritto dall'art.14, secondo comma, della l.689/81 per la notifica della contestazione della violazione, si evidenzia come il citato art.14 " non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione", la cui durata è legata alla peculiarità delle varie situazioni, ma dispone che detta attività di accertamento deve intendersi conclusa nel momento in cui "l'autorità amministrativa competente ha completato, anche a seguito di richiesta di informazioni all'autore della violazione, le indagini intese a verificare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione" (Cfr. CASS. CIV., SEZ.I, n.9554/93 e n.2926/94). Considerato quanto precede pare indubbio allo scrivente che l'attività svolta al fine dell'individuazione dell'identità e della residenza personale  dei singoli consiglieri di amministrazione, possa ben ricomprendersi nell'attività di accertamento dell'infrazione, ma è anche vero che la congruità del tempo, ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini di una corretta formulazione della contestazione, andrà debitamente valutata in relazione alle singole fattispecie.
                 In riferimento alla possibilità di sussistenza di una responsabilità solidale di cui all'art.6 l.689/81 gravante sui singoli consiglieri di amministrazione deve ritenersi che il sistema sanzionatorio introdotto dall'art.21, comma secondo, R.D.L. 1741/33, ravvisi una sorta di responsabilità individuale di ciascun amministratore, irrogando nei confronti di ognuno di essi una pena personale, dalla quale dovrebbe esulare un obbligo in solido per le sanzioni degli altri amministratori.
                 Infine circa la validità della notifica della contestazione e dell'ordinanza ingiunzione attraverso la spedizione di raccomandata A.R si evidenzia che la forma delle notificazioni eseguite dagli ufficiali giudiziari e di quelle concernenti l'accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative eseguite da funzionari sono regolate dagli articoli 136-151 del codice di procedura civile; in particolare l'art.151 c.e.c. prevede la possibilità di eseguire la notifica per mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
                 Si sottolinea che trattasi di notifica (non quindi semplice invio di raccomandata A/R) per la quale occorre osservare gli adempimenti formali richiesti dall'art.147 c.p.c.

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