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Gruppo VIII                        /14.00.11

OGGETTO: Atto di pignoramento presso terzi (Assessorato Regionale Enti Locali). Esecuzione ordinanza di assegnazione somme. - Richiesta di parere.

   
   
   
                                          ASSESSORATO REGIONALE
                                           DEGLI ENTI LOCALI
                                           P A L E R M O

   
   
   1.            Con la nota cui si risponde codesto Assessorato riferisce che - a seguito della notifica di un pignoramento presso terzi ad istanza della "XXXX S.p.a." per un credito vantato nei confronti dell'Opera Pia Casa di riposo "YYYY" - all'udienza fissata ex art.547 c.p.c. un proprio funzionario ha reso la seguente dichiarazione: "con riferimento al sussidio concesso all'Opera Pia YYYY di SSSS con D.A. n.3151 del 22/12/1998, si puntualizza che l'Ente risulta creditore della somma di L. 22.269.000 per l'acquisto delle attrezzature autorizzate ed alla cui liquidazione si procederà con le prescritte procedure".
                 In data 17/1/2000 è stata notificata a codesta Amministrazione, nella qualità di terzo pignorato, l'ordinanza di assegnazione della somma di L. 19.661.922 (oltre spese di registrazione ed ulteriori interessi legali), emessa dal Tribunale di JJJJ in favore della "XXXX S.p.a.".
                 Codesto Assessorato - nel precisare che l'impegno di L. 22.269.000 assunto nei confronti dell'Opera Pia è destinato al potenziamento dell'attività assistenziale svolta da quest'ultima - mediante l'acquisto di arredi ed attrezzature - riferisce che, ai sensi della L.r. 65/53 e del D.A. 107/97, la suindicata somma è da considerare un sussidio a "destinazione vincolata" che impegna l'Ente beneficiario alla successiva e necessaria rendicontazione.
                 Ritiene conclusivamente codesta Amministrazione di non poter - seppur in presenza di un provvedimento di assegnazione - erogare la somma impegnata con il D.A. 3151 ad un soggetto diverso dall'Ente designato quale beneficiario e per finalità differenti da quelle espressamente individuate dalle norme succitate, e chiede l'avviso di questo Ufficio sulla questione prospettata.
   
   3.            Con riferimento al quesito posto, deve preliminarmente rilevarsi che l'ordinanza di assegnazione al creditore pignorante del credito vantato dal debitore esecutato verso il terzo, comporta una "cessio pro solvendo" in favore dell'assegnatario e gli trasferisce, quindi, la titolarità del credito, che verrà ad estinguersi solo con la riscossione dello stesso.
                 Il fatto che la concessione dei sussidi di cui al D.A. n.109/97 sia "a destinazione vincolata" non esime codesta Amministrazione dal dover dare esecuzione all'ordinanza di assegnazione, che ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato.
                 I sussidi di cui trattasi, tra l'altro, non possono farsi rientrare tra i crediti la cui impignorabilità è espressamente prevista dalla legge (art.514 c.p.c.) e le disposizioni di tale articolo non sono suscettibili di interpretazione analogica, costituendo eccezione al principio generale sancito dall'art. 2740 cod. civ., in virtù del quale il  debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni (Cass. Civ., Sez. III, 18 marzo 1966, n.776).
                 La "destinazione vincolata", di cui al succitato D.A., in realtà impegna soltanto l'Opera Pia "YYYY" che resta formalmente beneficiaria del sussidio e gravata degli oneri scaturenti dalla sua concessione.
                 In considerazione di quanto sopra detto ed al fine di evitare l'esecuzione forzata e le conseguenti spese che graverebbero esclusivamente sul terzo pignorato a causa del ritardato adempimento, sarebbe opportuno che codesto Assessorato prendesse diretti contatti con il legale del creditore esecutante, comunicando di avere iniziato la procedura volta all'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione ed invitandolo, nel contempo, a soprassedere dal compimento di ulteriori atti i cui oneri si riverserebbero sull'Amministrazione esecutata.
   
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                 Si ricorda che in conformità della circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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