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Gruppo XV                          16.11.2000

OGGETTO: Sanzioni amministrative. Determinazione. D. l.vo 152/99, art. 56.



ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Direzione Foreste - Corpo Forestale

PALERMO



1. Con nota 26 gennaio 2000, prot. 1797/Gr. 6°, codesta Amministrazione, rappresentando che l'art. 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ha escluso la possibilità del pagamento in misura ridotta per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto medesimo, ha chiesto allo Scrivente quale misura di sanzione pecuniaria applicare, dal momento che il decreto legislativo medesimo prevede sanzioni amministrative pecuniarie graduate tra limiti minimi e massimi.


2. L'art. 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento dei nitrati provenienti da fonti agricole, prevede che "Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Il pagamento in misura ridotta di sanzioni pecuniarie amministrative, previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non è soltanto una modalità di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie, ma ha, essenzialmente, efficacia impeditiva dell'instaurazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, con effetto estintivo delle conseguenze sanzionatrici pecuniarie dell'infrazione (Cassaz., Sez. I, sent. 8136 del 18/8/1990).

Infatti il rapporto all'autorità competente va presentato solo qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (art. 17 l. 689/1981).

Dal momento che con l'art. 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, il legislatore ha escluso la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta, a seguito dell'accertamento di violazioni sanzionabili va incardinato il procedimento di irrogazione della sanzione (art. 16 e seguenti l. 689/1981) che culmina, se l'accertamento dell'illecito risulti fondato, con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, con la quale la sanzione pecuniaria viene determinata secondo i criteri dettati dall'art. 11 della l. 689/1981, con un giudizio che va condotto in concreto, caso per caso.

E' comunque appena il caso di rilevare, considerando anche la fattispecie sottoposta (d. l.vo 152/1999), che la problematica della determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria in concreto non riguarda l'autorità che provvede all'accertamento delle ipotesi di violazione, bensì l'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della l. 689/1981.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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