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Gruppo     II                      /18/00/11

OGGETTO: Nomina revisori nelle aziende speciali.

   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DEGLI ENTI LOCALI
                                                                         PALERMO
   
                 1. Si fa riferimento alla nota n. 604/111 dell'1 febbraio c.a. con la quale si inoltra allo Scrivente un quesito dell'Associazione nazionale dei ragionieri degli enti locali circa l'organo del comune competente alla nomina dei revisori delle aziende speciali.
                 L'Associazione richiedente è orientata nel senso che restino "ferme le competenze sindacali nella nomina dei controllori delle Aziende, così come avviene in tutti gli Enti locali del Paese", nonostante la modifica dell'art. 4 l.r. 20 agosto 1994, n. 32, ad opera dell'art. 9 l.r. 25 marzo 1996, n. 7, che avrebbe portata limitata all'elezione del collegio dei revisori dei conti del comune, come si ricaverebbe altresì dalla formulazione letterale della norma.
                 Codesto Assessorato, dopo un excursus della normativa di riferimento, rileva invece che "la collocazione sistematica dell'ultima innovazione legislativa" (art. 9 l.r. 25 marzo 1996, n. 7) configurerebbe una competenza consiliare "non limitata all'elezione dei revisori dell'ente, ma estesa a quella di aziende, istituzioni ed altre sue strutture".
                 Nell'ultima parte della richiesta di parere, si evidenzia in fine "il profilo della riserva legislativa nella materia in sede di adozione dello statuto delle aziende speciali".

                 2. Iniziando, per ordine logico, dall'ultimo punto, si ritiene che la riserva statutaria di cui all'art. 23 u.c. della legge 8 giugno 1990, n. 142 quanto all'organo di revisione dell'azienda speciale non assorba la questione posta da codesto Assessorato, poichè la disciplina dell'Ordinamento del funzionamento dell'azienda rimessa allo Statuto della stessa si muove necessariamente "nell'ambito della legge" (art. 23, co. 5 l. 142/1990 cit.).
                 Ciò premesso, non sembra allo Scrivente che la questione della competenza alla nomina dell'organo di revisione dell'azienda speciale dell'ente locale sia risolvibile avuto riguardo sic et simpliciter al carattere "fondamentale" dell'atto, messo in rilievo nell'art. 32, co. 2, l. 142/1990 cit.). Tale elemento infatti non ha impedito al legislatore regionale di sottrarre al consiglio per trasferirla agli organi monocratici elettivi, prima la competenza in ordine a tutte le nomine esterne previste alla lettera n) del predetto art. 32 l. 142/1990 (art. 26 l.r. 7/1992, come modificato dall'art. 45 l.r. 26/1993, esteso al presidente della provincia regionale con art. 24, u.c., l.r. 26/1993), attesa l'inapplicabilità in Sicilia dell'analoga modifica all'art. 36, co. 5, l. 142/1990 apportata dall'art. 13 della legge n. 81 del 1993 e poi quella per tutte le nomine in genere attribuite all'ente locale (art. 4 l.r. 20 agosto 1994, n. 32).
                 Onde i canoni ermeneutici più adeguati all'esegesi della novella introdotta con l'art. 9 della l.r. 25 marzo 1996, n. 7 appaiono quello letterale e quello logico, piuttosto che quello sistematico.
                 Ora, sotto il primo profilo, la formulazione del comma 4 dell'art. 4 l.r. n. 32/1994 cit. aggiunto dall'art. 9 l.r. n. 7/1996 -"Resta attribuita ai consigli comunali e provinciali la competenza ad eleggere i collegi dei revisori dei conti"- connota la disposizione come norma di deroga al generalizzato travaso di competenza in ordine alle nomine dai consigli dagli enti locali agli organi monocratici elettivi, mirante a ripristinare la competenza consiliare laddove preesistente alla disposizione modificata (art. 4, l.r. 32/94) non ad attribuire ai consigli nuove competenze oltre a quelle previste dalle disposizioni della legge n.142 del 1990 recepite in ambito regionale. E poichè la competenza consiliare ex art. 57 di detta legge, come rilevato da codesto Assessorato, attiene alla elezione dei collegi dei revisori dei rispettivi enti e non a quella degli organi di revisione delle aziende e l'art. 32, lett n, l. 142/1990, riferibile alle nomine in discorso,(cfr. T.A.R. Parma, 30 luglio 1998, n. 465) era stato modificato da una legge regionale (26/1993) anteriore a quella (32/1994) contenente la disposizione novellata con l'art. 9 l.r. n. 7/1996, non sembra che la competenza dei consigli comunali e provinciali relativamente a queste ultime nomina possa discendere dalla norma dinanzi citatasi.
                 Alle stesse conclusioni conduce l'interpretazione logica di quest'ultima disposizione, la cui ratio risiede nell'esigenza di eliminare la dipendenza dell'organo di controllo dall'organo soggetto a controllo ("controllore controllato"), commissione questa non sussistente con gli organi di revisione dell'azienda speciale dotata di personalità giuridica distinta da quella dell'ente locale di riferimento di tale "ente strumentale".
                 Le considerazioni sopra svolte inducono l'Ufficio a ritenere che sarebbero conformi a legge disposizioni statutarie delle aziende che demandassero al sindaco (o al presidente della provincia) la nomina dei propri organi di revisione.
   
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             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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