Repubblica Italiana
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Gruppo    IV                          /25.11.2000

OGGETTO: Pubblicità bandi di gara relativi ad appalti di servizi di valore comunitario.

   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Lavori Pubblici
                                                           P A L E R M O
   
                              e, p.c.          Segreteria della
                                                           Giunta Regionale
                                                           P A L E R M O
   
                 1. Con la nota cui si risponde vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di effettuazione della pubblicazione nella G.U.R.S., e non anche nella G.U.R.I., dei bandi di gara di importo comunitario.
                 Ritiene codesta Amministrazione che vada applicato l'art. 8, co. 6, del D.L.vo 157/1995 che prevede la pubblicazione dei bandi nella G.U.C.E., nella G.U.R.I. e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione ove si svolgerà la gara anche se l'art. 65 della l.r. 10/93, al comma 5, stabilisce che la pubblicità dei bandi relativi agli appalti di cui al comma 1 deve essere effettuata con le modalità di cui all'art. 51 della medesima l.r. 10/93 che non contempla la pubblicazione nella G.U.R.I. ma soltanto nella G.U.R.S.
                 Rileva tuttavia codesto Assessorato che permangono perplessità in merito alla duplice pubblicità nella G.U.R.I. e nella G.U.R.S. considerato che, per gli atti di propria competenza, la Regione dispone, fra l'altro a titolo gratuito, della propria Gazzetta ufficiale, la quale, come risulta dagli artt. 14 e 15 del D.L.vo c.p.s. n. 204 del 25/3/1947, sostituisce a tutti gli effetti la G.U.R.I. (C.G.A., dec. n. 203 del 19/9/1963).
   
                 2. L'art. 19 della l.r. 8 gennaio 1996, n. 4, con il quale sono state recepite nella Regione siciliana, in materia di appalti pubblici di servizi, le disposizioni dei decreti legislativi nn. 157 e 158 del 17 marzo 1995 ed è stato contestualmente abrogato l'art. 69 della l.r. 12 gennaio 1993, n. 10, ha modificato, fra l'altro, il previgente sistema di pubblicità dei relativi lavori.
                 Il sistema nascente dall'applicazione dei decreti legislativi nn. 157 e 158 del 1995, per gli appalti di servizi dagli stessi disciplinati, è il seguente:
   a) pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella Regione;
   b) pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europea.
                 Al previgente sistema di pubblicità degli appalti di servizi, risultante dal combinato disposto degli artt. 69 e 65, co. 5, della l.r. n. 10 del 1993, era, invece, esteso, com'è noto, quello relativo agli appalti di fornitura di beni caratterizzato dalle modalità prescritte dall'art. 34 della l.r. n. 21 del 1985, come sostituito dall'art. 51 della l.r. 10/93. Non era necessaria alcuna pubblicazione nella G.U.C.E. (art. 69, co. 2).
                 Secondo una isolata giurisprudenza (cfr. sent. T.A.R.S. - CT - II, 30/1/1998, n. 79; nonchè parere Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo 12/3/1997, n. 3953 reso all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste) per gli appalti di servizi di importo comunitario la pubblicazione dei relativi bandi deve essere affettuata sulla G.U.R.I. e non sulla G.U.R.S.
                 Osserva tuttavia lo scrivente che né la sentenza né il parere succitati hanno tenuto conto delle norme per l'attuazione dello Statuto approvato con D. L.vo C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204, il cui titolo II, Sezione II "Disposizioni relative alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana", all'art. 15, secondo comma, prevede, fra l'altro, che nella parte seconda della G.U.R.S "saranno pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella regione e, su richiesta degli interessati, gli annunzi e gli avvisi di cui è obbligatoria la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
                 Invero, come si desume dal citato art. 15 e dal precedente art. 14, "la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sostituisce a tutti gli effetti la Gazzetta Ufficiale della Repubblica" (C.G.A. dec. 19 settembre 1963, n. 203); sicchè, ad avviso dello scrivente, nella fattispecie, la pubblicazione dei bandi di gara di appalti pubblici di servizi di valore comunitario dovrebbe essere effettuata esclusivamente nella G.U.R.S.
   
                 3. Giova infine ricordare che proprio in considerazione della citata sentenza del T.A.R.S. - Sez. di Catania e degli effetti (annullamento del bando di gara) che ne scaturiscono e tenuto conto del fatto che il legislatore regionale, mentre per gli appalti di lavori pubblici e di forniture di beni (cfr. artt. 51 e 65 l.r. 10/1993 e ancor prima l'art. 22 della l.r. n. 35 del 1978) ha espressamente previsto che la pubblicazione dei bandi di gara deve essere effettuata esclusivamente nella G.U.R.S. (oltre che ovviamente nella G.U.C.E.), per gli appalti di servizi, invece, si è limitato a recepire i summenzionati decreti legislativi senza nulla disporre circa la pubblicazione nella G.U.R.S. dei relativi bandi, lo scrivente si è fatto carico, al fine di fare chiarezza su un punto così delicato e rilevante, di redigere uno schema di disegno di legge recante, appunto, "Disposizioni in materia di pubblicità dei bandi di gara di appalti pubblici di servizi", trasmesso alla Segreteria della Giunta di Governo il 26 novembre 1999, prot. n. 22536, con il quale si regolamenta la pubblicità dei bandi di gara soprasoglia prevedendo che la pubblicazione nella G.U.R.S. sostituisce quella nella G.U.R.I., similmente a quanto previsto già dalla normativa regionale per gli appalti di lavori pubblici e di forniture di beni.
                 L'emananda iniziativa intende altresì far chiarezza anche per quanto concerne la pubblicità dei bandi di gara sottosoglia in considerazione del fatto che il ricordato art. 19 della l.r. n. 4 del 1996 ha abrogato l'art. 69 della l.r. 10/93 che estendeva agli appalti di servizi la disciplina propria degli appalti di fornitura di beni.
                 Nelle more dell'approvazione dell'iniziativa de qua si suggerisce, per evidente opportuna cautela, di pubblicare i bandi di gara soprasoglia anche sulla G.U.R.I. al fine di non incorrere in eventuali annullamenti degli stessi.
   
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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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