Repubblica Italiana
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Gruppo: IV                            /26.00.11
   
OGGETTO:  Cooperativa edilizia "XXXX" - Alloggio realizzato con il contributo ex l.r. 79/75. Subentro nella nuda proprietà.


   
   
                                                Assessorato regionale
                                                 della Cooperazione, del Commercio,
                                                 dell'Artigianato e della Pesca
                                                 Prima Direzione
                                                 Gruppo VIII -Cooperazione edilizia
                                                 P A L E R M O

   
   1.            Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere se le agevolazioni concesse, ex l.r. 79/75 per abbattere gli interessi del mutuo al 4%, all'assegnatario di un alloggio realizzato dalla cooperativa edilizia in oggetto, possano continuare a permanere in capo agli acquirenti della nuda proprietà dell'alloggio medesimo, essendosi questi ultimi accollati le restanti quote di mutuo gravanti sull'immobile.
                 La questione viene posta in relazione alla circostanza per la quale uno dei due acquirenti (germani), in particolare la Sig.ra R. P., "risulta non risiedere presso l'immobile sociale e quindi non nelle condizioni di adempiere a quanto previsto dall'art.98 del R.D. 1165/38, con il quale è fatto obbligo al socio di occupare l'alloggio assegnatogli entro 30 giorni dalla data di consegna".
                 Si chiede inoltre di conoscere se, nell'ipotesi in cui non si possa procedere alla voltura del contributo in favore degli acquirenti, codesta amministrazione debba revocare le predette agevolazioni nei confronti dell'originario assegnatario Sig. R. L., non essendo questi più titolare del diritto di piena proprietà, né più intestatario delle quote restanti di mutuo gravanti sull'alloggio.
Codesto Assessorato evidenzia come la fattispecie in esame sia riconducibile al disposto di cui all'art. 20 della legge 179/92, come modificato dall'art.3 della legge 85/94, ai sensi del quale, decorso il termine di cinque anni dalla data di assegnazione dell'alloggio (di edilizia agevolata), lo stesso può essere alienato o locato senza che occorra la previa autorizzazione della Regione e il subentrante può mantenere il contributo "a condizione che sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso". L'alloggio de quo risulta, infatti, assegnato con atto stipulato in data 18.7.89 al Sig. R. L. e, da questi alienato limitatamente alla nuda proprietà, ai germani Sigg. R. P. e R. G. con atto di vendita stipulato in data 16/7/99.
   
   2.            In ordine al quesito posto si osserva innanzitutto che sembra corretta la riconducibilità della fattispecie in esame alla disposizione di cui all'art.20 della legge 17 febbraio 1992, n.179, come modificato dall'art.3 della L. 85/94.
                 Trattasi infatti di un alloggio, realizzato da cooperativa edilizia, la cui nuda proprietà è stata alienata decorsi dieci anni dalla data di assegnazione dello stesso al socio. Per la suddetta alienazione non è occorsa pertanto alcuna autorizzazione da parte della Regione, come prevede il primo comma del citato art.20, e il contributo concesso all'originario assegnatario - ai sensi del secondo comma - può essere mantenuto in capo al subentrante "a condizione che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso".
                 Ciò premesso, per comprendere la ratio del citato art.20 della legge 179/92, sembra allo Scrivente che la norma vada letta in stretto collegamento con la normativa precedente, in specie con l'art.23 della legge n.457 del 1978. Tutta la legge n.179 si innesta, infatti, nella logica della legge n.457, che può essere ritenuta il provvedimento più completo in materia di edilizia agevolata, recependone di conseguenza tutta la normativa di fondo, ivi inclusa la sanzione della decadenza del contributo statuale (l'art.6, comma 1, della legge richiama espressamente "i contributi di cui all'art.19 della legge 5 agosto 1978, n.457" sostanzialmente confermandone la valenza).
                 Il richiamato art.23 in sintesi prevede che il socio di cooperativa edilizia o l'acquirente di impresa di costruzioni o il privato, qualora non risultino in possesso dei prescritti requisiti di reddito, hanno comunque diritto a conservare l'alloggio, ma il contributo dello Stato dovrà essere, a seconda dei casi, ridotto o annullato.
                 Dello stesso tenore è il dettato del 2° comma dell'art.20 della L. 179/92 laddove dispone che il contributo, in caso di subentro, è mantenuto solo a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso. Esso stabilisce, dunque, un'ipotesi di decadenza dal contributo (sul punto v. Lucia Cimellaro, "Note esegetiche su alcune principali disposizioni della legge 17 febbraio 1992, n.179", in Riv. Giur. Urb., 2-3/93, pp. 329-350; Mario Picchi, "L'edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata dopo le più recenti innovazioni legislative", in Nuova Rassegna 1994, n.17, pp. 2032 e ss.).
                 La disposizione de qua ha costituito, peraltro, oggetto di interpretazione da parte di codesto Assessorato nel D.A. 25/2/93, recante "Direttive per l'alienazione e la locazione di alloggi di edilizia agevolata, ai sensi dell'art.20 della legge 17 febbraio 1992, n.179" (pubblicato sulla G.U.R.S. n.25 del 15/5/93).
                 L'art.4 del succitato D.A. precisa, infatti, che "Ai sensi del secondo comma dell'art.20 della legge n.179/92, il contributo statale e/o regionale concesso per la realizzazione dell'alloggio sarà mantenuto unicamente nel caso che l'acquirente dimostri di essere in possesso dei requisiti per l'assegnazione in proprietà di un alloggio di edilizia agevolata. La dimostrazione del possesso dei requisiti dovrà essere data con riferimento alla situazione esistente al momento della stipula dell'atto di cessione."
                 Non si comprende, invece, il dubbio sollevato da codesta Amministrazione, circa l'assoggettabilità della fattispecie medesima al vincolo previsto dall'art.98, terzo comma del R.D. 1165/38, che fa obbligo al socio di occupare l'alloggio assegnatogli entro trenta giorni dalla data di consegna, a pena di decadenza dall'assegnazione medesima.
                 In proposito va rilevato, innanzitutto, che - come lo Scrivente ha già avuto modo di evidenziare nel parere n.11597/91.96.11 del 17.6.1996, indirizzato a codesta Amministrazione - sia in giurisprudenza (cfr. T. A. R. Molise, 15 marzo 1989 n. 93, in Rivista T.A.R., 1989, I, p. 1943) sia in dottrina (cfr. Italo Franco, "Le cooperative edilizie" in Foro amm., 1991, parte I, pagg.585 e ss.) è stata recentemente sottolineata la distinzione tra edilizia "sovvenzionata" (affidata ad enti pubblici istituzionalmente competenti, finanziata con capitale pubblico ed essenzialmente finalizzata a produrre abitazioni in favore dei ceti meno abbienti) ed edilizia "agevolata" (affidata prevalentemente a cooperative edilizie, realizzata col ricorso al credito a tasso agevolato assistito dal contributo pubblico e diretta a risolvere situazioni di minore gravità sotto il profilo sociale ed abitativo).
                 Sulla scorta di tale diversità di fondo si è sostenuto che l'edilizia agevolata - nel cui ambito è da ricondurre l'attività delle Cooperative edilizie fruenti di contributi pubblici - fa parte di un corpus normativo (L. 1° novembre 1965 n. 1179 e successive modifiche e integrazioni) diverso da quello dell'edilizia sovvenzionata ex R. D. 28 aprile 1938 n. 1165, con la conseguenza che "anche le cooperative che ricevono i relativi benefici seguono un regime diverso da quelle disciplinate dal testo unico citato".
                 Tale orientamento peraltro è scaturito da un precedente parere del Consiglio di Stato (Sez. II, 27 giugno 1984, n. 1152, inedito), che è pervenuto alla predetta conclusione sulla base della preminente considerazione che la legge 1179/65 nello stabilire i primi programmi di edilizia cd. agevolata non solo ha fissato per l'incentivazione di tale attività una normativa sotto vari profili sensibilmente diversa rispetto a quella di cui al T.U. del 1938, ma non ha neppure fatto richiamo al T.U. medesimo per la disciplina sostanziale delle cooperative edilizie (rapporti con i soci e gli aspiranti soci; prenotazione e assegnazione di alloggi; ecc.).
                 Ne consegue che la normativa di cui al citato T. U. va ritenuta applicabile nel settore della edilizia agevolata, in funzione integratrice rispetto alla disciplina specifica per esso prevista, solo ove non appaia in contrasto con quest'ultima.
                 Alla luce di quanto detto circa le disposizioni normative applicabili al settore dell'edilizia agevolata comprendente anche l'attività delle cooperative edilizie fruenti di contributi pubblici, i requisiti di cui l'acquirente deve dimostrare il possesso non possono che essere quelli prescritti dal comma 3 dell'art.8 del D.L. 6 settembre 1965, n.1022, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n.1179 (cittadinanza italiana, residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti, non titolarità del diritto di proprietà nel Comune stesso di altra abitazione, limiti di reddito, ecc.).
                 Requisiti dello stesso tenore sono individuati, peraltro, dall'art. 6 della l.r. 20 dicembre 1975, n. 79, che richiama quali requisiti  che "devono sussistere all'atto dell'assegnazione dell'alloggio", quelli di cui all'art.2 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1035 (cittadinanza, residenza, reddito, ecc.).
                 Conseguentemente dovrà aversi riguardo - ai fini del mantenimento del contributo in capo agli acquirenti - al possesso di questi requisiti alla data della stipula dell'atto di cessione e non al rispetto della condizione prescritta dall'art.98 del R.D. n.1165 del 28 aprile 1938, la cui normativa - come già detto - va ritenuta applicabile nel settore dell'edilizia agevolata, in funzione solo integratrice rispetto alla disciplina specifica per esso prevista e solo ove non appaia in contrasto con quest'ultima.
                 Oltre alla verifica del possesso dei predetti requisiti soggettivi, in ordine ai quali, tuttavia, non sembra (dalla lettura delle esigue notizie riportate nella richiesta di parere) siano stati sollevati problemi, occorre semmai accertare, ad avviso dello scrivente il ricorrere della condizione di cui all'art.12 secondo comma del D.L. 6 settembre 1965, n.1022, convertito dalla legge n.1179/1965, a norma del quale "gli assegnatari e gli acquirenti devono occupare gli alloggi personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo grado, per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'acquisto. Per lo stesso periodo di tempo è da essi vietata la locazione o l'alienazione dell'alloggio".
                 L'inosservanza delle disposizioni degli artt. 8 e 12 importa, ai sensi del successivo art.12 bis, la risoluzione del contratto di mutuo contemplato all'art.4 della medesima legge e la decadenza da ogni altro beneficio.
                 Nella fattispecie in esame, tuttavia, la prescritta condizione dell'occupazione dell'alloggio non impedisce il mantenimento delle citate agevolazioni in capo ad entrambi gli acquirenti e, in particolare, in capo  alla Sig.ra Russo Paola. Quest'ultima, infatti, pur non risiedendo personalmente nell'immobile sociale, risulta comunque adempiere al sopracitato obbligo stante l'occupazione dell'alloggio medesimo da parte dell'altro acquirente nei cui confronti è legata da rapporto di parentela di secondo grado, secondo quanto prescrive la disposizione di cui al secondo comma del citato art.12.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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