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Gruppo    VI                          /27.2000.11

OGGETTO: Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo - Applicabilità dell'art.58 Dlgs. n.29/93 - Quesito.

   
   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           beni culturali, ambientali
                                                           e pubblica istruzione
                                                           PALERMO
   
   
1.            Con la nota in oggetto indicata codesto Assessorato ha trasmesso allo scrivente Ufficio la nota 22 gennaio 2000, n.275, inviata a codesto Assessorato con nota di pari data n.277, con cui viene richiesto l'avviso dell'Ufficio in ordine alla problematica rappresentata dagli incarichi di Presidente dell'U.. e di Presidente dell'I... ricoperti dal dott. D. dipendente dell'Istituto dei ciechi con la qualifica di Direttore.
                 Viene sollevato, infatti, un problema di compatibilità tra le cariche rivestite dal Direttore dell'Istituto e l'attività lavorativa dallo stesso svolta presso l'Istituto alla luce di quanto previsto dall'art.58 del D.lgs. n.29/93 secondo cui i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.
                 A tal riguardo viene rappresentato che per le funzioni di Presidente dell'U.., che come quella di Presidente dell'I... è di carattere elettivo, il dott. D. dichiara di percepire una indennità di carica a titolo di rimborso spese di £.650.000. mensili lorde, mentre per la carica di Presidente dell'I.., che ricopre di diritto, in quanto Presidente dell'U.., che ricopre di diritto, in quanto Presidente dell'U.., ha dichiarato di non percepire alcun compenso. Viene rappresentato, altresì, che nell'ambito del C.d.A. dell'Istituto la l.r. n.16/95 ha previsto la presenza di quattro rappresentanti dell'U.. designati dal Consiglio regionale della stessa.
                 Alla luce di quanto sopra viene chiesto l'avviso di questo Ufficio anche se, secondo quanto affermato nella nota che si riscontra, non sembra che gli incarichi de quibus possano assimilarsi agli incarichi di cui all'art.58 del D.lgs. n.29/93 che ha riguardo ad attività professionali o prestazioni di lavoro dipendente e/o autonomo.
   
   2.            Ai sensi dell'art.58 del D.lgs. n.29/93, come modificato ed integrato dal D.lgs. n.80/98 e 387/98, sia le pubbliche amministrazioni che gli enti pubblici economici ed i soggetti privati "non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi" (v. comma 8 e 9 dell'art.58 del D.lgs. n.29/93 e succ. modif. ed integraz.).
                 Gli incarichi retribuiti, cui ha riguardo la norma sopra citata, "sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:......d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo (v. art.58 D.lgs. n.29/93 e succ. modif. ed integraz.).
                 Nella fattispecie il dott. D., Direttore dell'Istituto dei ciechi, ha dichiarato di percepire per le funzioni di Presidente dell'U.. "una indennità di carica, a titolo di rimborso spese, di £.650.000 mensili lorde".
                 Tale indennità stabilita forfettariamente nella misura sopra riportata appare, più che un rimborso delle spese effettuate e documentate, una indennità di carica, come peraltro un po' ambiguamente viene definita nella nota che si riscontra, percepita per la funzione svolta.
                 Ma al di là di tale considerazione appare preminente ai fini della soluzione della questione prospettata rilevare che l'incarico di Presidente dell'U.., che costituisce il presupposto di diritto per l'assunzione della carica di Presidente dell'I.., è stato attribuito al dott. D., nella sua qualità di dipendente pubblico dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone, presso cui riveste la qualifica di Direttore.
                 Tale incarico è pur sempre proveniente da un soggetto giuridico, sia esso di natura pubblica che di natura privata, diverso dall'Ente di appartenenza per il quale al di là della indennità sopra riportata deve essere valutata dall'Istituto la compatibilità dello stesso con le funzioni svolte all'interno dell'Ente.
                 Ed, infatti, va osservato che le funzioni di Presidente dell'U.. che, peraltro, hanno comportato di diritto l'assunzione della carica di Presidente dell'I.., possono comportare un impegno costante inconciliabile con il normale orario di servizio e/o comunque determinare una minore attenzione nell'espletamento dei compiti di istituto e, pertanto,  come tali potrebbero porsi in contrasto con il principio di fedeltà enunciato dall'art.54 della Costituzione nella parte in cui prescrive ai cittadini cui sono affidate le funzioni pubbliche il dovere di adempierle con disciplina ed onore.
                 La disposizione contenuta nell'art.54, 2° comma, Cost., appena richiamata, fa evidentemente sistema con le norme desumibili dal tenore del primo comma del medesimo art.54. Dalla combinazione tra dovere di fedeltà speciale (dei dipendenti pubblici) e dovere di fedeltà generale dei cittadini deve prospettarsi l'autonoma posizione del dipendente pubblico tenuto a prestare spontanea esecuzione agli obblighi gravanti a suo carico, comunque, prescritti dalla legge.
                 D'altronde, al di là quanto sopra argomentato, sembra assumere preminente rilievo la circostanza che debba essere l'Ente di appartenenza a valutare la conciliabilità degli incarichi assunti con i compiti di istituto assolti dal dipendente de quo, anche ai fini di determinare eventuali ipotesi di incompatibilità (e/o inopportunità) tra le funzioni rivestite.
                 Quanto sopra anche al fine di demandare al dipendente pubblico, in caso di esito negativo sulla istanza di autorizzazione appositamente avanzata all'Ente di appartenenza, la valutazione in ordine alla possibilità di richiedere il collocamento in aspettativa, ove consentito, al fine di espletare l'incarico ricevuto.
                 Corre obbligo di rappresentare che nelle more della stesura del parere è stata approvata dall'A.R.S. in data 4 maggio 2000 la legge concernente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia  di pensionamento", che ai sensi dell'art.1, primo comma si applica ai rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, che, ai sensi della disposizione contenuta nel terzo comma del medesimo articolo, "si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione ......" che dovranno tener conto, con riferimento alla fattispecie prospettata, della norma contenuta nell'art.12 del titolo 1° della legge regionale de qua il cui art.12 avente come rubrica "Rapporto di esclusività" la quale prescrive che "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dirigenti cui è stata assegnata la direzione di strutture di qualsiasi dimensione devono dimettersi da qualsiasi incarico esterno non inerente alle specifiche funzioni assegnate o optare per altro incarico differente da quello a carattere gestionale.
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             Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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