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Gruppo II                            /32.11.2000

OGGETTO: Pensione indiretta.

   
   
                                          Direzione regionale dei
                                           servizi di quiescenza,
                                           previdenza ed assistenza
                                           per il personale
                                           S E D E

                         e, p.c.   Assessorato regionale
                                           dei beni culturali e ambientali e della p.i.
                                           P A L E R M O
                                           (rif. nota n.1186/Gr.5° P.I.
                                           del 17 febbraio 2000)
   
   
   1.            Con la suindicata nota, codesta Direzione, all'uopo interpellata dallo scrivente per la sua competenza generale in materia, ha confermato la richiesta di parere avanzata dall'Assessorato che legge per conoscenza, in ordine all'istanza dei genitori e dei fratelli di una dipendente deceduta in attività di servizio di liquidazione in loro favore dell'indennità di buonuscita e di tutti gli altri crediti maturati dalla loro congiunta nonchè sulla fondatezza dell'istanza dei genitori conviventi della defunta di attribuzione della pensione indiretta.
                 Al riguardo l'Assessorato evidenzia che dal certificato di morte la dipendente risultava coniugata, ma che i genitori hanno prodotto copia dei dispositivi delle sentenze del tribunale e della Corte di Appello relative alla separazione personale dei coniugi dichiarata addebitabile al marito.
   
   2.            Dall'esame complessivo della questione si evince che condizione preliminare per procedere all'indagine in ordine all'accoglibilità delle richieste suindicate è la mancanza di altri aventi diritto, ovviamente con precedenza, sia ai crediti che ai trattamenti previdenziali e pensionistici.
                 Risulta, quindi, indispensabile verificare se, all'atto della morte e quindi dell'apertura della successione della dipendente, la sentenza di separazione dichiarata addebitabile al marito avesse o meno acquisito l'efficacia di cosa giudicata. Ciò in quanto soltanto tale estremo escluderebbe il coniuge della defunta dalla successione (art.585 codice civile) privandolo, altresì, del diritto alla pensione ai superstiti e conseguentemente all'indennità di buonuscita che sarebbe spettata alla defunta.
                 Viceversa, ove il passaggio in giudicato non si fosse già verificato al momento dell'apertura della successione, la morte, determinando lo scioglimento del matrimonio, avrebbe travolto le precedenti sentenze di separazione (cfr. per tutte Cass. civ. sez. I 4 aprile 1997, n.2944).
                 Nell'ipotesi di passaggio in giudicato della pronuncia di separazione in discorso i genitori hanno diritto alla pensione ai superstiti in presenza dei requisiti stabiliti per il regime dell'assicurazione generale obbligatoria in virtù dell'estensione stabilita dalla legge 335/95.
                 Per ciò che riguarda gli emolumenti e i crediti maturati dalla defunta, ferma restando la necessità della verifica preliminare di cui si è detto, è appena il caso di ricordare la particolare regola circa il rateo insoluto ex art.14 D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1079.
   
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                 Si ritiene di dover soprassedere, ai sensi del comma 2 dell'art.15 del D.P.Reg. 12/98, all'inserimento del presente parere nella banca dati FONS fino alla comunicazione da parte di codesta Amministrazione dell'avvenuta definizione della questione.
   

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