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Gruppo    III                        /39.11.2000

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX - Trattamento giuridico-economico di ex dipendente consortile riammesso in servizio.

   
   
   
   
                                                           Assessorato Industria
   
   

   1.            Con la nota in riferimento codesto Assessorato ripropone allo scrivente una problematica concernente il trattamento giuridico-economico da attribuire ad un dipendente del Consorzio A.S.I. di XXXX riammesso in servizio su richiesta dello stesso dopo essere stato collocato a riposo a seguito di dimissioni volontarie. Su tale questione lo scrivente aveva già reso il proprio avviso con parere n.271/11/99, che tuttavia veniva disatteso dal Consorzio il quale riteneva di potere accogliere la richiesta del dipendente riammesso il quale chiedeva il riconoscimento del trattamento giuridico-economico posseduto all'atto della cessazione del servizio.
                 Pertanto, anche alla luce delle ragioni esposte dall'Ente consortile a supporto della propria delibera, si chiede un nuovo esame della problematica "de qua" anche in relazione alla prospettazione di un nuovo quesito riguardante la possibilità di ripristinare il vecchio "status" di pensionato del dipendente in argomento.
   
   2.            Sulla problematica proposta lo scrivente Ufficio non può che sostanzialmente ribadire quanto già espresso nel sopracitato parere.
                 In primo luogo si evidenzia - non senza richiamare quanto già esposto sulla natura eccezionale di un provvedimento dell'Amministrazione che accoglie la richiesta di riammissione in servizio discrezionalmente formulata da un dipendente già collocato in pensione per sua libera scelta - come lo scrivente fosse pervenuto alle conclusioni di cui al citato parere avendo preliminarmente fatto rilevare la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi sulla questione in argomento ed aderendo, infine, a quello a suo giudizio predominante e più coerente al contenuto del disposto normativo e, di conseguenza, ad una più adeguata composizione degli interessi coinvolti.
                 Ciò nondimeno prendendo spunto dalla giurisprudenza riportata e dalle conseguenti argomentazioni emergenti dalla delibera consortile poste dal Consorzio A.S.I. di XXXX a sostegno della propria delibera n.206/99 si ritiene opportuno precisare quanto segue: in primo luogo, circa l'asserita assoluta necessità di evitare una disparità di trattamento, considerata inaccettabile, tra dipendenti civili dello Stato soggetti alla disciplina di cui all'art.132 l. 3/57 e personale della scuola nei cui confronti, com'è noto, opera l'art.115 del D.P.R. 31.05.74 n.417, - il quale prevede, in ipotesi di riammissione in servizio, il ricollocamento nella medesima posizione giuridica ed economica occupata all'atto della cessazione del rapporto di servizio - necessità peraltro supportata dal Consorzio con il riferimento alla pronunzia 1304/82 della Corte dei Conti nonchè all'ordinanza 558/97 con la quale il Consiglio di Stato, giudicato fondato il dubbio sulla legittimità costituzionale di detta diversità di trattamento, ne rimetteva il giudizio alla Corte Costituzionale, si evidenzia come la Corte medesima pronunciandosi sulla questione, abbia rigettato le tesi del Consiglio di Stato con la recente sentenza n.344 del 22.7.99, con la quale dopo aver premesso che "in materia di inquadramento ed  articolazione delle carriere del pubblico impiego, il legislatore gode di ampia discrezionalità censurabile soltanto per arbitrarietà o per irragionevolezza", riconosce la legittimità della diversità di trattamento di cui sopra affermando - con ciò in assoluta coerenza con quanto già sostenuto dallo scrivente nel sopracitato parere - che appare "evidente come la norma dell'art.115, terzo comma, del D.P.R. n.417 del 1974.... introduca una disciplina speciale e derogatoria rispetto appunto a quella contenuta nell'art.132", disciplina che, peraltro "riguarda uno specifico settore del pubblico impiego .... cosicchè essa non può fungere da idoneo, tertium comparationis"; è infatti "costante l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale, secondo cui le norme speciali, singolari o comunque derogatorie di principi generali non possono costituire utile elemento di comparazione alla stregua del principio di uguaglianza".
                 D'altra parte si osserva come la stessa Corte dei Conti nella citata decisione 1304/82 parli di "evitare un'inaccettabile radicale disparità di trattamento", ammettendo, dunque, implicitamente la sussistenza di fatto di una diversità di trattamento; concetto ribadito più avanti nella medesima decisione nonchè nell'ulteriore n.20 del 14.05.90 allorchè la sezione controllo della Corte dei Conti afferma che al dipendente riammesso in servizio spetti "da un lato la conservazione del trattamento di stipendio corrispondente alla classe già maturata in servizio e, dall'altro, la perdita dell'anzianità ulteriore e degli eventuali aumenti di stipendio a suo tempo conseguiti". A uguali conclusioni sembra giungere il Consiglio di Stato nella sentenza 1060/96 peraltro richiamata dal Consorzio a conforto della propria tesi.
                 Ciò premesso lo scrivente, pur potendo in parte condividere le ragioni delle perplessità che possono sorgere a seguito di una rigida applicazione delle previsioni di cui all'art.132 in argomento, non può non  rilevare come una sua diversa interpretazione che consentisse di acquisire al dipendente riammesso in servizio su propria richiesta la medesima posizione economico-giuridica occupata al momento della cessazione dal servizio, rappresenterebbe un'evidente quanto illegittima distorsione di una precisa "voluntas legis" di cui la norma "de qua" sembra essere espressione.
                 Pertanto, considerato quanto precedentemente espresso, ed in ciò confortato anche dalla riportata decisione della Corte Costituzionale, si ribadisce quanto sostenuto dallo scrivente nel precedente parere e cioè l'interessato potrà essere collocato nella posizione di ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione (C.G.A. sez. cons. 3/95 del 17.1.95).
                 Riguardo, infine, l'ulteriore quesito concernente l'accoglibilità della richiesta del dipendente in argomento tendente ad ottenere il ripristino del vecchio status di pensionato nell'ipotesi in cui non gli fosse riconosciuto il trattamento economico rivendicato, pare allo scrivente che una richiesta di riammissione in servizio non possa essere subordinata dal richiedente ad una siffatta pretesa; tuttavia poichè l'Ente consortile nel riammettere in servizio l'interessato ha dato atto della condizione posta, la stessa può ritenersi implicitamente, una rinuncia alla riammissione nell'ipotesi di condizioni diverse; peraltro, l'iter formativo delle delibere non si è ancora concluso (mancando l'approvazione dell'Assessorato controllante) per cui si ritiene che l'interessato possa "confermare" il ritiro dell'istanza di riammissione in servizio riacquistando, in tal modo, lo status di pensionato.

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