Repubblica Italiana
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Gruppo IV                            /40.2000.11

OGGETTO: Immobile di via XXXX 8G, 8H, 8I, Palermo. Acquisizione in locazione per uffici regionali. Quesito.

   
   
   
                                                  PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                                   Direzione del Personale e
                                                   dei Servizi Generali
                                                   P A L E R M O

                 1. Con la nota cui si risponde codesta Direzione, essendo interessata ad acquisire in locazione l'immobile in oggetto indicato, da destinare ad uffici regionali, rappresenta quanto segue.
                 Nonostante l'immobile in questione risulti destinato ad uffici pubblici, come si evince dalla certificazione di abitabilità rilasciata dal Municipio di YYYY in data 1.4.99, la zona in cui l'immobile ricade non consentirebbe tale destinazione (cfr. certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Municipio di YYYY in data 12.7.99).
                 La Ripartizione Urbanistica del Comune di YYYY, cui codesta Direzione ha segnalato tale evidente incongruenza, con successive note ha dichiarato che l'attuale destinazione di zona è stata deliberata "ritenendo ancora la stessa libera da edificazione".
                 La stessa Ripartizione, "in considerazione delle esigenze prospettate", si è impegnata a trasmettere al Consiglio Comunale la proposta di rettifica della suddetta destinazione di zona, subordinando tuttavia a tale rettifica l'uso dell'immobile in oggetto quale ufficio pubblico.
                 Ciò posto, codesta Direzione chiede allo Scrivente di esprimersi "in merito alla possibilità di sottoscrivere comunque con la società proprietaria un formale contratto di locazione e, in caso affermativo, di formulare le opportune indicazioni circa le clausole da inserire nel contratto".
   
                 2. In via preliminare conviene delineare, in base alla documentazione allegata, una ricostruzione, sia pur sommaria, della vicenda in esame.
                 Dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dalla Ripartizione Urbanistica del Comune di YYYY con nota n. 2340 del 12.7.99, si evince che l'area racchiusa tra la via GGGG e la via T. XXXX, in cui ricade l'immobile in oggetto, è stata destinata dal P. R. G. del 1962 a Centro di Quartiere, residenza mista ad uffici e servizi (S4).
                 Nella Variante di Adeguamento, approvata con Decreto Assessore Regionale Territorio e Ambiente n. 598 del 5.7.96, per la stessa area veniva confermata la destinazione ad uffici pubblici per le parti del Centro di Quartiere destinate ad uffici.
                 Nella Variante Generale al P.R.G., adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 45/97, per la stessa area è stata prevista per la maggior parte la destinazione IC 1 (Chiese e centri religiosi) e per la minor parte la destinazione IC 4 (centro culturale).
                 Dalla successiva nota n. 3091/15 del 6. 10. 99 della stessa Ripartizione Urbanistica si evince altresì che il Consiglio Comunale con la citata deliberazione 45/97 ha adottato le suddette destinazioni per l'area in questione "ritenendo la stessa ancora libera da edificazione".
                 Per contro, dal certificato di abitabilità-agibilità, rilasciato in data 1.4.99 dalla Ripartizione edilizia privata del Comune di Palermo, si  evince che il complesso edilizio sito tra la via GGGG e la via XXXX, costituito da sette corpi di fabbrica di cui tre ("D", "E" ed "F") destinati ad uffici pubblici, è dotato di regolare concessione edilizia (n. 715 del 30.12.82).
                 Si evince altresì che gli immobili in argomento si uniformano ai grafici di progetto e ai successivi progetti di variante approvati dalla Commissione edilizia Comunale e che gli stessi sono allacciati alla rete idrica e alla fognatura comunale e in regola sia per le strutture in c.a. sia per gli impianti elettrici.
                 Si evince infine che i lavori di costruzione degli stessi immobili sono stati iniziati il 27.2.91 e ultimati il 15.2.94.
   
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                 Da tale ricostruzione risulta pertanto che il Consiglio Comunale di YYYY, nell'adottare, con deliberazione n. 45/97, per l'area in argomento la destinazione IC 1 (Chiese ed altri luoghi di culto) e IC 4 (centro culturale), ha deliberato in base ad un travisamento dei fatti, ritenendo cioè ancora libera da edificazione un'area in cui invece si era proceduto alla edificazione di un Centro di Quartiere già ultimato nel febbraio 1994 e pienamente conforme alle previsioni di zona del precedente strumento urbanistico.
                 Lo stesso Comune di YYYY peraltro, con la citata nota n. 3091/15 del 6.10.99, ha riconosciuto il proprio errore, impegnandosi con codesta Direzione, "in considerazione delle esigenze prospettate", a trasmettere la proposta di rettifica al Consiglio Comunale "in tempi brevi".
   
                 3. Alla luce di quanto sin qui rappresentato non sembra condivisibile l'orientamento formulato dal Comune di YYYY che, con riferimento  alla questione in esame, pur ritenendo legittimo l'insediamento del Centro di Quartiere, ne subordina l'attuabilità delle destinazioni d'uso alla rettifica, da parte del Consiglio Comunale, dell'atto deliberativo n. 45/97.
                 Infatti, nonostante l'impegno a procedere a tale rettifica "in tempi brevi", tali tempi potrebbero prolungarsi oltre misura, rendendo così inutilizzabili ben tre corpi di fabbrica del complesso edilizio in argomento, con grave danno sia della società proprietaria sia dei soggetti interessati a farne uso a vario titolo.
                 Del resto, stipulare un contratto di locazione tra codesta Amministrazione e la società proprietaria dell'immobile, subordinandone l'efficacia alla predetta rettifica da parte del Consiglio Comunale, non sembra una soluzione praticabile alla luce del disposto dell'art. 12 della legge di contabilità generale dello Stato (R.D. 2440/1923) - applicabile in Sicilia in forza del rinvio disposto dall'art. 21, comma 6, della l.r. 47/77 e successive modifiche e integrazioni - a norma del quale i contratti della P.A. "debbono avere termini e durata certa".
                 Nè tale soluzione varrebbe a risolvere il problema, segnalato da codesta Direzione, "di disporre in tempi brevi degli immobili in questione per trasferirvi i propri uffici in precarie condizioni di sicurezza ovvero già soggetti a sfratto esecutivo", considerato l'effetto paralizzante che la condizione sospensiva determinerebbe comunque sulla efficacia del contratto.
                 Sembra pertanto allo Scrivente che, in presenza di un immobile assistito da regolare concessione edilizia e da regolare certificazione di agibilità e dotato di destinazione d'uso conforme all'utilizzo che ne farebbe codesta Amministrazione, questa possa procedere senz'altro alla stipula di un contratto di locazione puro, non sottoposto cioè ad alcuna condizione.
                 Da un punto di vista urbanistico infatti la destinazione di zona non conforme a quella dell'immobile non dovrebbe costituire un ostacolo all'insediamento nello stesso immobile di pubblici uffici, essendo tale destinazione da imputare, per ammissione dello stesso Comune di YYYY, ad un errore materiale commesso in sede di deliberazione della variante Generale al P.R.G., errore che il Comune si è già impegnato a rettificare.
                 Non va peraltro sottaciuto che, nelle more della definizione del giudizio pendente dinanzi al TAR-Sicilia tra l'Amministrazione Comunale e la società proprietaria per la riscossione di una somma a titolo di contributo concessorio, la società, nel chiedere il rilascio del certificato di abitabilità del complesso edilizio de quo, ha avanzato all'Amministrazione comunale una proposta che contempla tra l'altro la costituzione del Comune di YYYY a "procuratore con pieni poteri e facoltà relativamente all'incasso delle somme attribuite a qualunque titolo alla Ditta HHHH S.a.s., derivanti dalla commercializzazione (vendita, locazione ... etc.) degli immobili commerciali siti in via XXXXX e precisamente gli edifici "D", "E" ed "F" ... fino alla concorrenza di lire 500.000.000" (cfr. certificato di abitabilità, p. 19).
                 Tale proposta è stata accolta dalla Ripartizione edilizia privata del Comune di YYYYY con nota prot. n. 2961 del 10.3.99 (cfr. citato certificato di agibilità, p. 20).
                 L'accettazione di tale proposta - oltre a rendere il Comune di YYYY interessato alla commercializzazione dell'immobile in oggetto, in quanto procuratore speciale con mandato a riscuotere "dalla Regione Sicilia o altri Enti pubblici o privati ... la somma di lire 500.000.000 derivante dalla vendita e/o affitto e/o locazione degli immobili commerciali siti in via XXXX, e precisamente gli edifici D, E ed F..." (cfr. procura speciale allegata al cit. certificato di abitabilità) - costituisce come un riconoscimento implicito, per facta concludentia, da parte del Comune, della commerciabilità degli immobili in oggetto secondo la destinazione loro propria, che è quella di pubblici uffici, come si evince anche dalla previsione, come parte acquirente o locataria, proprio della Regione Siciliana.
                 Anche in considerazione di ciò ritiene lo Scrivente che codesta Direzione possa procedere alla stipula di un contratto di locazione con la società proprietaria dell'immobile in oggetto anche in assenza della rettifica dell'errore concernente la destinazione di zona, che va sì corretto dal Comune ma che non può di per sè impedire, nelle more della rettifica, l'utilizzazione del bene de quo secondo la destinazione urbanistica prevista dal progetto e assentita dalla concessione.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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