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Gruppo XIV                                44.2000.11


OGGETTO: Ente pubblico e privato.- Consorzio XXXX.- Pianta organica.


ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
(Rif. nota n. 1263/Gr. IV del 22.2.2000)
P A L E R M O

1.- Con la nota in riferimento codesta Amministrazione - premesso che il Consorzio XXXX, istituito con d.a. n. 3390 del 31 dicembre 1996, e dotato, in forza di quanto disposto dall'art. 15 della l.r. 5 agosto 1982, n. 88, di personalità di diritto pubblico, aveva avanzato una richiesta di consulenza a questo Ufficio alla quale era stata opposta l'impossibilità per l'Ente considerato di adire direttamente lo scrivente - ha inoltrato allo scrivente, a norma dell'art. 32 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6, i quesiti proposti dal Consorzio.
In particolare - dovendo altresì "impartire istruzioni e direttive sulla costituzione della dotazione organica" del Consorzio - si chiede che l'Ufficio si esprima "in ordine alle scelte operate" dal medesimo Ente ed individuate nell'allegata nota consortile n. 2568/98, "nonché sulla concreta e legittima loro perseguibilità".
La problematica evidenziata dal Consorzio, e sulla quale si chiede la consulenza dello scrivente, concerne l'individuazione delle procedure necessarie per la definizione della pianta organica dell'Ente e per le assunzioni del personale amministrativo e di ricerca.

2.- Si osserva preliminarmente - premesso che nessun avviso si ritiene di dover esprimere in ordine alle modalità di esercizio dell'azione amministrativa del Consorzio, né tantomeno risulta ascritta allo scrivente alcuna funzione di controllo preventivo, di legittimità o di merito, in ordine alle scelte operate dall'Ente in questione o da qualsiasi altro soggetto ricompreso nel settore pubblico regionale, ovvero di riscontro e verifica sull'idoneità delle determinazioni assunte, dagli stessi soggetti, a perseguire gli obiettivi prefissati - che soltanto implicitamente è dato evidenziare i quesiti giuridici che si intendono sottoporre all'attenzione dell'Ufficio, e che sembrerebbero sostanziarsi nei seguenti punti:
a) necessità di una ricognizione dei carichi di lavoro antecedentemente alla determinazione della pianta organica;
b) individuazione delle procedure di selezione del personale e delle tipologie dei relativi rapporti di lavoro, ed accertamento della possibilità di procedere, quantomeno per quanto concerne il personale addetto alla ricerca, ad assunzioni a tempo determinato.

Pur rilevata, inoltre, l'assoluta mancanza di alcun orientamento espresso sulla questione da codesta Amministrazione, non ci si esime, in uno spirito di fattiva collaborazione, teso al miglior andamento dell'attività amministrativa, dal rendere la consulenza richiesta.

3.- In ordine alla necessità di una valutazione delle esigenze e di una verifica dei carichi di lavoro da porre in essere preventivamente alla definizione della pianta organica dell'Ente pubblico in discorso - con la puntuale conseguente identificazione delle qualifiche e dei profili professionali ritenuti indispensabili, e sempre, ovviamente, nell'ambito della dotazione complessiva fissata in sede statutaria, a meno di una modifica dello Statuto medesimo - non può che concordarsi con quanto, invero, dal medesimo Consorzio di ricerca ritenuto.
Ed infatti, in via generale, si rileva, come ha peraltro avuto modo di osservare anche la Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 59/1997 e 1/1999) che i principi posti dall'art. 97 della Costituzione e specialmente quello di buon andamento - destinati a trovare applicazione nell'intero settore pubblico allargato, a prescindere dalla natura e dalla stabilità del rapporto di lavoro instaurato con i dipendenti - impongono l'esigenza di razionalizzazione amministrativa che lega in un rapporto di funzionalità la materia delle assunzioni e della progressione delle qualifiche con la definizione delle piante organiche e la verifica dei carichi di lavoro. L'espansione dell'impiego presso le amministrazioni pubbliche non può invero rendersi indipendente dalla preventiva e condizionante valutazione dell'oggettiva necessità di personale, primariamente in relazione alle esigenze permanenti, connesse alle funzioni istituzionali dell'ente, ma indispensabile anche qualora si tratti di compiti di natura temporanea da assolvere mediante personale non di ruolo, da reclutarsi attraverso diverse, meno stabili e più flessibili forme di assunzione.
Si osserva inoltre che per espresso dettato normativo - art. 6, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, applicabile anche all'Amministrazione regionale ed agli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, in virtù del rinvio operato, per tutto quanto non previsto, dall'art. 1, comma 2, della l.r 15 maggio 2000, n. 10 - "la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, (n.d.r.: efficienza, razionalizzazione del costo del lavoro, migliore utilizzazione delle risorse umane) previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali...".
Pertanto, nell'osservare che preliminare ad ogni determinazione concernente la dotazione organica dell'Ente appare il riscontro delle esigenze istituzionali dello stesso, si richiama l'attenzione sulla necessità di addivenire preventivamente ad un confronto con le organizzazioni sindacali, e si rileva che i criteri selettivi - nel rispetto dell'interesse pubblico e del principio di uguaglianza - devono essere oggettivamente posti e funzionalmente idonei a garantire la professionalità e la capacità richiesta per l'espletamento delle corrispondenti mansioni e non, viceversa, rispondere all'esigenza di tutelare le posizioni acquisite dai soggetti di cui, attraverso l'utilizzo di contratti d'opera, si è sinora avvalso il Consorzio.

4.- Per quanto attiene alla possibilità di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato - fermo restando che anche per le relative assunzioni trovano applicazione i principi generali che impongono procedure di selezione neutrali e tecnicamente idonee ad assicurare le conoscenze e le capacità indispensabili per l'esercizio delle mansioni relative al profilo professionale da ricoprire - si osserva che secondo quanto sancito dall'art. 36, comma 7, del D. Lgs. 29/1993, la disciplina della "materia dei contratti a tempo determinato" è rimessa alla contrattazione collettiva.
Al fine di identificare dunque la disciplina applicabile è indispensabile accertare quale sia il relativo comparto di contrattazione. A tal proposito, concordando con quanto rilevato dal Consorzio nel ritenere che il comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione (cfr.: D.P.C.M 30 dicembre 1993, n. 593, art. 8) ricomprende esclusivamente il personale dipendente dagli enti puntualmente elencati, si ritiene parimenti indebito il riferimento al comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, da un lato poiché gli enti pubblici non economici ed i consorzi ricompresi in detto comparto sono rispettivamente quelli dipendenti dalle regioni a statuto ordinario e quelli costituiti tra comuni, province e comunità montane, e dall'altro poiché insufficiente al fine del supposto inserimento in detto comparto sembra il rinvio, operato dall'atto costitutivo dell'Ente, alle normative concernenti gli Enti locali; ed invero detto rinvio - a quanto emerge allo stato degli atti in possesso dello scrivente - viene disposto esclusivamente con riferimento alle norme che regolano il funzionamento dei medesimi.
Di contro, non può non tenersi conto di quanto disposto dalla già citata l.r. 15 maggio 2000, n. 10, ed in particolare dal Titolo III della medesima recante "Disciplina del rapporto di lavoro e contrattazione collettiva". Specificatamente, invero, l'art. 23, comma 5, di detta legge regionale - avendo riguardo al personale dipendente dall'Amministrazione regionale e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione - dispone che sia la contrattazione collettiva, da svolgersi con le modalità determinate dai successivi articoli, a definire la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato ed a individuarne "le ipotesi legali in applicazione ed integrazione della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni, salvo in ogni caso il divieto di trasformazione dal rapporto a tempo indeterminato".
Pertanto è alla stipulanda contrattazione che dovrà farsi riferimento, non potendo in atto che ritenersi applicabile la disciplina generale dettata in materia di durata del rapporto di lavoro dalla legge 18 aprile 1962, n. 230. E, ai sensi di detta normativa, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro soltanto nelle ipotesi tassativamente dalla stessa individuate, tra le quali non è dato riscontrare alcuna fattispecie che faccia riferimento alla specificità dell'attività di ricerca a fronte della quale si intenderebbe procedere appunto, per il relativo personale, ad assunzioni a tempo determinato.

5.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.



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