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Gruppo XIV                              45.2000.11

OGGETTO: Pensioni e quiescenza.- Prepensionamento ex art. 12 l.r. 36/1991.- Sospensione temporanea del beneficio.


ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali
(Rif. nota n. 653 del 29.2.2000)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di assentire da parte di codesta Amministrazione ad una richiesta di un soggetto beneficiario della rendita ex art. 12 l.r. 23 maggio 1991, n. 36, tendente ad ottenere una sospensione temporanea del beneficio in questione, fermo restando il diritto al reintegro a semplice richiesta dell'interessato.

2.- Ai fini della soluzione della questione proposta - premesso che, come rileva anche codesta Amministrazione, non è dato rinvenire nella disciplina positiva concernente i soggetti beneficiari della rendita alcuna disposizione che preveda e regoli l'istituto della sospensione - occorre prendere le mosse dal disposto dell'art. 4 della l.r. 19 dicembre 1995, n. 84, che dopo aver statuito, al comma 1, che gli ex dipendenti posti in prepensionamento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, "possono essere destinati a svolgere prestazioni lavorative presso i comuni, province ed enti sottoposti al controllo della Regione", al successivo comma 5, testualmente dispone che "i benefici di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 cessano di operare in caso di rifiuto da parte dell'interessato a svolgere l'attività di lavoro prevista dai commi precedenti o in caso di assunzione con rapporto di lavoro subordinato o autonomo comunque soggetto al pagamento degli oneri contributivi".
Ora - nel ribadire l'avviso più volte espresso dallo scrivente secondo cui l'erogazione della rendita in favore dei beneficiari ex art. 12 della l.r. 36/1991 presuppone, in forza del disposto dell'art. 4 della l.r. 84/1995, l'utilizzazione degli stessi, non come prestazione sinallagmatica, bensì come requisito condizionante la concessione nel tempo della rendita stessa - si osserva che la riportata disposizione configura dunque un'ipotesi di decadenza, ricollegandola, da un lato, rilevante nel caso in esame, ad un inadempimento di obblighi o di oneri incombenti sui destinatari, e dall'altro al venire meno di quei requisiti di idoneità presupposti per il godimento dei benefici, e la cui sussistenza viene richiesta non soltanto per la costituzione, ma anche per la prosecuzione del rapporto.
E pertanto fermo restando che non può procedersi all'erogazione della rendita qualora, per qualsiasi motivo, manchi il presupposto delle previste prestazioni lavorative, non può non rilevarsi che l'inadempimento cui consegue, per disposizione di legge, la decadenza dal beneficio, postula l'imputabilità dello stesso al soggetto obbligato, e la conseguente responsabilità del medesimo per ciò che attiene il mancato svolgimento della prevista prestazione lavorativa.
Qualora la mancata prestazione sia giustificata da validi ed idonei motivi, da valutarsi in concreto da parte di codesta Amministrazione, che rendano dunque temporaneamente impossibile l'adempimento dell'obbligo imposto, non ne conseguirà la decadenza dal beneficio, bensì soltanto la sospensione della relativa erogazione, e l'interessato potrà usufruire della rendita in questione qualora si dia corso alla utilizzazione prevista.
Non si ritiene viceversa che la decisione di prestare o meno l'attività lavorativa in questione o di postergare nel tempo il previsto obbligo possa essere rimessa alle determinazioni volontarie e discrezionali dell'interessato. Ed invero anche se per detto periodo il soggetto richiedente, facendo salvo il suo diritto ad essere riammesso al beneficio a semplice richiesta, non avanza alcuna pretesa di ordine economico, non può ritenersi che l'intervento pubblico di che trattasi, possa subordinarsi alle pretese dei singoli - a meno che, come accennato, non suffraghino adeguatamente le loro istanze - che in tal modo si troverebbero a condizionare, di fatto, anche le esigenze di certezza delle amministrazioni interessate in ordine all'ampiezza ed al tempo della prevista utilizzazione.
Lo soluzione proposta, peraltro, appare trovare riscontro nella disciplina applicabile ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili (art. 8, D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468) - a cui appaiono, assimilabili, sotto tale profilo, i prestatori di lavoro di che trattasi - che attribuisce alla valutazione dell'ente utilizzatore la determinazione della possibilità di autorizzare un periodo di sospensione dall'attività.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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