Repubblica Italiana
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Ufficio legislativo e legale
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Gruppo     VIII                    /47.88.11

OGGETTO: Condotta agraria di G. - Pagamento spese legali per esecuzione sfratto.

   
   
                                                           PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                                           Direzione del personale
                                                           e dei servizi generali
                                                           Gr. IV - U.O.IV
                                                                         P A L E R M O
   
   
                 Con la nota cui si risponde codesta Direzione regionale riferisce che con ordinanza pretorile del 3 luglio 1996 è stato convalidato lo sfratto per finita locazione dall'immobile adibito dall'Amministrazione regionale a sede della Condotta agraria di G., e disposto il rilascio dell'immobile stesso.
                 Codesta Amministrazione, a causa dell'indisponibilità di locali idonei da destinare a nuova sede della Condotta agraria, ha continuato a detenere i locali "sine titulo", e con verbale di conciliazione del 20 maggio 1997 ha ottenuto un rinvio dell'esecuzione dello sfratto al 30 giugno 1997, provvedendo quindi, con D.A. del 16 luglio 1997, a liquidare le spese sostenute dal proprietario dell'immobile per l'intimazione dello sfratto.
                 Perdurando a tutt'oggi la detenzione "sine titulo" del predetto immobile, codesta Direzione chiede allo scrivente Ufficio di esprimere il proprio avviso, alla luce del predetto verbale, in ordine al pagamento delle ulteriori spese legali sostenute dalla proprietaria per l'anno 1998 e sulle quali l'Avvocatura distrettuale dello Stato di C. ha già reso il proprio parere di congruità con foglio dell'8 giugno 1999.
                 2. Con il suindicato verbale di conciliazione del 20 maggio 1997 il legale della proprietaria dell'immobile si è impegnato a rinviare l'esecuzione per il rilascio dei locali dal 22 maggio 1997 al 30 giugno 1997 e contemporaneamente l'Amministrazione regionale si è impegnata ad acquisire la valutazione dell'U.T.E. sull'indennità di occupazione da corrispondere, a rimborsare le quote condominiali imputabili al conduttore e le spese e compensi legali sostenuti nelle fase esecutiva dello sfratto, previo esame dell'invianda nota spese ed acquisizione del parere da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente.
                 Non sembra esservi dubbio, pertanto, che perdurando sino ad oggi la detenzione "sine titulo" del predetto immobile, relativamente al quale la locatrice è in possesso di una ordinanza di rilascio costituente titolo esecutivo per l'ammissione in possesso dell'immobile, la proprietaria abbia legittimamente richiesto l'intervento dell'Ufficiale giudiziario per mettere in esecuzione la suddetta ordinanza, concedendo di volta in volta brevi rinvii in adesione alla richiesta dei funzionari della Condotta agraria, che riferivano essere ormai imminente il trasferimento nei locali della nuova sede.
                 Le spese della procedura esecutiva per il rilascio sono evidentemente a carico dell'Amministrazione che subisce l'esecuzione, che con il suo inadempimento ha reso necessario il ricorso del creditore alla tutela giurisdizionale esecutiva; creditore che, in caso di inottemperanza del debitore, può procedere all'esecuzione limitatamente al pagamento delle spese e diritti inerenti la procedura di rilascio, costituente obbligazione accessoria rispetto a quella portata dal titolo esecutivo (Cass. S.U. n. 1471/96).
   
                 Si ricorda che in conformità della circolare presidenziale 8 novembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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