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Gruppo XIV                              52.2000.11

OGGETTO: Beni pubblici.- Demanio.- Acquisizione immobili ex EMS.- Art. 22 l.r. 4/1999.

DIREZIONE REGIONALE
DEL PERSONALE E DEI SS. GG.
(Rif. nota n. 1683/Gr. IV del 14.3.2000)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata sono state poste all'attenzione dello scrivente talune problematiche connesse alla acquisizione al demanio regionale della sede dell'EMS, disposta dall'art. 22 della l.r. 5 gennaio 1999, n. 4.
In particolare, premesso che, in forza della richiamata norma, "l'Amministrazione regionale ha acquisito ope legis detto plesso per destinarlo a sede di propri uffici", e che parte dei beni immobili di che trattasi risultano "utilizzati da terzi in regime di locazione", si chiede di chiarire se il "vincolo imperativo di destinazione impresso dal legislatore prevalga, comunque, su tutti quegli atti, convenzioni o istituti posti in essere - ante legem - dall'EMS".
Inoltre si chiede l'avviso dello scrivente Ufficio al fine di accertare "da quale data debbano eventualmente intendersi trasferiti (alla Regione) i crediti, i debiti e gli oneri accessori" riguardanti l'immobile.
Con successiva nota n. 2467/Gr. IV del 21 aprile 2000, è stato trasmesso "per le relative valutazioni", in copia informe, un appunto reso dal Prof. Avv. F.A. al Commissario liquidatore dell'XXXX, Prof. Avv. R.A., in ordine al trattamento fiscale dei beni che a seguito della liquidazione dell'EMS devono essere trasferiti alla Regione.

2.- Il primo comma dell'art. 22 della l.r. 5 gennaio 1999, n. 4, statuisce che "I beni immobili sede dell'Ente minerario siciliano sono acquisiti al demanio regionale al valore stimato congruo dall'Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, per essere utilizzati dall'Amministrazione regionale quale sede dei propri uffici."
I successivi commi dello stesso articolo dispongono la decurtazione del valore dei suddetti beni, al netto dell'importo residuo di un mutuo ipotecario stipulato con l'YYYY nonché di un credito vantato dalla Regione, dal fondo di dotazione dell'EMS, disciplinano le modalità per il subentro della Regione all'EMS nel predetto mutuo ipotecario, e recano la copertura degli oneri conseguenti.

Ai fini della soluzione delle questioni poste all'attenzione dello scrivente, si osserva, preliminarmente, che i beni immobili acquisiti dalla Regione in forza della richiamata disposizione, a prescindere dalla qualificazione tecnico-giuridica operata dal legislatore regionale - che, come è noto, non vincola l'interprete quanto meno per quanto attiene alla identificazione degli istituti e delle categorie del diritto riguardate ed alla individuazione del conseguente regime giuridico applicabile alle fattispecie considerate - appaiono invero rientrare nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili.
Ed infatti, ai sensi del disposto dell'art. 826, ultimo comma, del codice civile, fanno parte del patrimonio indisponibile degli enti pubblici territoriali, "secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio", mentre di converso, ovviamente, gli stessi non sono compresi tra le categorie di beni di cui si compone, ex art. 822 codice civile, il demanio pubblico.

Premessa tale, dovuta, precisazione, si osserva, per quanto concerne la condizione giuridica dei beni patrimoniali indisponibili, che gli stessi, ai sensi dell'art. 828 c.c., comma 2, "non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano".
Alla stregua dell'attuale ordinamento, in linea di principio, i beni patrimoniali indisponibili risultano soggetti al diritto privato e possono formare oggetto di tutti i negozi giuridici privati purché non ostino al perseguimento della destinazione assegnata. In altre parole, i vincoli dell'incommerciabilità e della imprescrittibilità appaiono sussistere soltanto in relazione a quei fatti giuridici incompatibili con la destinazione dei beni di che trattasi. Non sussiste dunque, per detti beni, quell'inalienabilità, e quel divieto a formare oggetto di diritti a favore di terzi, che connota viceversa il regime giuridico dei beni demaniali, mentre caratteristica peculiare dell'indisponibilità appare, come evidenziato, l'impossibilità giuridica di procedere alla sottrazione dei medesimi, al di fuori delle puntuali prescrizioni legislative eventualmente allo scopo dettate, alla disposta destinazione ad un servizio pubblico.
Premesse tali brevi osservazioni, si evidenzia altresì che, in giurisprudenza, pacificamente (cfr., per tutte, Cass. 2 maggio 1980, n. 2902), è ritenuto che il godimento che il privato abbia di uno di tali beni patrimoniali indisponibili non può che essere fondato su di una concessione pubblicistica, ed inoltre che l'acquisizione di un bene al patrimonio indisponibile di un ente pubblico territoriale determina, conseguentemente, immediati effetti modificativi ed estintivi del preesistente rapporto di locazione che abbia per oggetto l'immobile (cfr., Cass., 12 luglio 1991, n. 7769).
Va, ancora, considerato, che è la destinazione, e non l'utilizzazione, che funge da presupposto all'indisponibilità, e, per quanto specificatamente concerne la fattispecie in esame, che, nel caso di bene destinato ad uffici o servizi pubblici, la detta qualificazione dipende dalla destinazione a quel determinato uso al quale la legge ricollega l'effetto di sottrarlo alla comune negoziabilità privata (cfr., Cass. 8 agosto 1968, n. 2835).
Alla luce delle considerazioni esposte, è da ritenere che la destinazione ex lege impressa ai beni immobili già sede dell'EMS, prevalga su ogni diritto antecedentemente vantato da terzi sugli stessi beni, e determini l'illegittimità del godimento, o della detenzione, dei medesimi, da parte di qualsiasi soggetto.

Per quanto attiene al secondo quesito proposto all'attenzione dello scrivente, considerato che l'acquisizione dei beni di che trattasi avviene direttamente in forza del comando legislativo, che non appare peraltro necessitare di alcun ulteriore provvedimento per dispiegare i suoi effetti al riguardo - dovendosi intendere irrilevante, ai fini del trasferimento della proprietà sui beni, la quantificazione del loro valore affidata all'Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, che appare invero costituire adempimento accessorio destinato ad avere efficacia sostanziale soltanto per quanto attiene alla definizione degli aspetti economici e contabili dell'operazione - è da ritenere che dall'entrata in vigore della legge regionale di riferimento si sia prodotto l'effetto traslativo del diritto di proprietà, con tutti i diritti, oneri ed obblighi connessi, inerenti ed accessori.
Dunque dalla data del 10 gennaio 1999 - considerato che la legge 5 gennaio 1999, n. 4, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 gennaio 1999, n. 2, e che, per espresso dettato normativo (art. 37, l.r. 4/1999), essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione - devono intendersi trasferite alla Regione tutte le facoltà inerenti all'esercizio del diritto di proprietà e gli obblighi connessi.
Si puntualizza a tal proposito, e fermo restando quanto considerato in ordine all'impossibilità giuridica di destinare i beni in discorso a finalità diverse da quella individuata, che l'acquisto degli immobili di che trattasi trova il suo fondamento in una precedente titolarità dei beni medesimi; esso pertanto va qualificato come acquisto a titolo derivativo, con la conseguenza che il contenuto dell'acquisito diritto di proprietà - pur pieno ed esclusivo, completo ed elastico - trova le limitazioni di carattere reale che connotavano il diritto del precedente titolare.

3.- In ordine, infine, alla richiesta di valutazioni avente ad oggetto il parere del Prof. A. - rilevato peraltro, incidentalmente, che lo stesso attiene a fattispecie assolutamente diversa rispetto all'oggetto della richiesta di consulenza avanzata allo scrivente, e per nulla rilevante a detti fini - si ritiene di non doversi in alcun modo esprimere al riguardo, se non previa puntuale individuazione, da parte di codesta Direzione, delle specifiche problematiche giuridiche in relazione alle quali si intende acquisire l'avviso dello scrivente, adeguatamente evidenziando, altresì, le norme oggetto di eventuali difficoltà interpretative e l'orientamento, al proposito, della richiedente Amministrazione.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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