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Gruppo XIV                          /55.11.2000

OGGETTO: Sanzioni amministrative - Depenalizzazione - D.Lgs. 507/1999 - Polizia forestale.

   
   
   
                                           Assessorato regionale
                                           dell'agricoltura e delle
                                           foreste
                                           Direzione Foreste
                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato, rappresentando che l'art. 96 del decreto legislativo 30/12/99, n. 507, ha disposto un aumento del limite minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie, richiede il parere dello scrivente in merito all'incidenza di tale riforma sulle sanzioni applicabili per violazione di norme di polizia forestale.
                 In particolare viene chiesto se l'innovazione apportata dal decreto citato abbia determinato l'abrogazione degli importi previsti dall'art. 1 della L. 9/10/67, n. 950, che disciplina le sanzioni irrogabili ai trasgressori delle norme di polizia forestale; o se in via alternativa possa applicarsi il 2° comma dell'art. 10 L. 24/11/81, n. 689, che testualmente recita "Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo".
   
                 2. In relazione alla problematica proposta si osserva quanto segue.
                 L'art. 1 della legge n. 950/1967 ("Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale") stabilisce che "per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4. 000 e massima di lire 10. 000..." (importo così determinato dall'art. 114 della L. n. 689/81).
                 Con la legge delega 25/6/99, n. 205 ("Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario") ed il decreto legislativo 30/12/99, n. 507, emanato in attuazione della stessa, il legislatore, al fine di deflazionare l'ampio settore delle ipotesi di illecito penalmente sanzionate, ha attuato un ampio e deciso intervento sul sistema punitivo penale.
                 In primo luogo trasformando in illeciti amministrativi una serie di reati specificamente indicati negli artt. da 3 a 8 della L. 205/1999 (si tratta di reati in materia di disciplina degli alimenti, art. 3; di disciplina della navigazione art. 4; di circolazione stradale e autotrasporto, art. 5; di taluni particolari reati previsti da leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari, art. 6; di assegni bancari e postali, art. 8). In secondo luogo, trasformando in illeciti amministrativi una pluralità di reati previsti dal codice penale e da un'ampia serie di leggi speciali (art. 7).
                 E' indubbio quindi che l'ambito di applicazione della predetta normativa risulti espressamente precisato e che non possa riguardare, neppure "per relationem", la materia disciplinata dalla L. n. 950 del 1967 che si occupa, come già rilevato, di sanzioni in materia di polizia forestale.
                 Inoltre è pur vero che l'art. 96 del più volte citato decreto dispone un aggiornamento del limite minimo delle sanzioni amministrative  pecuniarie statuendo che "le parole non inferiore a lire quattromila sono sostituite dalle parole non inferiore a lire dodicimila"; ma la stessa disposizione opera un espresso riferimento all'art. 10 L. 689/81 che regolamenta in via generale l'importo delle sanzioni pecuniarie.
                 Considerato ora che nè la legge delega nè il decreto attuativo dello stesso contengono alcun riferimento espresso o implicito alla materia regolata dalla L. 950/1967, e ritenuta la specialità della materia. Si desume che il decreto 30/12/99, n. 507, non ha in alcun modo modificato (o abrogato) gli importi precisati dalla richiamata normativa e di conseguenza la medesima è destinata a trovare applicazione in via esclusiva in quanto fonte specifica di disciplina della materia.
                 Parimenti inaccoglibile, ad avviso dello scrivente, è la tesi dell'applicabilità del 2° comma dell'art. 10 L. 24/11/81 n. 689. Si osserva brevemente che tale norma, per espressa statuizione, è destinata a trovare applicazione "al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge"; ipotesi quindi del tutto diversa dalla fattispecie rappresentata che trova nella L. n. 950 del 1967 la puntuale fonte normativa.
   
               3. Ad ogni buon fine, vertendo il presente parere su questioni connesse all'interpretazione di norme statali che richiedono una applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale, si rimette alle valutazioni di codesta Amministrazione l'opportunità di acquisire, sulla problematica sottoposta allo scrivente, e qualora ciò sia ritenuto necessario, il competente avviso degli organi statali centrali.
   
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                 4. Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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