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Gruppo    VI                          /59/11/00

OGGETTO: Inclusione dei tecnici iscritti all'Ordine dei geologi nell'elenco dei collaudatori dei cantieri di lavoro per disoccupati ex L.r. 17/1968.

   
   
                                              Assessorato Regionale
                                              del Lavoro, della Previdenza Sociale,
                                              della Formazione Professionale e
                                              dell'Emigrazione
                                              Gr. XI - Cantieri di lavoro
                                              P A L E R M O
   
                 1. Con la nota suindicata codesto Assessorato, in relazione a numerose istanze allo stesso pervenute da parte di tecnici iscritti all'albo dei geologi per essere inclusi nell'elenco dei collaudatori dei cantieri di lavoro per disoccupati previsto dalla L. r. 1 luglio 1968, n. 17, chiede il parere dello scrivente in ordine alla possibilità o meno di accedere a tale richiesta, stante la normativa contenuta nelle circolari 697/93, 212/95 e 329/98 prevederebbe fra i requisiti dei soggetti cui affidare l'incarico in parola soltanto i seguenti titoli di studio: laurea in ingegneria, architettura o agronomia; diploma di geometra, di perito agrario o di agrotecnico.
   
                 2. Sulla questione prospettata si osserva preliminarmente che l'art. 7 della L.r. n. 17 del 1968 prescrive che "il collaudo delle opere realizzate nei cantieri è disposto a cura dell'Assessorato del lavoro e della cooperazione, che si avvale all'uopo di collaudatori iscritti nell'elenco previsto dall'art. 8 della L.r. 2 agosto 1954 n. 32 e successive modifiche".
                 L'art. 8 richiamato nella disposizione ora riportata, che precisava tra l'altro che nell'elenco potevano comprendersi anche ingegneri o architetti di uffici tecnici statali e di enti locali territoriali anche collocati a riposo, è stato successivamente modificato dapprima dalla L.r. 18 novembre 1964, n. 29 (artt. 5,6 e 7), indi dalla L.r. 29 aprile 1985, n. 21, che, all'art. 8, oltre ad individuare i soggetti cui affidare gli incarichi di collaudo, sopprime altresì (ultimo comma) "l'albo regionale dei collaudatori previsto dall'art. 6 della L. r. 18 novembre 1964, n. 29 e successive modificazioni".
                 In relazione alla normativa sopra citata ed all'intervento della successiva L.r. 12 gennaio 1993, n. 10, che con l'art. 61 sostituisce i primi due commi dell'art. 8 della L. r. 21/85, codesto Assessorato ha opportunamente ritenuto di applicare alla fattispecie - come affermato nella Circolare 697/1993 - tale nuova normativa, che in particolare così dispone:
                 "Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici pubblici funzionari in servizio o in quiescenza, con almeno dieci anni di anzianità presso la pubblica amministrazione con la specifica qualifica professionale, o a, tecnici, liberi professionisti con specifica competenza purchè iscritti, da almeno dieci, anni negli albi degli ordini professionali per opere, di importo superiore, ad un milione di Ecu. Per opere di importo inferiore le suddette anzianità sono ridotte a cinque anni.
                 1-bis. Ai fini dell'affidamento dei suddetti incarichi, l'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione e quella di iscrizione negli albi professionali con la medesima competenza sono comulabili, semprechè non siano contestuali.
                 Se il collaudo è affidato a commissioni, ai sensi dello art. 26, queste possono comprendere funzionari non tecnici, aventi la medesima anzianità di servizio".
                 Ora la possibilità o meno di inserire anche i geologi tra i tecnici abilitati ad effettuare i collaudi in oggetto va valutata in relazione al quadro normativo di riferimento appena delineato, non potendo aversi riguardo alle circolari più sopra richiamate, che, in quanto tali, contengono disposizioni a carattere interno emanate per disciplinare lo svolgimento di una certa attività. Tali disposizioni vanno osservate dagli uffici e/o organi destinatari, atteso che l'inosservanza delle stesse può costituire nell'atto procedimentale finale il vizio di eccesso di potere.
                 Ciò premesso non sembra potersi dubitare che in ordine alla fattispecie prospettata l'Amministrazione può in qualsiasi momento modificare e/o integrare un suo atto interno prevedendo disposizioni nuove in relazione ad esigenze organizzative che possono anche mutare nel tempo o in relazione a nuove valutazioni che possano indurre ad una interpretazione più ampia della normativa di riferimento.
                 Nei termini il parere dello scrivente.
   
   * * * * *


             Si ricorda infine che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8/9/98 n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato l'eventuale riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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