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Gruppo XIV                                63.2000.11

OGGETTO: Corte dei conti.- Sezioni per la Regione siciliana.- Spese relative ai locali ed alla loro manutenzione.- Identificazione fattispecie e soggetto onerato.

DIREZIONE REGIONALE
DEL PERSONALE E DEI SS.GG.
(Rif. nota n. 5242/Gr. V del 22.3.2000)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata - premesso che lo scrivente Ufficio, con nota n. 16978/229.98.11 del 14 settembre 1998, ha già espresso il proprio avviso in ordine ad una problematica concernente l'oggetto e concernente in particolare l'imputabilità a carico della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, delle spese relative ai locali in cui hanno sede le Sezioni regionali della Corte dei conti, ed alla loro manutenzione - si chiede, rappresentandone l'urgenza, il parere dello scrivente al fine di individuare compiutamente le tipologie di spese in relazione alle quali la Regione risulta onerata.
In particolare, in considerazione delle difficoltà interpretative dell'art. 11 del D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, si chiede di sapere se le spese relative alla manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici (condizionamento, riscaldamento, ascensore, antincendio, ecc.) a servizio degli immobili in uso alle Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, siano da ricomprendere tra le "spese per il funzionamento" poste a carico dello Stato, ovvero rientrino nella categoria di spese "relative ai locali e alla loro manutenzione" imputate alla Regione.

2.- In ordine alla problematica proposta - nel riconfermare l'avviso espresso dallo scrivente con la citata nota 16978/229.98.11 sulla questione di massima allora in esame - si evidenzia che il richiamato art. 11 del D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana", alla cui stregua appare da risolvere il quesito proposto, al primo comma, così testualmente dispone: "Le spese per il funzionamento delle Sezioni regionali sono a carico dello Stato, salvo tutte quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della Regione."
Ad avviso dello scrivente la distinzione fondamentale operata dalla richiamata norma determina l'imputazione alla Regione di tutte le spese comunque connesse ai locali destinati a sede delle Sezioni regionali, ricomprendendo in esse sia quelle di manutenzione che quelle di funzionamento degli impianti, peraltro strettamente correlate alle prime ed addirittura, in alcune ipotesi, indistinguibili da esse; di converso ne risulta l'esclusione di qualsiasi obbligo a carico della Regione medesima per ciò che attiene alle spese relative ai beni di consumo, materiali ed immateriali, rientranti viceversa nelle spese gestionali connesse all'attività propria degli uffici e dell'intera struttura, e cioè, sostanzialmente, alla funzione esercitata, ed alle spese per il personale.
Si osserva, invero, da un punto di vista letterale, che il termine "manutenzione" ha il significato di "mantenere in buono stato" ed ha riguardo specialmente a "quell'insieme di operazioni che vanno effettuate per tenere sempre nella dovuta efficienza funzionale, in rispondenza agli scopi per cui è stato costruito, un edificio, una strada, una nave, una macchina, un impianto, ecc." (cfr. Lessico Universale Italiano). E dunque l'attività di manutenzione risulta finalizzata a garantire il funzionamento di un bene, o, in altre parole, a che un determinato bene possa adempiere la propria funzione in piena efficienza, mantenendo la utilità o il servizio cui sin dall'origine risulta essere stato destinato.
Ora, riferendosi in particolare - in relazione alla fattispecie proposta - agli impianti tecnologici asserviti ad un immobile, risulta evidente, ad avviso dello scrivente, che le spese per assicurarne il funzionamento consistono, di fatto, in oneri sopportati a titolo di manutenzione ordinaria, od anche straordinaria laddove il decorso del tempo o il progresso tecnico ne impongano il rifacimento o la sostanziale revisione.
Né, d'altronde, operando un puntuale riferimento ai criteri adottati dal codice civile, si ritiene possa pervenirsi a diversa soluzione. Infatti il codice vigente, per ciò che concerne il regime delle spese nell'ambito dei rapporti obbligatori, mantiene la tradizionale classificazione in tre categorie: necessarie, utili e voluttuarie; mentre per ciò che concerne la qualificazione delle spese sulla cosa ha adottato un criterio di distinzione fondato sulla caratterizzazione tecnica della spesa, differenziando le spese per manutenzione, ordinaria e straordinaria, dalle spese per miglioramenti. Sia la tripartizione classica, che i nuovi criteri codicistici non appaiono idonei a differenziare le spese per il funzionamento da quelle per la manutenzione in maniera divergente da quella desumibile dalle osservazioni dello scrivente, e dunque a risolvere in altro modo la questione proposta.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso, presso codesta Amministrazione, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.



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