Repubblica Italiana
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Gruppo    XIV                        /65.2000.11

OGGETTO: Beni pubblici - Patrimonio - Polizza assicurativa.

   
   
   
   
                                              Presidenza della Regione
                                              Direzione del Personale
                                              e dei Servizi Generali
                                              P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesta Direzione ha posto all'attenzione dello scrivente una problematica concernente la possibilità di assicurare immobili di proprietà regionale o di terzi assegnati ad uso gevernativo.
                 In relazione a tale quesito l'Amministrazione richiedente (competente per la gestione di immobili di proprietà regionale ad uso governativo nonchè per la conduzione, con le stesse finalità, di edifici di terzi) rappresenta che numerose richieste sono pervenute alla sua attenzione da parte di uffici regionali allocati nei suddetti immobili.
                 In particolare viene chiesto il parere dello scrivente in ordine all'immobile ex sede dell'Ente Minerario Siciliano, acquisito, ai sensi della l.r. 5 gennaio 1999, n. 4, art. 22, al demanio regionale, e per il quale il Commissario liquidatore dell'E.M.S. ha chiesto di conoscere la data dalla quale far decorrere il subentro sulla polizza assicurativa accesa in precedenza sull'immobile; ed inoltre in relazione all'immobile sede dell'Assemblea regionale siciliana per il quale il Servizio di questura della medesima, rappresentando l'intenzione di assicurarlo contro i rischi di incendio e furto, chiede di conoscerne il valore immobiliare.
                 Riferisce a tale proposito l'Amministrazione richiedente che la circolare assessoriale n. 72913 del 5 marzo 1970, relativa alla materia in oggetto, facendo riferimento agli edifici dati in concessione o in locazione, per i quali è reputata opportuna la copertura assicurativa, escluderebbe gli immobili adibiti ad uso governativo da una analoga possibilità.
   
                 2. In ordine alla problematica proposta si osserva che il contratto di assicurazione si concreta nel trasferimento di un rischio (inteso generalmente come possibilità di un evento dannoso) da un soggetto (assicurato), ad un altro (assicuratore), allo scopo di salvaguardare gli interessi che dal rischio stesso sono minacciati.
                 Funzione essenziale ed elemento caratteristico dell'assicurazione contro i danni è dato dalla sua intrinseca natura indennitaria ("il contratto di assicurazione" De Gregorio - Forelli, Milano 1987p - 109) che mira a reintegrare il patrimonio dell'assicurato "non oltre i limiti del danno subito" per il verificarsi del sinistro.
                 Altro elemento peculiare del contratto, affermato testualmente nell'art. 1904 del codice civile, è quello relativo all'interesse alla copertura del rischio. Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.
                 Premesso quanto sopra, si rileva che è indubbio che nella situazione concreta sussista un peculiare e specifico interesse dell'Amministrazione regionale a tutelarsi contro eventi dannosi che possono pregiudicare l'integrità dei propri beni di interesse pubblico, od anche dei beni di terzi in uso all P.A.
                 Non essendovi alcuna disposizione di legge che vieti, o che al contrario imponga, l'assicurazione di immobili adibiti ad uso governativo, le valutazioni da porre in essere in ordine a tale problematica concernono il merito dell'azione amministrativa, e quindi l'opportunità e la convenienza dell'agire, effettuata alla stregua non di regole giuridiche, ma di buona amministrazione, equità, accortezza, che come tali restano rimesse alla discrezionalità di codesta Amministrazione.
                 Ed invero l'autorità che adotta il provvedimento ha il dovere di curare l'interesse pubblico al grado ottimale e quindi di rendere il provvedimento il più conforme possibile alle regole che soprassiedono alla cura degli interessi pubblici (Giannini, "Diritto Amministrativo" 1993 p - 326).
                 Alla luce di quanto considerato non può non ritenersi che assicurare gli immobili adibiti ad uso governativo tuteli l'interesse pubblico alla salvaguardia e alla conservazione di beni appartenenti alla collettività.
                 Va a tal proposito evidenziato che non assume, ad avviso dello scrivente, efficacia preclusiva la circolare citata in premessa secondo la quale "si reputa opportuno che gli edifici appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione siciliana dati in concessione o in locazione (e in questa fase, con esclusione di quelli dati in uso governativo) vengano coperti da assicurazione contro i danni provocati dall'incendio dal fulmine o da eventi similari".
                 Detta disposizione infatti si limita a sottolineare l'opportunità che edifici dati in concessione o in locazione a terzi siano assicurati contro eventi dannosi ed esclude espressamente gli immobili dati in uso gevernativo.
                 Ipotesi diversa è quella in cui la stessa Amministrazione regionale utilizza come sede dei propri uffici beni appartenenti al demanio o al patrimonio regionale, ovvero anche di proprietà di terzi; non occupandosi la circolare di tali fattispecie, nulla osta, sotto tale profilo alla stipula di contratti aventi ad oggetto la richiamata copertura assicurativa.
                 Esaminando ora le questioni in particolare proposte si osserva che l'immobile già adibito quale sede dell'Ente Minerario Siciliano risulta ora acquisto al demanio regionale ai sensi dell'art. 22 della Legge 4/99 "per essere utilizzato dall'Amministrazione Regionale quale sede dei propri uffici".
                 Sussistendo una precedente polizza assicurativa per i danni da incendio relativa all'immobile, si ritiene applicabile la normativa di cui all'art. 1918 c.c. che prevede, in casi di alienazione della cosa assicurata l'automatico subentrare dell'acquirente nel rapporto assicurativo ed il conseguente protrarsi in suo favore della copertura, salva facoltà di recesso.
                 Conseguentemente si desume che l'Amministrazione regionale - posto che è da ritenere trascorso il lasso di tempo (10 giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione) spettante all'acquirente per esternare la propria volontà di non subentrare nel contratto in essere, e che nessuna dichiarazione in tal senso risulta resa nei termini - sia già subentrata a pieno titolo nel contratto di assicurazione a suo tempo stipulata dall'Ente Minerario Siciliano in conformità a quanto disposto dalla normativa testè considerata.
                 L'ipotesi riguardante la copertura assicurativa del Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana, non presenta problematiche particolari.
                 Si osserva soltanto, in via generale, che la stipula del contratto di assicurazione è condizionata dalla osservanza di alcune procedure amministrative specificamente indicate dalla legge in vista della conclusione dei negozi di diritto comune al fine di assicurare all'Amministrazione la pattuizione più vantaggiosa e di garantire trasparenza ed oggettività all'azione amministrativa.
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             Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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