Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo    V                          /66.00.11

OGGETTO: Compensi ai commissari straordinari delle Aziende U.S.L. ed ospedaliere.

   
   
   
                                                           Segreteria Giunta Regionale
   
                           e, p.c.                  Ufficio di Gabinetto del
                                                           Presidente della Regione
   
                                                           Segreteria Generale
                 
                                                           Assessorato Regionale Sanità
                                                           PALERMO
   
   
             1. Con la lettera in riferimento codesta Segreteria di Giunta pone all'Ufficio il quesito se sia legittima l'attribuzione ai commissari straordinari delle aziende U.S.L. ed ospedaliere, nominati ai sensi dell'art.11 della l.r. 3 novembre 1993, n.30, di un compenso pari a quello del direttore generale delle stesse aziende.
                 Al riguardo viene fatto presente l'orientamento favorevole assunto in proposito dall'Assessore regionale per la sanità (cfr. nota 24.8.1999, n.1012), in base alla considerazione che trattasi di veri e propri commissari straordinari (art.11, secondo comma l.r. n.30/1993) e non ad acta (art.11, primo comma l.r. cit.) e in analogia con quanto stabilito dall'art.55 della medesima l.r. n.30/1993 che a suo tempo  aveva equiparato il trattamento economico dei commissari straordinari delle U.S.L. a quello dei preesistenti "amministratori straordinari".
                 Contestualmente viene altresì chiesto se la Giunta regionale di Governo sia tenuta, in "assenza di una precisa disposizione normativa al riguardo", a deliberare sulla questione in esame, come proposto dal competente Assessore regionale.
   
                 2. Va anzitutto detto che sembra in effetti ricorrere nella fattispecie la figura del "commissario straordinario"; e ciò in base alla genericità dei compiti attribuiti ai funzionari interessati ("provvedere agli atti indifferibili ed urgenti per la continuità gestionale dell'azienda unità sanitaria locale ed ospedaliera", art.11, secondo comma, cit.), la cui nomina non sopperisce quindi, com'è ovvio, ad alcuna specifica "omissione" da parte degli organi ordinari (inesistenti) degli enti commissariati.
                 Detto ciò, mette conto evidenziare che secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C. di St., II, par. 18.1.1972, n.858), quando manchi, come nel caso in esame, una norma che prescriva la gratuità di una carica pubblica, l'amministrazione può legittimamente determinare, nell'ambito della propria discrezionalità, un apposito compenso. Il che può già bastare a risolvere positivamente - almeno quanto all'an - il primo quesito. Tanto più alla luce dell'art.1, quarto comma, della l.r. 11 maggio 1993, n.15, che prevede la gratuità solo per la partecipazione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici della Regione "ad organismi collegiali i cui compiti rientrino nell'attività ordinaria ed istituzionale".
                 Costituisce invece un problema diverso la concreta quantificazione del compenso da attribuire agli interessati; e sotto questo profilo va disattesa l'equiparazione - fatta dall'Assessore regionale competente - della fattispecie in esame a quella dell'art.55 della l.r. n.30/1993.
                 Ed infatti, mentre in quest'ultimo caso i commissari straordinari delle unità sanitarie locali vennero nominati con compiti amplissimi (tra cui quello fondamentale di avviare le nuove aziende U.S.L.) e posti esplicitamente in aspettativa dalle pubbliche amministrazioni di appartenenza, sì da essere immessi "a tempo pieno" nel nuovo incarico, i commissari straordinari di cui ora si tratta non solo non hanno attribuzioni altrettanto generali (essendo i loro compiti limitati all'urgenza), ma non è neanche previsto che interrompano il proprio rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Tanto è vero che l'Assessore regionale per la sanità, nella citata nota n.1012/1999, ha fra l'altro proposto di evitare il cumulo tra l'eventuale indennità da corrispondere ai soggetti de quibus e il trattamento economico da essi già goduto.
                 Caduta così l'analogia con l'art.55 della l.r. n.30/1993 (peraltro circoscritto ad una situazione transitoria e ormai definita), non si ritiene estensibile al caso in esame neanche il principio - desumibile dall'art.4, quarto comma del D.P. Reg. 21 luglio 1994 (cfr. il parere di quest'Ufficio 24 marzo 2000, n.5514, reso alla Segreteria generale) - secondo cui gli Organi di amministrazione straordinaria sono assimilabili, dal punto di vista retributivo, ai corrispondenti organi istituzionali. E ciò non tanto perchè tale principio è valido per gli enti regionali, giacchè nella fattispecie si tratterebbe pur sempre di nomine effettuate da organi regionali presso enti operanti in ambito regionale; bensì a causa dei motivi evidenziati con riferimento ai commissari straordinari di cui all'art.55 della l.r. n.30/1993. Ai quali è da aggiungere l'innegabile differenza tra i commissariamenti per così dire "ordinari", che riguardano la sostituzione di organi istituzionali retribuiti mediante "indennità di carica" e i commissari straordinari oggetto del presente parere, che sostituiscono - nei limiti sopra precisati - gli odierni direttori generali delle aziende sanitarie, i cui compensi derivano da contratti di diritto privato, correlati peraltro al possesso di requisiti specifici di elevata professionalità ed esperienza manageriale.
                 Per tutti questi motivi si è dell'avviso che, se da un lato gli incarichi in questione vanno retribuiti, dall'altro la quantificazione dei relativi compensi - da commisurare ovviamente all'entità dei compiti attribuiti - non può che restare rimessa alla discrezionalità dell'organo regionale competente ad adottare i provvedimenti in questione.
                 Passando al secondo quesito, l'art.4, terzo comma del D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70, così dispone: "E' in facoltà del Presidente, anche su iniziativa di un Assessore, di sottoporre alla Giunta regionale ogni altro affare di competenza dell'Amministrazione regionale. In tal caso, sulla base della delibera della Giunta regionale, il relativo provvedimento finale viene emanato dal Presidente con imputazione, ove comporti spesa, all'apposito capitolo del bilancio".
                 In forza di tale disposizione, può concludersi per l'eventuale competenza della Giunta regionale, ove il Presidente si determini a sottoporre ad essa la questione in esame; con l'ovvia precisazione che in questo caso lo stesso Presidente è competente all'emanazione del relativo provvedimento finale.
   * * * * *


                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
   
       
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane