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Gruppo     IV                      /71.2000.11

OGGETTO: A.S.I. di XXXX - Procedure esecutive su fondi consortili destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

   
   
   
   
                                              ASSESSORATO REGIONALE
                                              INDUSTRIA
                                              (rif. nota n.21265/3071/Gr.IV
                                              del 29 marzo 2000)
                                             
                      e, p.c.   ASSESSORATO REGIONALE
                                              BILANCIO E FINANZE
                                              Direzione bilancio e tesoro
                                              (rif. nota 2/8/2000 n.11306-Gr.VII)
   
                                                                         L O R O S E D I
   
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato rivolge allo Scrivente un quesito sollevato dal Consorzio A.S.I. di XXXX con nota del 29.10.99.
                 Con questa si rappresenta che il Consorzio, avendo subito alcune procedure esecutive da parte di imprese appaltatrici di opere finanziate dalla Regione o dall'ex A..., ha dovuto farvi fronte, laddove non erano disponibili fondi pubblici destinati alla realizzazione dell'opera, attingendo ai fondi propri.
                 Al riguardo viene rilevato che i fondi relativi alle opere pubbliche finanziate dalla Regione o dall'ex A...... e quelli propri consortili sono accomunati nella cassa retta dalle norme sulla tesoreria unica.
                 Ciò posto, il Consorzio chiede di conoscere:
   a) quale imputazione dare ai prelievi forzosi che, esaurendo le disponibilità dei fondi consortili, vengano ad intaccare le somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche finanziate dalla Regione o dall'ex A....
   b) se sia legittimo emettere mandati di pagamento per far fronte ad impegni assunti per la gestione del Consorzio, come il pagamento degli stipendi, ove in cassa risultino soltanto fondi formalmente riferiti alla realizzazione di opere pubbliche .
                 Sul punto codesto Assessorato si limita ad avanzare perplessità in ordine al cumulo, nella Tesoreria Unica Regionale, dei vari accreditamenti disposti a favore dei Consorzi per la realizzazione di opere, ritenendo che potrebbe piuttosto provvedersi ad istituire "singoli conti correnti a fronte delle relative erogazioni" e chiedendo al riguardo un chiarimento all'Assessorato regionale Bilancio e finanze.
                 L'Assessorato regionale Bilancio e Finanze, con nota n. 11306 del 2 agosto 2000 indirizzata a codesto Assessorato e per conoscenza allo Scrivente, si limita, a sua volta, ad evidenziare che in atto, per gli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, è stato istituito un conto di tesoreria unica regionale "suddiviso in tanti sottoconti quanti sono gli accreditamenti regionali (un sottoconto per ogni mandato di pagamento), così come stabilito dalla circolare n. 9 del 23 giugno 97" dello stesso Assessorato.
   
                 2. Come è noto, il sistema di tesoreria unica regionale è stato introdotto dall'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, il quale così prevede:
   "1. A decorrere dal 1° luglio 1997 le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo a comuni, province, enti ed aziende sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione, sono versate in appositi conti correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione.
   2. Le operazioni di assegnazione o di trasferimento di somme dal bilancio della Regione ai conti correnti dei soggetti di cui al comma 1 non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa.
   3. Le Aziende di credito sono tenute a versare direttamente, alla fine di ciascun trimestre, gli interessi maturati sui conti correnti di cui al comma 2 in entrata al bilancio della Regione...".
                 La Circolare 23 giugno 1997, n. 9, dell'Assessorato regionale Bilancio e finanze, richiamata in premessa, recante istruzioni per la concreta attuazione dell'articolo appena citato, chiarisce che: "Per ciascuno degli enti interessati dalla norma in esame saranno istituiti conti di tesoreria regionale presso la banca che svolge il servizio di Cassa regionale...", e aggiunge: "Ciascun conto di tesoreria sarà suddiviso in tanti sottoconti quanti saranno gli accreditamenti regionali in favore degli enti (un sottoconto per ogni titolo di spesa).
                 Ciascun ente preleverà le somme occorrenti "...facendo riferimento al conto intestato allo stesso e al pertinente titolo di spesa emesso dalla Regione".
                 Ciò vale a fugare le perplessità sollevate da Codesto Assessorato in ordine al cumulo, in un unico conto, dei vari accreditamenti disposti in favore dei consorzi.
                 I quesiti sollevati dal Consorzio A.S.I. di XXXX sembrano però interessare non tanto il sistema di tesoreria unica regionale, introdotto dal citato art. 21 della l.r. 6/97 e chiarito in alcuni dei suoi aspetti dalla richiamata circolare, quanto piuttosto il bilancio proprio dell'Ente.
                 Quanto al primo quesito concernente l'imputazione da dare ai prelievi forzosi che si è costretti a subire a seguito di procedure esecutive promosse da imprese appaltatrici di opere finanziate dalla Regione o dall'ex A... può ritenersi che tali prelievi vadano imputati al capitolo contenente i fondi per la realizzazione di quell'opera, ovvero, nel caso questo sia incapiente, al capitolo previsto per le spese conseguenti a liti o per spese legali in genere.
                 Giova altresì chiarire che, trattandosi di spese obbligatorie, nel caso in cui anche questo capitolo dovesse risultare incapiente, il Consorzio dovrà adottare opportune variazioni nel proprio bilancio, disponendo lo spostamento da altri capitoli delle somme richieste.
                 Quanto al secondo quesito, concernente la legittimità dei mandati di pagamento emessi per far fronte ad impegni assunti nella gestione istituzionale del Consorzio, va chiarito che tali mandati di pagamento vanno ritenuti legittimi.
                 Occorre però precisare che, nel caso di mancanza di fondi nei capitoli destinati alle spese istituzionali del Consorzio, in presenza di una spesa obbligatoria, quale è il pagamento degli stipendi, si dovrà provvedere a reintegrare i capitoli con le opportune variazioni di bilancio.
                 Per contro in presenza di una spesa non obbligatoria non si potrà fare luogo all'emissione del mandato di pagamento.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
   
   
   
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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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