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Gruppo III                          /76.2000.11

OGGETTO: Legge regionale 17 marzo 2000 n.8 art.33. Abrogazione e modifiche di norme. Decorrenza.

   
   
                                                  Assessorato regionale
                                                     della cooperazione, del commercio,
                                                     dell'artigianato e della pesca
                                                     P A L E R M O

   
   1.            Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente in relazione alla effettiva data di decorrenza di talune disposizioni modificative contenute nella L.r. n.8/2000.
                 In particolare, l'art.33 comma 2° della legge regionale appena citata, nel modificare il comma 3 dell'art.21 della L.r. 36/91 dispone che il contributo relativo alle spese per le ispezioni ordinarie, a carico delle cooperative è determinato in misura del 50 per cento e il restante 50 per cento è a carico della Regione (anteriormente era determinato in misura di un terzo a carico delle cooperative e due terzi a carico della Regione).
                 La legge regionale in questione, per espressa disposizione (art.42, I° c.) entra in vigore il giorno stesso della sua applicazione (20.3.2000), ma l'art.41, 2° comma prevede "Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2000". Le perplessità di codesto Assessorato, quindi, concernono la data di decorrenza delle disposizioni dettate dall'art.33 L.r. 8/2000.
   
       2.            Sul quesito posto all'attenzione dello scrivente Ufficio, non sussistono dubbi circa la decorrenza delle disposizioni contenute nella legge finanziaria n.8/2000. Per espressa previsione normativa (art.41, 2° c.) infatti le disposizioni ivi contenute si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
                 Invero, come la giurisprudenza ha costantemente e concordemente affermato (tra le tante C.S. IV 28.5.74 n.396; 22.7.1967 n.367), l'entrata in vigore di una legge è elemento del tutto diverso dalla decorrenza delle situazioni giuridiche in essa disciplinate quando queste lo siano in maniera autonoma rispetto alla prima.
                 Con l'entrata in vigore, la legge diviene obbligatoria per tutti coloro ai quali è diretta ed acquista piena efficacia, ma questa efficacia o l'efficacia di singole norme può non coincidere con il momento dell'entrata in vigore, come accade per le leggi retroattive realizzandosi, appunto, una dissociazione fra inizio della vigenza della legge ed efficacia della stessa (Sandulli).
                 Le uniche leggi che non possono retroagire sono quelle penali-incriminatrici per le quali la stessa Costituzione prescrive esplicitamente la irretroatività.
   * * *

3.- Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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