Repubblica Italiana
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Ufficio legislativo e legale
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Gruppo     II                      /78.2000.11

OGGETTO: D.P.Reg. 11.11.1999, n. 26 - Artt. 9 e segg.

   
   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DEGLI ENTI LOCALI
                                                                         P A L E R M O
   
                                         e, p.c.    DIREZIONE REGIONALE DEL
                                                           PERSONALE E DEI SERVIZI GENERALI
                                                                         S E D E
   
                 1. Con la suindicata nota codesto Assessorato ha sottoposto a quest'Ufficio due questioni sorte nell'ambito della contrattazione decentrata (frattanto sospesa) relativa alla ripartizione del FES.
                 Il primo quesito riguarda "l'erogazione di un compenso per particolari posizioni di responsabilità in favore dei preposti o dei facenti funzioni dei CO.RE.CO.". Le perplessità sollevate da gran parte del personale scaturiscono dalla difficoltà di predisporre e gestire un piano di lavoro nell'ambito di tale struttura per diversi ordini di motivi che vanno dall'essere in atto scaduti i CO.RE.CO. ed altresì in itinere la riduzione del loro numero, alla contestazione anche da parte del sindacato SIAD della dimensione provinciale di tali uffici. Sul piano sostanziale viene poi rilevato come il riconoscimento dei compensi de quibus depauperi in modo rilevante (per 350 milioni) l'intero budget a disposizione dell'Assessorato.
                 L'altra questione, invero risolta negativamente in sede di contrattazione a seguito di una precisa presa di posizione delle Organizzazioni sindacali, attiene alla spettanza del compenso ex art. 15 per l'attività di supporto alla realizzazione dei piani di lavoro a tutti i dirigenti coordinatori atteso che questi ultimi sostengono che la necessità della previa individuazione degli aventi diritto a tali compensi riguardi solo le altre figure contemplate dalla disposizione.
   
                 2. Lo scrivente ritiene che le problematiche sollevate in sede di contrattazione decentrata non possano formare oggetto di consultazione.
                 Per quanto riguarda l'ultimo punto perchè non sembra esservi neppure un dubbio da chiarire riferendo codesto Assessorato che alla soluzione le parti contraenti sono già pervenute, peraltro uniformandosi alle direttive dell'Assessore alla Presidenza.
                 Con riferimento invece alla spettanza del compenso, pari a £.35 milioni, ai responsabili del CO.RE.CO. mentre non appaiono rilevanti ai fini della esclusione di tale compenso i dubbi manifestati con riguardo al profilo finanziario nè quelli che fanno perno sull'attuale inoperatività dell'Organo di controllo e sulla riforma legislativa che dovrebbe contrarne numero e competenze, è fondamentale stabilire se gli uffici serventi detti Organi vadano o meno ricompresi tra quelli di livello provinciale. Ciò in quanto il compenso di che trattasi è collegato alla predisposizione (obbligatoria) e alla gestione dei piani di lavoro negli uffici che l'art. 15 attraverso tale locuzione individua, come dimostra anche la ripartizione del FES tra gli uffici di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale che l'art. 7 prevede debba avvenire tra uffici centrali e periferici di dimensione provinciale.
                 Ma allora a monte del problema specifico va risolto quello più generale consistente nell'interpretare in maniera univoca le clausole contrattuali che fanno riferimento ad uffici periferici tenuti all'autonoma definizione di piano di lavoro e fissano i conseguenti obblighi e diritti dei responsabili.
                 Invero al riguardo utili elementi sono presenti nella circolare esplicativa del contratto diramata dalla Direzione regionale che legge per conoscenza, con nota n. 29619 del 24 novembre 1999, che sia per l'espressione usata (grande aggregato organizzativo) che per le esemplificazioni utilizzate (Ispettorati, UPLMO, IRFIPA) a pag. 5 sembra far riferimento ad uffici periferici che l'ambito provinciale coprono non solo quanto ad operatività, ma anche per la dislocazione di diverse sedi.
                 Rilevato quanto sopra lo scrivente ritiene che ove le indicazioni traibili dalla circolare non vengano condivise dalle parti contraenti in sede decentrata, il problema interpretativo de quo dovrebbe trovare soluzione con la procedura negoziale di livello generale prevista dall'art. 31 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995.
   

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