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Gruppo     II                      /79/11/2000

OGGETTO: Ammissibilitą o meno del finanziamento regionale per oneri stipendiali di personale transitato a qualifica superiore.

   
   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                           ENTI LOCALI
                                                                         P A L E R M O
   
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato, premesso:
   - che nel corso del 1997 l'Amministrazione comunale di XXXX ha deliberato l'istituzione di vari corsi concorsi di riqualificazione per il personale appartenente a tre diverse qualifiche (disegnatore ed assistente tecnico, bidello e bambinaia, commesso di museo e bibliotecario) con l'istituzione dei corrispondenti posti di qualifica superiore e contestuale soppressione di un pari numero di posti nelle qualifiche inferiori;
   - che ai suddetti corsi partecipava personale comunale assunto sia con oneri a carico del bilancio comunale che con onere a carico del bilancio della Regione, ai sensi della l.r. 21/88;
   - che per gli oneri stipendiali e contributivi del personale di cui sopra, č stato negato il finanziamento regionale in quanto trattavasi "non di posti trasformati, ma di posti autorevolmente istituiti".
   - che il Comune di XXXX ha reiterato la richiesta di finanziamento per il nuovo esercizio 1999 sostenendo che si tratta "di trasformazione di posti precedentemente esistenti... e non gią di nuovi posti precedentemente non previsti nella pianta organica", chiede di conoscere se puņ essere ammesso il finanziamento di cui all'art. 45, della l.r. 6/97, rilevando che, nell'ipotesi negativa verrebbe meno la par condicio nei riguardi del personale che ha partecipato ai corsi-concorsi tra coloro che erano stati assunti con onere a carico della Regione e quelli assunti con onere a carico del bilancio comunale, ma che comunque, nell'ipotesi positiva, il finanziamento regionale non possa superare la spesa relativa alla qualifica a suo tempo autorizzata, rimanendo a carico del bilancio del comune la differenza stipendiale ed accessoria.
   
                 2. Il comma 6 dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 prevede, per la parte che qui interessa, l'istituzione di un fondo attraverso il quale vengono trasferite alle province ed ai comuni delle somme da parte dell'Assessorato regionale enti locali per la corresponsione del trattamento economico, tra l'altro, del personale assunto ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21.
                 Il comma 7 dello stesso art. 45 prevede l'obbligo per gli enti locali di applicare l'istituto del riassorbimento finanziario del personale di cui trattasi... "ogni qual volta si rendano comunque vacanti posti in organico per qualifiche e profili professionali corrispondenti.
                 Al riguardo la circolare di codesto Assessorato 16 maggio 1997, n. 5 precisa che l'obbligo del riassorbimento sussiste solo nel caso di inquadramento del personale de quo in posti resisi vacanti e non di nuova istituzione, di qualifica funzionale e profilo professionale corrispondenti (punto 7). Ma la stessa circolare, al punto 6, esclude la perdita del finanziamento regionale anche nel caso di formale trasformazione del posto originariamente occupato".
                 Alla stregua di tale direttiva citata, nel decreto assessoriale 24 dicembre 1998, n. 2130, e della documentazione in atti relativa ai predetti corsi-concorsi, non sembra potersi condividere la considerazione, fatta nelle premesse del decreto stesso, che "trattasi non di posti trasformati, ma di posti autorevolmente istituiti, la copertura dei quali avviene mediante nuove immissioni in servizio mai autorizzate".
                 Non č controverso infatti che il personale de quo era gią in servizio presso il Comune. Nč sembra potersi escludere che si versi in tema di trasformazione di posti dato che alla creazione di quelli in cui sono stati inquadrati i corsisti č corrisposta la soppressione di un pari numero di posti della stessa area.
                 Tuttavia, poichč č evidente che l'inquadramento di personale in profilo professionale superiore a quello di appartenenza comporta maggiori oneri economici e che tale ipotesi non č prevista dall'art. 45 della l.r. 6/97, il quale non consente dilatazioni dell'importo complessivo del fondo, si concorda con codesto Assessorato sulla correttezza del diniego di finanziamento regionale limitatamente alla maggiore spesa per il trattamento retributivo del personale de quo.
   
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                 A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
   
                 Si ricorda poi che, in conformitą alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrą essere inserito nella banca dati "FONS".

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