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Gruppo VI                            /80.2000.11

OGGETTO: Art. 10 L.R. n. 6/2000 - Soppressione dei distretti scolastici.

   
   
                                                 Assessorato regionale dei beni
                                                 culturali ed ambientali
                                                 e della pubblica istruzione
                                                 P A L E R M O

                 1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine all'interpretazione della normativa regionale recata dal combinato disposto degli artt. 5 e 10 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 6.
                 In proposito, codesta Amministrazione rappresenta le difficoltà di rendere operativa con decorrenza immediata la soppressione dei distretti scolastici, dal momento che ciò comporterebbe non solo l'interruzione dell'attività programmata dai Distretti scolastici per l'anno 1999/2000, ma altresì conseguenze amministrativo-contabili connesse alla impraticabilità di tutti gli adempimenti relativi alla chiusura della contabilità finanziaria ed alla predisposizione del conto consuntivo.
   
                 2. Sul quesito prospettato si osserva preliminarmente che la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, come precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge e nello stesso art. 1 della legge, intende dare attuazione alla normativa statale sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e, segnatamente, all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ove, tra l'altro, al comma 20 si prevede che le regioni a statuto speciale si adeguino con propria legge nel rispetto dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.
                 Si osserva che la legge regionale n. 6 del 2000, nel dare attuazione all'art. 21 della legge statale n. 59 del 1997, appare altresì in linea con il relativo Regolamento approvato con D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, il quale, in attuazione del medesimo art. 21 della legge 59/1997, reca norme per il riconoscimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche.
                 Da quanto premesso, e con riguardo alle affermazioni contenute nella relazione alla legge in oggetto nonchè al tenore delle stesse disposizioni di cui alla più volte citata l.r. n. 6/2000, si evince con sufficiente chiarezza la volontà del legislatore regionale di adeguarsi alla normativa statale in materia.
                 Le norme introdotte dalla L.r. 6/2000, infatti, in massima parte ricalcano quelle già dettate dallo Stato con il D.P.R. 233/1998, eccezion fatta per alcuni marginali adattamenti alla situazione legistica ed ambientale regionale che ha indotto, ora ad una diversa composizione delle Conferenze provinciali di organizzazione, ora all'individuazione di un diverso organo (Assessore regionale) che provvede al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Ma la legge in oggetto nel suo complesso tende ad una sostanziale omologazione con il corrispondente sistema statale e ciò è esplicitamente dichiarato dalla stessa relazione all'originario disegno di legge, che nel sollecitare una rapida approvazione dello stesso da parte dell'A.R.S. espressamente affermava che la mancata approvazione del provvedimento legislativo avrebbe determinato "una intollerabile discriminazione della scuola siciliana rispetto a quella del restante territorio nazionale".
                 In tale ottica vanno lette ed interpretate tutte le disposizioni della legge in parola ed a conferma di ciò si richiama, ad esempio, l'art. 6, che estende il principio dell'autonomia agli istituti regionali pareggiati in attuazione dell'art. 1 della legge 5.9.19990, n. 34, in base al quale la Regione nella gestione dei predetti istituti deve uniformarsi ai  principi propri della corrispondente legislazione statale e nella considerazione che per lo stato giuridico del personale di detti istituti si applicano le disposizioni statali vigenti per il corrispondente personale della scuola statale come previsto dall'art. 16 della L.R. 7/1974.
                 Tale ratio della normativa in esame è confermata dal tenore delle disposizioni contenute negli artt. 5 e 10 della stessa, sulla cui interpretazione si chiede il parere dello scrivente.
                 L'art. 5, infatti, recepisce espressamente alcune normative già emanate dallo Stato sulla materia ed in particolare, tra le altre, le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, che nel definire e regolare i nuovi organi collegiali della scuola prevedono in apposita norma transitoria che gli organi regolati dalla precedente normativa - ivi compresi i consigli distrettuali - restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi collegiali.
                 Questo espresso recepimento di norme statali sembra consentirne in concreto l'applicazione laddove manchino specifiche diverse disposizioni nella legge regionale.
                 Per quanto poi attiene alla portata dell'art. 10 della medesima L.R. 6/2000, lo stesso così recita:
   "1. Nell'ambito della Regione siciliana sono soppressi i distretti scolastici di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
    2. Le funzioni in atto attribuite ai consigli scolastici distrettuali vengono esercitate dalle istituzioni scolastiche autonome di concerto con gli enti locali".
                 Con riguardo a tale articolo non può che aversi riguardo ai criteri generali che regolano l'applicabilità di una norma di legge. In particolare poichè al primo comma si prevede la soppressione dei distretti scolastici nel territorio regionale ed al secondo comma se ne attribuiscono  le relative funzioni "alle istituzioni scolastiche autonome di concerto con gli enti locali", ne deriva che la norma così come è concepita non può considerarsi immediatamente operante, poichè i soggetti che dovrebbero esercitare le funzioni dei soppressi distretti non sono stati ancora istituiti come istituzioni scolastiche autonome, circostanza questa correttamente sottolineata da codesta Amministrazione nella nota cui si risponde.
                 In proposito, invero, è appena il caso di ricordare che in base ai principi generali che regolano l'operatività di una norma non è sufficiente che essa sia valida, ma è necessario che essa sia in grado di operare e ciò non è possibile laddove non siano presenti i soggetti destinatari, in relazione ai quali la norma dispone (cfr. Sandulli, Il diritto amministrativo, vol. I, p. 93). Nel caso di specie infatti le istituzioni scolastiche in atto non hanno ancora conseguito la prefigurata autonomia e pertanto si ritiene di potersi concordare con l'orientamento espresso da Codesto Assessorato nel senso che sia impossibile allo stato il trasferimento alle dette istituzioni delle funzioni esercitate dai Distretti scolastici.
                 Alla stregua delle superiori considerazioni, informate alle regole legali di interpretazione ex art. 12 delle preleggi, sembra potersi ritenere che la cessazione dell'attività dei Distretti potrà avvenire solo dopo il riconoscimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche che a tal fine saranno individuate.
                 Nelle more deve considerarsi vigente per quanto non previsto nella L.R. 6/2000 la normativa statale espressamente richiamata nell'art. 5 della stessa legge.
                 Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.

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