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Gruppo IV                            /81.00.11

OGGETTO: L.r. 29/96, art. 5. Contributo ai titolari di licenza o autorizzazione all'attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza. Quesito.

   
   
   
                                             Assessorato regionale Turismo,
                                             Comunicazioni e Trasporti
                                             P A L E R M O

   
                 1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato pone allo Scrivente un quesito concernente l'erogazione del contributo previsto dall'art. 5 della l.r. 29/96 in favore dei titolari di licenza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea.
                 In particolare viene rappresentato che perplessità sono insorte in relazione alla istanza presentata dalla società cooperativa di produzione e lavoro "XXXX" di YYYY, autorizzata dal Comune di YYYY in base al regolamento comunale del 1973 e intestataria di 30 licenze di taxi, in origine rilasciate ai singoli tassisti.
                 Desta perplessità in primo luogo il fatto che l'attuale normativa di settore non consente la titolarità della licenza o della autorizzazione in capo a soggetti diversi dalle persone fisiche.
                 Per contro il citato art. 5 della l.r. 29/96, istitutivo del contributo, prevede che questo sia erogato ai titolari di licenza o di autorizzazione al servizio pubblico di trasporto non di linea.
                 Il D.A. 15 settembre 1997 prevede poi che l'istanza per la concessione del contributo deve contenere, a pena di esclusione, tra l'altro, il certificato della competente Camera di Commercio attestante l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
                 Ora, i tassisti soci della "XXXX" non risultano titolari della licenza, che è stata trasferita alla cooperativa, nè risultano iscritti nel ruolo dei conducenti, atteso che, non essendo più intestatari della licenza, non si è potuto procedere alla loro iscrizione di diritto.
                 Conseguentemente la Camera di Commercio non ha rilasciato la certificazione richiesta, in assenza della quale non può procedersi all'erogazione del contributo.
                 Ciò posto, codesto Assessorato, nel rilevare che la mancata erogazione del contributo ai soci della cooperativa "XXXX" determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nei loro confronti, prospetta tre possibili soluzioni:
   a) il pagamento dei contributi richiesti al presidente della cooperativa, che ha presentato l'istanza in nome e per contro dei soci;
   b) il pagamento di un singolo contributo alla società cooperativa;
   c) il pagamento in deroga alla normativa vigente, con erogazione dei contributi ai singoli soci della cooperativa.
                 Ritiene codesto Assessorato che la più convincente delle tre ipotesi prospettate sia l'ultima, pur ponendosi in deroga sia alla norma che prevede l'erogazione del contributo ai titolari di licenza, sia a quella che richiede, a corredo della domanda, il certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti.
                 Rileva infatti codesto Assessorato che i singoli soci risultavano in origine intestatari della licenza di taxi, sulla quale a tutt'oggi figurano quali conduttori del veicolo, e che la mancata iscrizione  al ruolo - dipendente dal fatto che intestataria della licenza è la società e non i soli soci - è da attribuire, in buona sostanza, al mancato adeguamento, da parte del Comune di YYYY, del proprio regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea alla nuova normativa.
                 Ciò posto, vien chiesto allo Scrivente di esprimere il proprio parere in ordine alla "possibilità di erogazione del contributo ai richiedenti appartenenti alla soc. cooperativa di cui si è detto".
   
                 2. Giova in primo luogo ricordare che il settore dell'autotrasporto pubblico non di linea ha ricevuto negli ultimi anni una disciplina organica per effetto della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
                 Questa, all'art. 8, prevede che la licenza o l'autorizzazione per l'esercizio del servizio in parola sono rilasciate dalle amministrazioni comunali ai singoli che abbiano la proprietà del veicolo.
                 Prevede altresì, all'art. 7, che i titolari di licenza o di autorizzazione possono associarsi in cooperative di produzione e di lavoro, cui è consentito conferire - non trasferire, come nella fattispecie - la licenza o l'autorizzazione.
                 Prevede infine, all'art. 6, l'istituzione, presso le Camere di Commercio, di un ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, precisando che i soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultano già titolari di licenza o di autorizzazione sono iscritti di diritto al ruolo.
                 In Sicilia la citata legge quadro è stata recepita con la Legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 che, all'art. 5, prevede, a favore di tutti i titolari di licenza o di autorizzazione al servizio pubblico di trasporto non di linea, l'erogazione di un contributo "sulle spese di gestione dell'autoveicolo", determinato forfettariamente nella misura annua di lire  1.200.000.
                 Le modalità erogative del contributo de quo sono state fissate con decreto 15 settembre 1997 dell'Assessorato regionale ai trasporti il quale, come anticipato in premessa, all'art. 1 dispone che l'istanza per la concessione del contributo deve contenere tra l'altro, a pena di esclusione, il certificato della competente Camera di Commercio attestante l'iscrizione nel ruolo dei conducenti istituto dalla Legge quadro.
                 Nella fattispecie, come chiarito, la Camera di Commercio di YYYY non ha potuto rilasciare il certificato richiesto in quanto i soci della "XXXX", non risultando più titolari della licenza non sono stati iscritti di diritto al ruolo dei conducenti, ai sensi del citato art. 6, comma 7, della Legge quadro.
                 L'anomalia della vicenda in esame risiede dunque nel fatto che titolari delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi non siano i singoli tassisti associatisi in cooperativa, bensì la cooperativa, cui le licenze sono state trasferite.
                 Tale anomalia è stata resa possibile dal mancato adeguamento, da parte del Comune di YYYY, del proprio regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, risalente al 1973, alla nuova normativa che, come chiarito, non consente il rilascio della licenza di taxi a soggetti diversi dalle persone fisiche.
                 Al riguardo giova segnalare che l'art. 6 della citata l. r. 29/96 espressamente prevede che: "Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni siciliani devono adeguare i propri regolamenti a quanto disposto dalla presente legge" (comma 1); e che "Le situazioni difformi dalla presente legge devono essere regolarizzate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore dei regolamenti, modificati ai sensi del comma 1" (comma 2).
                 Dalla norma appena citata si evince con chiarezza che i comuni siciliani avrebbero dovuto provvedere, nel termine previsto, all'adeguamento dei propri regolamenti in materia di autoservizi pubblici non di linea, per poi procedere, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, alla regolarizzazione delle situazioni "difformi" dalla legge, qual'è quella della "XXXX".
                 Ora, l'inadempienza del Comune di YYYY - che non ha ancora provveduto all'adeguamento del proprio regolamento, mantenendo così in vita quelle "situazioni difformi" di cui la legge imponeva la tempestiva regolarizzazione - non può certo pregiudicare il diritto dei singoli tassisti, soci della "XXXX", al contributo sulle spese di gestione del proprio autoveicolo.
                 Va pertanto condivisa l'opinione di codesto Assessorato, secondo cui la mancata erogazione del contributo di cui all'art. 5 della l.r. 29/96 determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento ai danni dei tassisti soci della cooperativa "XXXX", incolpevoli del perdurare di una situazione difforme dalla normativa vigente.
                 Il contributo va pertanto erogato, nonostante i soci della "XXXX" non risultino formalmente titolari della licenza, anche in assenza del certificato di iscrizione all'albo dei conducenti.
                 Inoltre, data la natura di contributo "sulle spese di gestione del veicolo", andranno erogati tanti contributi quanti sono i tassisti soci della "XXXX" proprietari di un autoveicolo.
                 Va pertanto senz'altro respinta la ipotesi prospettata sub b), di pagamento di un singolo contributo alla società.
                 Quanto alle altre due ipotesi sembra invero allo Scrivente, sotto un profilo formale, che il mandato di pagamento andrebbe intestato al presidente della società - a tutt'oggi intestataria delle 30 licenze - che ha presentato l'istanza in nome e per conto dei singoli soci, piuttosto che  a questi singolarmente.
                 Appare pertanto più convincente la prima delle soluzioni prospettate.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
   * * * * * *


                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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