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Gruppo     V                        /83.00.11

OGGETTO: P.O.P. Sicilia 1994-1999 - Misura 2.3 - Voltura del contributo in favore di una società.

   
   
   
   
                                              ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
                                              COMUNICAZIONI E TRASPORTI
                                                            P A L E R M O
   
                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio il quesito se un contributo -concesso nell'ambito del P.O.P. Sicilia 1994-1999, Misura 2.3, per l'avvio di un'impresa agrituristica- possa essere liquidato, anzi che al beneficiario, ad una società in accomandita semplice avente "come soci accomandatari i comproprietari dell'immobile" (compreso il richiedente) che conferirebbero ad essa l'immobile stesso ed alla quale verrebbe "affidata la conduzione dell'attività ricettiva".
                 In subordine viene chiesto se il conferimento del bene de quo alla predetta società e il trasferimento alla stessa della gestione dell'attività incentivata possano comunque avvenire dopo l'erogazione del contributo all'originario richiedente.
                 Al riguardo, nella richiesta di avviso si manifestano perplessità circa la "voltura" del contributo in oggetto nelle more della relativa liquidazione; e non invece quanto alla successiva cessione del bene de quo e dell'attività ad esso legata, purchè "i proprietari originari mantengano la maggioranza nella costituenda società" e non esistano norme comunitarie volte a prescrivere che l'investimento di cui trattasi "sia mantenuto in essere per un periodo minimo di cinque anni".
                 
                 2. Come l'Ufficio ha avuto modo di affermare nei pareri 7 aprile e 16 maggio c.a.,numeri 6558/46.00.11 e 9159/84.00.11, resi a codesto Assessorato su questioni analoghe, la "voltura" -cioè, come sopra accennato, la sostituzione del beneficiario del contributo in oggetto- nella fattispecie è in radice da escludere: sia perchè, ai fini della concessione del contributo stesso, devono coincidere, ai sensi del D.A. (Turismo) 31 luglio 1997, le due qualità di richiedente e di proprietario del bene interessato; sia perchè la predetta "voltura" o sostituzione, implicando l'emissione di un nuovo provvedimento di concessione, risulta oggi preclusa dall'avvenuta scadenza (31 dicembre 1999) del termine di validità del P.O.P. Sicilia 1994/1999.
                 Ugualmente da escludere appare ogni ipotesi di cessione del fondo in considerazione prima del completamento delle opere finanziate e dell'avvio dell'attività sovvenzionata da parte dell'interessato; come può dedursi dal contesto del citato D.A. 31 luglio 1997, ed in particolare dagli obblighi che il beneficiario è tenuto ad assumere nelle more dell'erogazione del contributo.
                 Nulla sembra invece ostare all'aventuale cessione del bene de quo -e a fortiori della gestione dell'impresa ad esso collegata- una volta avviata, come appena detto, l'impresa stessa. E ciò in base alla considerazione -anch'essa svolta dallo Scrivente nei pareri sopra richiamati- che in presenza della corretta utilizzazione del beneficio in questione e del vincolo decennale di destinazione connesso, come è noto, alla relativa erogazione, la finalità dell'intervento pubblico, vale a dire l'incentivazione dell'attività agrituristica, appare, per così dire, oggettivamente garantita; indipendentemente, cioè, dalle vicende privatistiche alle quali sembra resti soggetto il bene interessato.
                 Questo orientamento, del resto, trova conferma nella giurisprudenza; la quale, nel caso assimilabile a quello in esame, di un contributo assistito da vincolo di destinazione, ha ritenuto quest'ultimo vincolo "rispettato col dato oggettivo della realizzazione del programma di investimenti ammesso al finanziamento agevolato, con conseguente irrilevanza dell'eventuale mutazione del soggetto che gestisce l'impianto, una colta completata l'iniziativa; concludendone che illegittimamente l'Amministrazione dispone la revoca del contributo concesso "per il solo fatto che la Società beneficiaria abbia venduto lo stabilimento oggetto del finanziamento agevolato" (cfr. TAR Roma, sent. n. 1591 del 4 settembre 1996).
                 Le osservazioni da ultimo formulate, relative alla ammissibilità della cessione del bene oggetto del finanziamento, possono essere estese -secondo lo Scrivente- anche all'ipotesi, specificamente ricorrente nella fattispecie, del conferimento del bene stesso ad una società in accomandita semplice che assuma altresì la gestione dell'attività agrituristica. Giacchè in questo caso, non solo rimane valida l'anzidetta funzione di tutela svolta dal vincolo di destinazione del fondo, ma la natura della società in questione (società di persone) consente che i soci accomandatari possano assumere verso l'Amministrazione regionale i medesimi obblighi degli originari beneficiari del finanziamento.
                 Quanto infine alle condizioni cui -secondo codesto Assessorato- la soluzione sopra accolta dovrebbe sottostare, la prima (necessità della maggioranza dei "proprietari originari" nella società subentrante) appare irrilevante, atteso che l'ammissibilità sopra ritenuta della cessione a terzi del fondo beneficiato e della relativa attività agrituristica non implica in sè la sussistenza di alcun legame tra le parti stipulanti il relativo contratto; e la seconda (assenza di norme comunitarie ostative) risulta confermata dall'esame svolto al riguardo dall'Ufficio.
   
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
                                                                         

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