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Gruppo     IV                      /88.00.11

OGGETTO: P.O.P. Sicilia 94/99. Portualità turistica. Genio civile OO.MM. - Nomina ingegnere Capo. L.R. 10/93. Art. 59.

   
   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
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                 1. Con la nota cui si risponde vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'applicabilità dell'art. 59 della l.r. n. 10 del 1993 ai lavori in oggetto indicati progettati e diretti dall'Ufficio del Genio civile opere marittime e per i quali quest'ultimo è stato incaricato con decreti assessoriali (DD.AA. nn. 189 e 392 del 1999) di espletare le funzioni di stazione appaltante.
                 Ritiene codesta Amministrazione, in relazione alle disposizioni contenute nel succitato articolo, che prevede che, laddove il progettista sia dipendente dall'amministrazione committente, l'ingegnere Capo non può essere dipendente della stessa amministrazione, che dette funzioni non sembra possano essere svolte dall'Ingegnere Capo del Genio civile OO.MM.
                 E' invece convincimento del menzionato Ufficio per le OO.MM. che l'art. 59 non può trovare applicazione nella fattispecie perchè lo stesso "opera per delega dell'Assessorato regionale competente, ai sensi dell'art. 17 della l.r. n. 21/85, e non come amministrazione committente".
   
                 2. In ordine al suesposto quesito va innanzitutto osservato che nella fattispecie sembra -allo scrivente non sono stati infatti trasmessi i DD.AA. nn. 189 e 392 del '99 citati nelle premesse- che l'Ufficio del Genio civile oo.mm. operi come ente delegato, investito del potere di provvedere in nome proprio, pur se per conto e nell'interesse dell'Amministrazione delegante, alla realizzazione delle opere, mantenendo in tutta la sua pienezza le proprie posizioni di soggetto di diritto pubblico con i poteri, gli oneri e i limiti a ciò inerenti.
                 A tal fine l'Amministrazione delegante definisce le esigenze che l'opera deve soddisfare, il delegato -salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei provvedimenti amministrativi de quibus- provvede a tutte le attività necessarie alla realizzazione della stessa (ad es. redazione dei progetti, acquisizione dei pareri, autorizzazioni, espropriazioni, appalto dei lavori, direzione, sorveglianza e contabilizzazione degli stessi etc.).
                 Ma anche a volere prescindere dai rapporti che di norma intercorrono in virtù dell'istituto della delegazione intersoggettiva o della c.d. concessione di committenza, la responsabilità della vigilanza dei lavori de quibus in testa all'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio civile opere marittime discende sia dal R.D. 25 maggio 1895 n. 350 recante il Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici (giova all'uopo ricordare che il predetto ufficio è organo periferico del Ministero dei lavori pubblici) sia dalla stessa legislazione regionale (art. 17, comma 1 bis, l.r. n. 21/1985 e succ. modifiche e integrazioni), che demandando all'Ufficio de quo non solo lo redazione del progetto e la direzione dei lavori ma anche la "sorveglianza" degli stessi, prevale, in quanto norma speciale, su ogni altra disposizione di carattere generale, come quella contenuta nell'art. 22, comma 2 bis, della medesima l.r. 21/85.
                 Nelle superiori considerazioni è pertanto l'avviso dello scrivente.
   
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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