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Gruppo XIV                                    89.2000.12

OGGETTO: Obbligazioni e contratti.- Fidejussione ex ll.rr. 39/1997 e 15/1993.- Oggetto e limiti.



ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Direzione bilancio e tesoro
(Rif. nota n. 11377/Gr. 12° del 3.4.2000)
P A L E R M O

1.- Con la nota in riferimento viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine ai limiti di applicabilità della garanzia fidejussoria regionale prevista dall'art. 25, comma due, della l.r. 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni.
Specificatamente si chiede di chiarire se la garanzia sussidiaria di che trattasi sia destinata a coprire tutto l'ammontare del piano di smobilizzo delle esposizioni debitorie - comprensivo quindi, secondo il piano di ammortamento, della quota capitale e della quota interessi - ovvero debba essere limitato alla sola quota interessi maturata su dette operazioni.
Codesto Assessorato, in conformità peraltro con l'orientamento espresso dall'Avvocatura dello Stato in ordine ai limiti di applicabilità della garanzia regionale prevista dalla l.r. 30/1988 su operazioni finanziarie di smobilizzo analoghe a quelle in discorso, ritiene che "la garanzia regionale copra l'adempimento dell'obbligazione concernente esclusivamente il pagamento degli interessi".

2.- Lo scrivente condivide integralmente l'orientamento espresso dalla richiedente Amministrazione.
Ed invero, ai fini della soluzione della problematica, occorre considerare che l'art. 25 della l.r. 23 maggio 1991, n. 36 (nel testo risultante a seguito della sostituzione del comma 1 operata con l'art. 50 della l.r. 11 maggio 1993, n. 15), consente all'IRCAC la corresponsione agli Istituti di credito di un concorso sugli interessi relativi alle operazioni di smobilizzo a 20 anni delle esposizioni debitorie verso le banche dei soggetti cooperativi già beneficiari delle provvidenze creditizie della l.r. 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni, che hanno realizzato in Sicilia centri di approvvigionamento collettivo.
Il secondo comma dello stesso articolo testualmente dispone che "le operazioni finanziarie di cui al comma 1 poste in essere dagli istituti di credito, saranno assistite esclusivamente da fidejussione regionale che ha carattere sussidiario e diviene operante previa escussione del debitore principale".
La disposta garanzia fidejussoria, con tutta evidenza, assolve alla funzione di escludere ogni incremento di rischio a carico degli istituti di credito che procedono alle individuate operazioni di smobilizzo.
Considerato inoltre che il disposto intervento pubblico è limitato alla quota di interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il 4% che residua a carico dei beneficiari, non può che a tale specifico intervento agevolativo, ed ovviamente negli stessi limiti, correlarsi l'ulteriore beneficio della garanzia.
Correlativamente, in piena sintonia peraltro con le considerazioni espresse dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in relazione ad una fattispecie analoga a quella in esame, si ritiene che restino assolutamente estranee alla garanzia regionale tutte le obbligazioni di restituzione di capitale e di interessi sorte in forza di precedenti operazioni creditizie alle quali, per di più, sia la medesima IRCAC, che l'Amministrazione regionale nel suo complesso, ben possono essere rimaste del tutto estranee.
A conferma di tali considerazioni basti osservare che la fidejussione costituisce obbligazione accessoria, con identità di oggetto rispetto all'obbligazione garantita, la quale ultima, come discende dal dettato normativo, riguarda esclusivamente il riposizionamento del debito precedentemente contratto.
Inoltre la medesima garanzia, in conformità ad una interpretazione sistematica delle rilevanti fonti normative, è rivolta al conseguimento, da parte dei creditori, dell'adempimento delle nuove obbligazioni che, in ipotesi, non siano soddisfatte, e non può indebitamente essere estesa sino a ricomprendere precedenti ed autonome obbligazioni sorte tra le medesime parti.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.




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