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Gruppo XV              93.11.2000

OGGETTO: Ente parco minerario "XXXX". Presidente. Indennità di carica. Quesiti vari.







ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PALERMO



1. Con nota 11 aprile 2000, n. 1119/Gr. IX B.C. codesto Assessorato ha richiesto allo Scrivente un parere sulla corrispondibilità dell'indennità di carica al Presidente dell'Ente in oggetto, per periodi in cui lo stesso ha esercitato le relative funzioni, ma, per un verso, in dipendenza di un'attribuzione di incarico annullata e, per altro verso, in concomitanza ad un periodo di aspettativa per motivi di salute ottenuta dall'ente pubblico dal quale lo stesso dipende.

In particolare, codesto Assessorato rappresenta: che il primo decreto del 1° dicembre 1992, di nomina nelle more della costituzione degli organi statutari, notificato all'interessato, venne successivamente annullato con decreto 20 luglio 1993; che tale ultimo provvedimento non risulta mai comunicato all'interessato o all'Ente; che con provvedimento del 2/10/1993 si era proceduto nuovamente alla nomina dello stesso soggetto quale Presidente dell'Ente parco in oggetto; che il Consiglio dell'Ente parco, con delibera del 7 dicembre 1994 (approvata dalla Presidenza della Regione) ratificò l'operato del Presidente a far data dal 9 febbraio 1993; che il Presidente dell'Ente parco, nel periodo 8 agosto - 31 dicembre 1993 risultava in aspettativa per motivi di salute presso il comune di YYYY del quale cui era dipendente.

In ordine alle questioni sottoposte, codesto Assessorato esprime il proprio orientamento rilevando che, l'annullamento del primo decreto di nomina non dovrebbe refluire negativamente sulla spettanza dell'indennità di carica, dal momento che il decreto di annullamento in questione non venne comunicato, mentre ritiene che la circostanza che il soggetto sia stato posto in aspettativa per motivi di salute presso il Comune da cui risultava dipendente non possa determinare il riconoscimento del compenso correlato con la carica, dal momento che i motivi che hanno determinato la posizione in aspettativa per motivi di salute non potevano consentire, nel periodo considerato, lo svolgimento delle funzioni correlate con la carica di Presidente dell'Ente.


2. Sui quesiti suesposti si osserva quanto segue.

In ordine alla corrispondibilità del compenso al Presidente dell'Ente parco in oggetto per il periodo contemplato dal D.P.Reg. n. 228/92 del 1° dicembre 1992, poi annullato con D.P.Reg. n. 325/93, si concorda con quanto ritenuto da codesto Assessorato in ordine alla prima questione, dal momento che, a quanto risulta, il decreto di annullamento del provvedimento di nomina non venne portato a conoscenza dell'Ente e del soggetto nominato; il quale ultimo, pertanto, dal 9 febbraio 1993 e per tutto il periodo qui contemplato, svolse la propria attività in favore dell'Ente, come risulta dalle deliberazioni del Consiglio dell'Ente n. 84/1994 e n. 111/1994.

In ordine, poi, alla refluenza dei motivi di salute che determinarono il collocamento in aspettativa del soggetto in questione presso l'ente pubblico da cui risultava dipendente, si osserva che, sia dalle dichiarazioni del Presidente stesso (v. l'allegato alla deliberazione n. 100/1994 del Consiglio dell'Ente e, in particolare, la nota dello stesso 20 ottobre 1999 assunta al protocollo dell'Ente il successivo 21/10/1999, al n. 706) sia dalle attività ratificate con deliberazione consiliare n. 84/1994 e, particolarmente, dal rendiconto delle spese sostenute direttamente dal Presidente e ratificato dal Consiglio con delibera n. 111/1994, risulta che, durante il periodo in cui era collocato in aspettativa per motivi di salute dal Comune da cui dipendeva, il soggetto in questione effettivamente poste in essere attività in favore dell'Ente, oltre che a mantenere la rappresentanza legale dell'Ente stesso.

Ora, dal momento che le vicende del rapporto di pubblico impiego con il Comune non hanno diretta refluenza giuridica con l'incarico di Presidenza dell'Ente in questione, non sembra possibile accomunare le due posizioni per inferirne che i motivi che ostavano allo svolgimento del rapporto d'impiego debbano necessariamente aver impedito lo svolgimento delle funzioni attribuite con l'incarico in questione.

Peraltro, lo stesso soggetto, con il quesito del 20/12/1994, allegato sub B alla delibera consiliare dell'Ente n. 100/1994 -e l'analoga dichiarazione, allegata sub A alla medesima deliberazione (allegato non trasmessa in copia allo Scrivente con la predetta delibera, e tuttavia puntualmente citata e riassunta nelle premesse della deliberazione stessa) ha escluso dalla richiesta di compenso il periodo in cui risultava materialmente impossibilitato a svolgere alcuna funzione in favore dell'Ente.

Pertanto, in relazione al secondo quesito si è di avviso contrario all'orientamento di codesto Assessorato, nel senso che non sembrano sussistere, allo stato degli atti, legittimi motivi per negare la corrispondibilità del compenso per il predetto periodo.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.







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