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Gruppo    IV                          /105.2000.11

OGGETTO: XXXX. Lavori di riqualificazione della Tonnara di YYYY. Competenze tecniche Ing. L. Interessi.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Turismo, Comunicazioni
                                                           e Trasporti
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato pone allo Scrivente due quesiti concernenti la vicenda che qui di seguito brevemente si riassume.
                 Con decreto assessoriale del 24 maggio 1991 l'Ing. L., allora funzionario dell'Ispettorato Regionale Tecnico, veniva nominato condirettore dei lavori in oggetto indicati. L'incarico veniva conferito a titolo libero-professionale e non in funzione dei compiti connessi alla qualifica di funzionario dell'I.R.T..
                 Essendo state avanzate perplessità in ordine all'esercizio di attività professionale da parte di un pubblico dipendente, codesto Assessorato rivolgeva una richiesta di parere all'Avvocatura distrettuale dello Stato di KKKK che, con note successive, nel chiedere chiarimenti sulla vicenda in esame, ripetutamente affermava che l'incarico di direzione dei lavori sembrava rientrare nei compiti d'ufficio connessi alla qualifica di funzionario dell'I.R.T.. Conseguentemente il conferimento dell'incarico a titolo libero-professionale andava ritenuto nullo, fermo restando "l'obbligo del funzionario di svolgere i relativi compiti, in quanto corrispondenti ai suoi doveri di ufficio".
                 L'Ing. L., per evitare i problemi di compatibilità tra l'incarico assunto e la posizione di pubblico funzionario, in data 12 giugno 1995 rassegnava le proprie dimissioni dal ruolo di pubblico funzionario. Con decreto assessoriale del 14 novembre 1995 codesto Assessorato, per assicurare continuità nella conduzione dei lavori, affidava allo stesso Ing. L. la condirezione dei lavori in oggetto.
                 Per completezza va soggiunto che il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con parere n. 429/98 del 27 ottobre 1998, si è espresso sul caso in esame sostenendo che il compito affidato all'Ing. L. non poteva ritenersi estraneo a quello dell'ufficio di appartenenza e che pertanto la nomina da parte dell'Assessore andava intesa non come scelta di un professionista esterno, ma come scelta "oggettivamente mirata ad utilizzare l'apparato burocratico regionale".
                 Alla luce di quanto sopra esposto il pagamento della prima parcella di direzione dei lavori - effettuato da codesto Assessorato nel febbraio del 1994 per l'importo di lire 77.230.222 - risulta non dovuto e va pertanto recuperato, con interessi e rivalutazione monetaria.
                 Per contro l'Ing. L. ha prodotto una parcella relativa all'attività di direzione dei lavori svolta successivamente alle sue dimissioni da dipendente regionale, ancora non pagata.
                 Volendo operare una compensazione tra debiti e crediti rispettivi, codesto Assessorato chiede allo Scrivente se "il conteggio della rivalutazione monetaria vada effettuato secondo le modalità indicate nella sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17 febbraio 1995".
                 Chiede altresì se, ai fini del computo degli interessi per ritardato pagamento a favore dell'Ing. L., debba essere considerato quale termine iniziale la data in cui l'Ing. Capo ha trasmesso la parcella vistata dall'I.R.T. (7/10/99) o quella in cui la nota è stata assunta al protocollo dell'Assessorato (13/10/99) ovvero quella in cui la nota è stata assegnata al funzionario competente (10/11/99).
   
                 2. Con nota del 22 maggio 2000, indirizzata a codesto Assessorato e allo Scrivente, l'Ing. L. fa presente che la parcella di direzione dei lavori - vistata dall'Ordine degli Ingegneri di KKKK nel marzo 1999, successivamente modificata secondo le indicazioni dell'Ispettorato Regionale Tecnico e infine approvata dallo stesso Ispettorato e trasmessa a codesto Assessorato il 7/10/99 - si riferisce a prestazioni professionali svolte prima del 31 luglio 1997, data di ultimazione dei lavori.
                 Sostiene il professionista che "poichè il diritto al pagamento delle competenze matura con l'effettuazione della prestazione", dovendo procedersi al calcolo degli interessi sarebbe "abbastanza legittimo... fare riferimento alla data di maturazione del diritto al pagamento, quantomeno il 31 luglio 1997, e non alla data di approvazione della parcella, nel caso il 7/10/1999, non potendosi pesantemente penalizzare il professionista per non avere richiesto il pagamento delle competenze alla data in cui le stesse avevano pieno diritto ad essere liquidate".
   
                 3. Va in primo luogo osservato che il pagamento della prima parcella - effettuato il 10/2/1994 da codesto Assessorato in favore dell'Ing. L. per l'attività da questo posta in essere a seguito dell'incarico di direzione lavori poi ritenuto nullo sia dall'Avvocatura dello Stato di KKKK sia dal Consiglio di Giustizia Amministrativa - integra un'ipotesi di indebito oggettivo.
                 Tale istituto è disciplinato dall'art. 2033 del codice civile, ai sensi del quale: "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".
                 Ciò posto, quanto al primo dei quesiti sollevati da codesto Assessorato, sembra invero allo Scrivente che la sentenza della Corte di Cassazione richiamata in premessa faccia riferimento ad un'ipotesi diversa da quella che ricorre nella fattispecie.
                 Il Supremo Collegio infatti nella sentenza de qua, con riferimento al danno da fatto illecito extracontrattuale e per l'ipotesi di ritardata corresponsione dell'equivalente in denaro, si preoccupa di stabilire il criterio da seguire nel calcolo degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, affermando in particolare che gli interessi vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito, via via rivalutata.
                 La vicenda in esame integra invece un'ipotesi di indebito oggettivo e appare pertanto difficilmente riconducibile al dictum della sentenza citata.
                 Come sopra chiarito, nella ipotesi di pagamento di una somma di denaro non dovuta, ai sensi del citato art. 2033 del codice civile, alla obbligazione principale di restituzione della somma non dovuta si affianca l'obbligazione accessoria di pagamento dei relativi interessi.
                 Giova al riguardo richiamare i seguenti principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr., fra le tante, Cass., Sez. Lav., 17 sett. 1991, n. 9689; Cass., II, 13 giugno 1991, n. 6702; Cass., Sez.Lav., 21 giugno 1991, n. 7001; Cass., Sez. Lav., 18 gennaio 1991, n. 428):
   - il debito dell'accipiens, pur avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, produce interessi solo a partire dalla domanda giudiziale e non dal pagamento, salvo che questi non versi in mala fede;
   - non è sufficiente alla produzione di interessi e alla risarcibilità del danno un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, ma è necessaria la specifica proposizione della domanda giudiziale;
   - la buona fede dell'accipiens - la cui sussistenza comporta l'attribuzione degli interessi alla data della domanda, anzichè da quella dell'indebito pagamento - si presume, e può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza, da parte dell'accipiens medesimo, dell'inesistenza di un suo diritto al pagamento ricevuto.
                 Alla luce dei principi sin qui richiamati codesto Assessorato, nell'ipotesi in cui riesca a provare la mala fede del professionista, avrà diritto sia agli interessi legali sulla somma indebitamente pagata sia al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dall'effettuato pagamento.
                 Per contro, nell'ipotesi inversa di mancata prova della mala fede dell'accipiens, il diritto agli interessi e al risarcimento del danno da svalutazione maturerà invece dalla proposizione della domanda giudiziale.
   * * * * *

             Quanto invece alla decorrenza degli interessi da corrispondere al professionista per ritardato pagamento della terza parcella di direzione dei lavori - oggetto del secondo quesito - giova richiamare l'art. 9, comma 4, della L. 143 del 1949, di approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, ai sensi del quale: "Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia".
                 Ai sensi della norma citata la data di consegna della parcella - nella fattispecie il 7/10/99 - segua il dies a quo del termine di franchigia di 60 giorni entro il quale l'Amministrazione committente è tenuta a provvedere al pagamento della stessa.
                 Con riferimento alla fattispecie deve pertanto ritenersi che gli interessi sulla somma dovuta al professionista cominciano a decorrere trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della parcella da parte di codesto Assessorato.
                 Ciò posto sembra del tutto insostenibile quanto affermato dall'Ing. L. in ordine alla decorrenza degli interessi sulle competenze da lui maturate per l'attività di direzione dei lavori svolta a seguito del secondo incarico conferito da codesto Assessorato.
                 Al riguardo giova ricordare che il diritto agli interessi per ritardato pagamento matura da giorno della mora, cioè dalla data dell'intimazione o della richiesta di adempimento, come si evince dalla lettera del citato art. 1224, comma 1, cod. civ., ai sensi del quale: "Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali".
                 Nella fattispecie, come chiarito, l'Amministrazione va ritenuta in mora trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della parcella, vistata e approvata, pertanto a partire da quella data decorrono gli interessi sulla somma dovuta al professionista.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   

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