Repubblica Italiana
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Gruppo     XIV                      /107.2000.11

OGGETTO: Obbligazioni e contratti. - Fideiussione. - Cessione a terzo del credito garantito.

   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           BILANCIO E FINANZE
                                                           Direzione bilancio e tesoro
                                                                         P A L E R M O
   
                 1. Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente in merito alla posizione dell'Amministrazione regionale, fideiussore ai sensi dell'art. 10 L.R. 18 agosto 1978 n. 37, nel caso di cessione a terzo del credito garantito.
                 Nella fattispecie l'XXXX ha concesso, conformemente alla normativa indicata, finanziamenti alla società cooperativa MMMM, e, conseguentemente, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ha garantito con proprio decreto il mutuo agevolato ed il credito di esercizio.
                 In seguito al mancato adempimento dell'obbligo di restituzione da parte della società cooperativa testè citata, l'XXXX ha prospettato la possibilità di operare una cessione del credito vantato alla "PPPP" S.r.l. che, di contro, procederebbe ad una parziale restituzione delle somme mutuate (200 milioni anzichè i 900 originariamente concessi).
                 Rileva a tale proposito l'XXXX che tale cessione risulterebbe vantaggiosa per l'erario regionale e richiede il consenso dell'Amministrazione regionale al fine di perfezionare il contratto di cessione prospettato.

                 2. In ordine alla problematica proposta, si osserva che l'XXXX intende in concreto addivenire ad una riduzione del pagamento dovuto dietro rinuncia da parte dell'Amministrazione regionale ad esercitare qualunque azione nascente dalla garanzia fideiussoria che assiste il credito.
                 Tale accordo è senz'altro riconducibile allo schema della transazione, strumento di composizione negoziale della lite attraverso cui si dispone di un diritto o se ne concorda un nuovo regolamento.
                 Appare opportuno a tale riguardo soffermarsi sul problema dell'efficacia della transazione rispetto a terzi, ed in particolare rispetto a terzi titolari di un rapporto accessorio di garanzia rispetto al rapporto principale che ha formato oggetto del regolamento transattivo (Cfr. Carresi, "La Transazione", Unione Tipografica - Editrice torinese, 1966 p.93). Nel caso specifico invero l'amministratore è titolare di un'obbligazione fideiussoria che trova nella legge regionale di riferimento la sua fonte immediata.
                 Con riferimento al rapporto tra transazione e obbligazioni solidali, l'art. 1304 cc. sancisce che la transazione fatta da uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri coobbligati solidali, se questi non dichiarano di volerne profittare. La norma quindi riassume il concetto di relatività contrattuale: la transazione conclusa da uno dei debitori con la controparte, non produce alcun effetto nei confronti dei consorti. Sebbene secondo alcuni autori (cfr. Ravassoni "La Fideiussione", Milano 1975 p. 44, Carresi "La Transazione", cit., p. 186) questa disposizione si applica anche in materia di fideiussione, la dottrina dominante reputa che solidarietà e fideiussione non siano entità omogenee. Nella fideiussione l'istituto della solidarietà si accompagna con altri elementi come l'accessorietà e la sussidiarietà che determinano una stretta correlazione e dipendenza tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia.
                 In forza di tale orientamento, nell'ipotesi in cui tra debitore  garantito e creditore intervenga una transazione novativa, come in questo caso, a causa del vincolo o, più precisamente, della dipendenza che si crea tra obbligazione principale ed accessoria, l'estinzione o la limitazione dell'entità della prima determina inevitabilmente il venir meno o la diminuzione dell'altra (Costanza, "Obbligazioni solidali e transazione", Giuffrè, 1978, p. 62).
                 Non si può infatti ammettere che il garante sia tenuto a prestare una obbligazione diversa rispetto a quella garantita e pertanto l'estinzione o la sostanziale riduzione dell'obbligazione principale comporta altresì il venir meno o il ridimensionamento dell'interesse alla cui soddisfazione doveva provvedere l'obbligo fideiussorio (E. Valsecchi, "Trattato di diritto civile e commerciale", 1980, p. 360).
                 Di contro invece appare pacifico (Campogrande, "Trattato della fideiussione", Torino, p. 827; Valsecchi, op.cit..) che il fideiussore, così come si avvantaggia della liberazione totale, così si avvantaggia dei favorevoli effetti della transazione dalla quale scaturisca una liberazione parziale o condizioni meno onerose (art. 1941 c.c.).
                 Si osserva ancora che, impostata in detti termini la questione, perde rilievo la pretesa rinuncia ad ogni azione, anche di regresso, da parte di codesta Amministrazione nella qualità di fideiussore e nei confronti della MMMM.
                 Ed invero sia la surrogazione nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.), sia il regresso contro il debitore principale (art. 1950 c.c.), presuppongono l'avvenuto pagamento dell'obbligazione di garanzia. Pertanto, non potendosi verificare alcun pagamento per la quota di essa che in dipendenza della riduzione dell'obbligazione principale viene a cessare, nessuna azione si ritiene possa spettare all'Amministrazione nella suddetta qualità per le riguardate entità, mentre illegittima sarebbe una rinuncia ad ogni azione per ciò che attiene alla quota di obbligazione principale ancora sussistente ed a fronte della quale la Regione potrebbe essere chiamata in  futuro all'adempimento.
                 Per ciò che attiene invece al consenso che si richiede alla Regione siciliana in qualità di proprietaria dei fondi costituiti ai sensi della l.r. 37/1978, nel presupposto, assunto dall'XXXX, che lo stesso Istituto sia semplicemente un soggetto terzo che "li detiene in amministrazione", si osserva che nella gestione delle relative somme l'Istituto agisce autonomamente ed in nome proprio, come è peraltro dimostrato dalla avvenuta ammissione - appunto, in nome proprio - al passivo della liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa MMMM, e pertanto nessuna autorizzazione preventiva si ritiene debba essere concessa, neppure a tale titolo, dalla Regione. Ed invero le risorse a fronte delle quali il suddetto Ente ha, nel caso specifico, operato, sono ricomprese nel fondo di rotazione di cui all'art. 3 della l.r. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, ad incremento appunto del quale, ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, della l.r. 18 agosto 1978, n. 37, sono state versate le relative somme. E detto fondo costituisce "mezzo per l'esercizio dell'attività dell'Istituto" (art. 3 l.r. 12/1963), con la conseguenza che le determinazioni incidenti su di esso devono essere assunte esclusivamente, fatta salva ovviamente ogni diversa disposizione legislativa, dal medesimo Ente.
                 Essendo d'altronde l'XXXX un ente pubblico economico che svolge attività imprenditoriale, resta rimessa alla sua piena discrezionalità la valutazione di tutti gli elementi che possono giustificare una riduzione della prestazione dovuta. Pertanto se l'XXXX reputa opportuno operare la cessione del suo credito verso un altro soggetto non può che restare a suo carico l'assunzione del rischio derivante dal mancato pagamento dell'intera prestazione dovuta.
                 In ordine poi alla presunta vantaggiosità che potrebbe derivarne per l'amministrazione regionale, si osserva che - qualora non si ritenesse automaticamente ridotta dalla proposta transazione anche l'entità dell'obbligazione fideiussoria della Regione - l'unico soggetto che troverebbe beneficio dalla conclusione di un'operazione siffatta, sarebbe proprio l'XXXX il quale avrebbe restituito parte del mutuo a suo tempo concesso, e per il restante credito sarebbe coperto dalla fideiussione della Regione.
                 Alla luce delle superiori considerazioni si è dell'avviso che la Regione siciliana non possa ritenersi obbligata a finanziare il mancato adempimento da parte della società mutuataria nel caso in cui intervenga una transazione, cui essa deve rimanere estranea, che regoli diversamente il rapporto creditizio.
                 Si ricorda infine che l'art. 1957 c.c. impone al creditore l'onere di agire entro sei mesi per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore a pena di decadenza del suo diritto verso quest'ultimo.
                 Pertanto l'Amministrazione competente potrà non dare corso alla garanzia fideiussoria in questione qualora si rilevi che l'XXXX -così come peraltro appare desumersi dalla documentazione allegata- non abbia proposto in tempo le azioni giudiziarie necessarie all'accertamento o al soddisfacimento della pretesa creditoria.
   
   3.            Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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