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Gruppo VI                            /112.00.11

OGGETTO: Nomina dei revisori dei conti presso gli istituti scolastici.

   
   
   
   
                                Assessorato regionale dei
                                     beni culturali ed ambientali
                                     e della pubblica istruzione
                                     Direzione regionale istruzione
                                     P A L E R M O

   
                 1. Con la nota suindicata codesto Assessorato rappresenta che l'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 prevede al 1° comma che "il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 deve risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ...".
                 La vigente normativa statale in materia di semplificazione amministrativa (Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3; Legge 16 giugno 1998, n. 191, art. 2, co. 10 e 11; D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, art. 3) ha escluso l'obbligo della autentica della sottoscrizione sia delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sia delle istanze.
                 Il problema viene posto in quanto la Presidenza della Regione - Segreteria generale - richiede, in atto, l'autentica della dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per la nomina a revisore dei conti.
                 L'articolo 6 della l.r. n. 19/1997 prevede, inoltre, che "Il presidente e i componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali, la cui nomina o designazione è di competenza della Regione, sono scelti secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche e integrazioni".
                 In particolare l'articolo 9 della l.r. 15/1993 prevede che "Il presidente e i componenti dei collegi dei revisori dei conti... devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88"; al 2° comma prevede che "i revisori dei conti ... non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi nominati dello stesso ente" ed al 3° comma prevede, infine, che "il comma 2 trova applicazione anche nei casi in cui la nomina sia vincolata per legge. In tale ipotesi l'organo competente alla nomina, accertato che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, o in caso di cumulo di incarichi, procede alla nomina del sindaco o del revisore iscritto all'apposito registro dei revisori contabili".
                 In relazione alle richiamate disposizioni codesto Assessorato ritiene, invero, che, ai fini del cumulo di cui all'articolo 4 (recte 5) comma 6, della l.r. n. 19/1997 e di cui all'articolo 9 della l.r. 15/1993, non possano considerarsi gli incarichi conferiti da altre Amministrazioni, in propria rappresentanza.
                 In particolare viene chiesto se sia legittima la designazione a revisore da parte della Regione, in propria rappresentanza, di un funzionario del Ministero del tesoro, già nominato revisore di un altro organismo dello stesso Ministero, ed, in subordine, se costituisca condizione necessaria ed indispensabile per la nomina il preventivo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza.
                 Riguardo a quest'ultimo quesito codesto Assessorato esprime il proprio avviso in senso negativo, ritenendo che l'Ente (nella specie la Regione) che conferisce l'incarico rimanga estraneo al rapporto tra il funzionario e l'Amministrazione di appartenenza.
   
                 2. In via preliminare giova ricordare che il quadro normativo in materia di documentazione amministrativa è dato dalle leggi 15/68; 127/97 e 191/98 e dal D.P.R. 20/10/1998 n.403 e risulta ispirato ai principi del non aggravamento del procedimento, dell'autocertificazione, dell'acquisizione di ufficio di atti e documenti in possesso della P.A. e dell'accertamento di ufficio della veridicità delle dichiarazioni rese dal privato.
                 Il quadro normativo così delineato trova applicazione in Sicilia, trattandosi di normativa concernente una materia in cui il legislatore regionale non risulta dotato di particolari competenze legislative.
                 Trova applicazione anche per effetto del disposto dell'art.2, comma 3, della l.r. 23/98, secondo cui: "Nell'ordinamento della Regione siciliana, dei comuni delle province e degli enti locali siciliani trovano immediata applicazione gli artt. 2, 3... della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modifiche ed integrazioni.
                 Conviene in particolare richiamare, sia pur sommariamente, le norme che disciplinano le modalità di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive.
                 Al riguardo giova premettere che la legge 4 gennaio 1968, n. 15 distingue tra le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
                 La dichiarazione sostitutiva di certificazioni, disciplinata dall'art. 2 della legge 15/68, comprova stati, fatti e qualità personali attestati in pubblici registri, rispetto ai quali è sempre possibile per la  P.A. verificare la correttezza delle dichiarazioni rese dall'interessato.
                 La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, disciplinata dal successivo art. 4, concerne invece stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e che, di regola, non trovano riscontro in albi, registri o elenchi tenuti dalla P.A. (cfr. TAR Umbria, 7 gennaio 1999, n. 2).
                 Chiarita la distinzione tra le due dichiarazioni sostitutive, va precisato che diverso è anche il regime giuridico della relativa sottoscrizione.
                 Infatti, ai sensi del citato art. 2 - nel testo modificato dall'art. 3 della legge 127/97, che ne ha abrogato il secondo comma - per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni è ormai sufficiente la semplice sottoscrizione.
                 Per contro, ai sensi del citato art. 4, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere sottoscritte dall'interessato "con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20", che, come è noto, disciplina l'autenticazione delle firme.
                 Recentemente tuttavia l'art. 3, comma 11, della legge 127/97, nel testo modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 191/98, ha disposto che: "La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica...non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore".
                 Tale norma è stata interpretata autenticamente dallo stesso art. 2, comma 11, della legge 191/98 nel senso che: "la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica... non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15".
                 Ai sensi di tale ultima norma può pertanto affermarsi che la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ove sia contenuta in un'istanza, non deve essere autenticata secondo le modalità previste dai citati artt. 4 e 20 della legge 15 del 1968.
                 Va altresì richiamato l'art. 3 del D. P. R. 403/98 che, nel prevedere che le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà "possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto", ha modificato il regime della sottoscrizione delle dichiarazioni in parola ma solo limitatamente ai casi in cui esse siano rese contestualmente a un'istanza, essendo in tali casi sufficiente la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto.
                 Dalle norme sin qui richiamate risulta pertanto che ove la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sia contenuta in un'istanza ovvero, pur essendo resa in un documento separato, sia presentata contestualmente ad un'istanza, la sottoscrizione non va autenticata.
                 In ultimo la Circolare del Ministero dell'Interno 2 febbraio 1999, n. 2 (in G.U.R.I. n. 36, parte I, del 13 febbraio 1999) ha ulteriormente ampliato la portata delle norme richiamate, affermando che: "L'abrogazione dell'autenticazione della sottoscrizione è stata estesa... anche a quelle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 non comprese in un'istanza ad una P.A., ma comunque richiamate nell'istanza medesima o ad essa collegate funzionalmente, anche se prodotte non contestualmente ma in un secondo momento... Ne consegue che quando la dichiarazione è contenuta nell'istanza ovvero è contestuale o collegata o richiamata dalla stessa, non deve essere autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento".
                 In termini analoghi a quelli appena riportati si è espresso infine l'Osservatorio permanente sulla legge 127/97, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica (cfr. Italia Oggi, 25 febbraio 2000, p. 32).
                 Alla luce di questi ulteriori svolgimenti può pertanto affermarsi che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prevista dall'art. 4 della L. 15/68, può ormai essere presentata senza autenticazione di firma nel caso in cui risulti contenuta in un'istanza o in essa richiamata o ad essa allegata o almeno collegata funzionalmente.
                 In tali casi l'autenticazione della sottoscrizione è sostituita da due adempimenti alternativi: o la firma in presenza del dipendente addetto o l'allegazione della fotocopia di un documento di identità.
                 Pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, e con particolare riguardo alla fattispecie in esame, tenuto conto altresì della l.r. 19/97, che all'art.4 espressamente prevede che "il possesso dei requisiti deve risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", se ne deduce che non sembra debba autenticarsi la dichiarazione, - non sussistendo alcun obbligo in tal senso in capo all'interessato - alle condizioni però di cui all'art.3 della L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.3 del D.P.R. 403/1998 sopra citate.
   
                 3. Circa il secondo quesito prospettato in ordine alla legittimità della designazione a revisori dei conti (effettuata dalla Regione in propria rappresentanza) di un funzionario di altra Amministrazione già nominato quale revisore in altro organismo dalla stessa Amministrazione di appartenenza, sembra opportuno richiamare la specifica normativa in cui la fattispecie va inquadrata, e cioè quella riguardante la nomina a revisore dei conti presso le istituzioni scolastiche.
                 A tal riguardo dapprima la legge regionale 23 maggio 1991 n. 33, all'articolo 6, ed oggi la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, hanno previsto che "il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale nelle istituzioni scolastiche statali (art. 9) e regionali (articolo 16) è affidato ad un collegio di revisori nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione".
                 Il comma 2 dell'art. 9 prevede che "il presidente e i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti in via prioritaria fra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che siano iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ... Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'amministrazione purchè iscritto nell'apposito registro".
                 Quindi, alla luce di tali disposizioni e di quanto previsto dall'articolo 6 della l.r. 20 giugno 1997, n. 19 ("... i componenti di collegi di revisori dei conti la cui nomina o designazione è di competenza della Regione sono scelti secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni", che prevede al 3° comma che "l'organo competente alla nomina" nel caso in cui manchino o siano insufficienti nel proprio organico i funzionari in possesso del requisito di iscrizione nell'apposito albo, "procede alla nomina del revisore iscritto nell'apposito registro dei revisori contabili"), il requisito imprescindibile per la nomina in detti collegi risulta essere l'iscrizione nel registro dei revisori contabili di cui all'art. 1 d.l.vo 27.1.1992, n. 88.
                 Pertanto, da quanto sopra esposto, codesto Assessorato può procedere alla designazione dei revisori presso gli istituti scolastici attingendo ai ruoli del personale in servizio o in quiescenza presso l'Amministrazione regionale o, in base alla previsione dell'articolo 9 della l.r. 6/2000, presso amministrazioni diverse.
                 Per quanto riguarda invece l'eventuale cumulo degli incarichi, si osserva che le disposizioni di cui all'art. 5, comma 6, della l.r. 19/97 - che ne sanciva l'espresso divieto, - secondo la previsione dell'art. 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, non si applicano "ai dipendenti dell'Amministrazione regionale nominati nei collegi dei revisori di enti ed aziende in rappresentanza dell'Amministrazione medesima, ai quali continua ad applicarsi l'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15".
                 Quindi, ai fini del cumulo de quo, trattandosi peraltro di funzionario statale, occorre piuttosto far riferimento al disposto del comma 2 dell'art. 58 del D. l.vo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo cui "le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge... o che non siano espressamente autorizzati".
                 Pertanto suscita perplessità la possibilità che un funzionario del Ministero del Tesoro, già nominato quale revisore in propria rappresentanza in altro organismo dallo stesso Ministero, possa altresì essere designato dalla Regione in propria rappresentanza, senza il preventivo nulla osta del Ministero di appartenenza.
                 E ciò, in base alle disposizioni dell'art. 58 del D.l.vo 3 febbraio 1993, n. 29, che, al comma 7, prevede che "i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza", e al comma 8 che "le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi",  - disposizioni che, peraltro, con la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 si applicano anche al personale regionale (art. 23) - Infine, oltre al preventivo nulla osta si ritiene necessario, in base a quanto espressamente previsto dall'articolo 9, 4° comma, della l.r. 15/93, che la nomina venga "comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi", essendo pertanto l'ordine di revisori competente ad accertare la sussistenza o meno di eventuale cumulo di incarichi od incompatibilità.
                 Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.
   
   * * * * * *


                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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