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Gruppo     IV                      /113.00.11

OGGETTO: L.R. 10/99. Art. 17. Obbligazioni giuridicamente vincolanti. Quesito.

   
   
   
                                                     ASSESSORATO REGIONALE
                                                           TERRITORIO E AMBIENTE
                                                                         PALERMO
   
                 1. Con la nota che si riscontra viene chiesto quali siano le "obbligazioni giuridicamente vincolanti" che, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 10/90, come sostituito dall'art. 2 l.r. 15/99, consentono di continuare a mantenere gli stanziamenti erogati ai comuni per la realizzazione di opere fognarie e depurative.  
                 Ritiene al riguardo codesta Amministrazione, anche sulla scorta di una lettera circolare dell'Assessorato regionale degli enti locali dell'8 ottobre 1999, che l'esistenza di una qualsiasi obbligazione, ad esempio quella col progettista, concretizzantesi già con delibera di conferimento dell'incarico, si può considerare sufficiente al fine del mantenimento dello stanziamento.
                 
                 2. L'art. 17, co. 1, della l.r. n. 10 del 1999, sostituito dal co. 2 dell'art. 2 della l.r. n. 15 del 1999, prevede che le somme non erogate ai comuni per la realizzazione di opere fognarie e depurative si considerano utilizzate (e quindi non soggette al versamento al bilancio della Regione) se:
   " a) il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo così come definito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti di cui al presente comma abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto;
   b) gli enti di cui al presente comma risultino dotati di programmi di attuazione della rete fognante già approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente relativamente alla realizzazione di opere fognarie e depurative;
   c) ovvero vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla previsione di cui alla lettera a)".
                 Come si desume dalla lettera e dalla stessa ratio delle norme succitate le obbligazioni di cui alla menzionata lett. c) devono essere connesse alla esecuzione delle opere pubbliche de quibus, quali quelle cui ha riguardo la menzionata circolare assessoriale (obbligazioni nascenti dalle procedure espropriative, dalle indagini geologiche o geotecniche, dalla progettazione esecutiva ecc.), di norma, peraltro, contemplate nei decreti di finanziamento delle opere pubbliche.
                 Giova invero osservare che la disposizione recata nella lett. c) può anche essere in deroga a quanto previsto nella precedente lett. a) e quindi non può l'obbligazione giuridicamente vincolante formarsi in data antecedente a quella della delibera di indizione della gara d'appalto.
                 Nelle superiori osservazioni è il parere dello scrivente.
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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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