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Gruppo    II                          /114.11.00

OGGETTO: Nomina di Commissari Straordinari per la Gestione provvisoria delle Aziende Termali di XXXX e di YYYY.

   
   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           Turismo comunicazioni e
                                                           Trasporti
                                                           PALERMO
   

                 1. Si fa riferimento alla nota n.468 GAB del 9 maggio s. di pari oggetto, con cui codesto Assessorato, "con riguardo agli interventi da porre in essere in esecuzione" degli artt.23, c.1 (trasformazione delle Aziende delle terme di XXXX e YYYY in S.p.A. in vista della loro cessione a privati) e 24 (soppressione delle aziende autonome di soggiorno e turismo) della l.r. n.10 del 1999, chiede il parere dello Scrivente sull'applicabilità o meno dell'art.3 l.r. 20 giugno 1997, n.19 alle nomine dei funzionari regionali incaricati della gestione delle predette aziende nelle more del riordino complessivo e in ordine alla "necessità che sulle nomine di che trattasi debba sentirsi la competente Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana in conformità alla deliberazione della Corte dei Conti - Sezione controllo per la Regione Siciliana n.12/99".
                 Codesta Amministrazione, nel far presente che le nomine di cui sopra cadranno su "funzionari dell'Assessorato e dell'Amministrazione regionale", propende per una risposta negativa su entrambi i predetti quesiti: sul primo perchè "la l.r. 19/97 ....sembra dettata solo per gli organi ordinari"; sul secondo "perchè la stessa norma regionale che prevede l'obbligo dell'acquisizione del parere esclude le nomine effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo" ed in quanto nella fattispecie, non trattandosi di nomine disposte nelle more della ricostituzione degli organi ordinari - resa impossibile dalle predette disposizioni soppressive -, non ricorre la situazione di arbitraria amministrazione commissariale di enti in luogo della ricostituzione dei rispettivi organi ordinari che ha indotto la Corte dei conti ad interpretare restrittivamente l'espressione "controllo sostitutivo".
   
                 2. L'Ufficio ritiene condivisibile l'orientamento di codesto Assessorato su entrambi i punti della richiesta di parere.
                 Sul primo punto si osserva che la l.r. 20 giugno 1997, n.19 all'art.1 definisce il proprio campo di applicazione per rinvio all'art.1 della precedente l.r. 28 marzo 1995, n.22, che ha recepito con modifiche le disposizioni del d.l. 16 maggio 1994, n.293, convertito dalla l.15 luglio 1994, n.444, in tema di proroga degli organi amministrativi. Ora, sia l'art.1, c.1, del d.l. n.293 del 1994 che l'art.1, c.2, della l.r. n.22 del 1995 fanno riferimento ai "componenti" degli organi ai quali si applicano le rispettive disposizioni, con ciò lasciando intendere chiaramente che si tratta degli organi collegiali, e quindi ordinari, dato che gli organi straordinari sono normalmente monocratici, salvo eccezioni previste e disciplinate da leggi speciali (ad es. le commissioni straordinarie di cui all'art.15 bis, c.4, l.19 marzo 1990, n.55 e succ. modif.). Altrettanto estraneo agli organi straordinari è il concetto di ricostituzione, adempimento contemplato dall'art.4 del d.l. n.293/1994.
                 Del resto non avrebbe senso includere le nomine di organi straordinari nell'elenco di cui all'art.1, c.3, l.r. n.22/1995 cit., come sostituito dall'art.2 l.r. n.19 del 1997, recante indicazioni di caratteristiche tipiche degli organi ordinari (termine di scadenza, termine di ricostituzione etc.).
                 Si ritiene pertanto che per le nomine di cui trattasi possa prescindersi dall'accertamento sul possesso o meno dei requisiti prescritti dall'art.3 della citata l.r. n.19/1997.
                 Ad analoghe conclusioni sembra doversi pervenire per quanto concerne "il preventivo parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali" prescritto dall'art.1 della l.r. 20 aprile 1976, n.35, e ciò indipendentemente dalla scarsa aderenza alla fattispecie della menzionata giurisprudenza della Corte dei conti-Sezione del controllo per la Regione siciliana. E' vero infatti che l'espressione eccettuativa "quelle (le nomine) effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo" è più consona agli interventi sostitutivi posti in essere mediante commissari ad acta che non alla nomina di commissari straordinari, ma tale argomento ermeneutico meramente lessicale appare superabile attraverso una interpretazione sistematica della disposizione da leggersi in necessaria correlazione con l'art.2 della medesima legge, che prevede la pubblicazione nella G.U.R.S. entro il 31 ottobre di ogni anno, a cura del Presidente della Regione, di un elenco "delle nomine, delle designazioni e delle proposte di nomina o di designazione, per le quali sia richiesto, a norma della presente legge, il parere della Commissione legislativa di cui all'art. 1 e per le quali debba provvedersi nell'anno successivo". Orbene, sembra evidente che un siffatto adempimento, da eseguirsi con cadenza periodica annuale sia inconciliabile con la non prevedibilità della nomina degli amministratori straordinari nascente appunto da esigenze straordinarie, che possono presentarsi improvvisamente.
                 Per cui tali nomine, così come non vanno incluse nel predetto elenco, sono sottratte al preventivo parere della Commissione legislativa dell'A.R.S. per le questioni istituzionali, dato il collegamento tra i due adempimenti risultante dal citato art.2 l.r. n.35/1976.
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   Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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