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Gruppo    III                        /116.11.2000

OGGETTO: Consorzio di garanzia fidi - contributi ex art.33, comma 3 , l.r. 22/74 e s.m.i.

   
   
   
   
                                                           Assessorato Industria
                                                           PALERMO
   
   
1.            Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio una problematica inerente l'ammissibilità di contributi ai sensi del terzo e sesto comma dell'art.28 della l.r. 34/88, che, com'è noto, prevede la concessione di integrazioni regionali sui versamenti degli enti "sostenitori", in relazione alle istanze presentate da Consorzi di Garanzia Fidi di XXXX ed YYYY tendenti ad ottenere l'integrazione "de qua" a seguito dell'erogazione in loro favore di un contributo statale per l'integrazione dei fondi rischi ex art.31 l. 317/91 effettuato dal KKKK Centrale. Codesto Assessorato dubitando della sussistenza dei presupposti, in quanto il KKKK Centrale sembra agire in qualità di gestore di un intervento agevolativo statale piuttosto che nella veste di ente sostenitore, chiede di conoscere l'avviso dello scrivente in merito.
   
   2.            In ordine alla problematica sopraesposta lo scrivente Ufficio condivide le perplessità manifestate da codesto Assessorato; ed infatti mentre la l.r. 34/88 prevede la concessione dell'integrazione da parte della  Regione in misura uguale agli apporti versati da istituti di credito, associazioni e aziende le quali aderendo ai consorzi assumono la veste di enti sostenitori che, pur non fruendo dei servizi dei consorzi medesimi, concorrono al conseguimento delle sue finalità", di contro l'art.31 della l.317/91 prevede un intervento statale che reintegra i fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, società consortili o cooperative, nel limite massimo pari al 30 per cento delle perdite subite nel corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di garanzia, e affida la gestione di tale intervento al KKKK centrale e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane. Sembra, dunque, evidente come quest'ultima fattispecie di agevolazione statale non presenti i requisiti richiesti dall'art.28 l.r. 34/88, per l'ammissione all'integrazione regionale. L'apporto del KKKK centrale non può, a parere dello scrivente, in alcun modo assimilarsi a quello di "Ente sostenitore", così come risulta delineato ai commi 3 e 6 del citato art.28, ponendosi viceversa l'istituto in argomento come gestore di un intervento concesso dallo Stato, con ciò senza assumere direttamente o indirettamente alcun ruolo nel conseguimento delle finalità dei consorzi nè, tantomeno, fruendo dei servizi degli stessi.
                 Pertanto si condivide l'orientamento espresso da codesto Assessorato in merito alla inammissibilità nella fattispecie, dell'integrazione regionale "de qua".
   * * * * *

Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
   
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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