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Gruppo    VI                          /118.2000.11

OGGETTO: Attuazione l.r. 24.02.2000, n.6. Interpretazione art.17, co.2 riguardante locali scuole materne regionali.

   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           dei beni culturali ed
                                                           ambientali e della
                                                           pubblica istruzione
                                                           Direzione regionale
                                                           istruzione
                                                           PALERMO
   
   
1.            Con la nota suindicata viene chiesto il parere dello Scrivente in ordine all'attuazione dell'art.17 della l.r. 24.02.2000, n.6, che, nel porre (1° comma) a carico delle amministrazioni comunali gli oneri relativi alla pulizia dei locali, alla fornitura di acqua, elettricità, riscaldamento, spese telefoniche e piccola manutenzione delle scuole materne regionali, abroga (2° comma) alcune norme riguardanti i locali da adibire a sedi delle sezioni di scuole materne regionali, disponendo, testualmente che "sono abrogati l'art.17 ed il comma 2 dell'art.18 della legge regionale 16 agosto 1975, n.67, così come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n.15, nonchè i commi 2, 3 e 4 dell'art.5 della medesima legge regionale 1 agosto 1990, n.15".
                 In particolare il problema si pone in relazione alla mancata individuazione da parte del legislatore, sia nell'art.17 della l.r. n.6/2000 citata, che nelle norme precedenti abrogate o rimaste vigenti, dell'organismo su cui debbano gravare gli eventuali oneri relativi alla disponibilità dei locali da adibire a sezioni di scuole materne.
                 Codesto Assessorato ritiene, invero, che le abrogazioni di cui al 2° comma dell'art.17 riguardino esclusivamente le modalità di trasferimento dei fondi e di stipula dei contratti di locazione, non facendo venir meno l'onere finanziario per l'amministrazione relativo ai locali.
                 Sulla questione codesto Assessorato prospetta una duplice soluzione sostenendo, da un lato, che la normativa attuale possa consentire il trasferimento dei fondi di cui ai commi 5 e 6 dell'art.5 della l.r. 15/90 mediante mandato diretto ai sindaci dei comuni interessati, qualora gli stessi non dispongano di locali da adibire a sede di scuola materna regionale, consentendo agli stessi sindaci di stipulare i relativi contratti di affitto. In alternativa prospetta la soluzione che "la normativa vigente potrebbe consentire di trasferire i fondi necessari per il pagamento di fitti locali direttamente alle istituzioni scolastiche, nello spirito e nella finalità della legge sull'autonomia scolastica. In questo caso sarebbero i dirigenti delle istituzioni scolastiche, in virtù delle loro attribuzioni gestionali, a stipulare i contratti di locazione, ove i Comuni non avessero disponibilità di immobili, corrispondendo ai locatori i canoni con i fondi ad essi assegnati".
   
   2.            Sulla questione sottoposta al parere dello Scrivente deve aversi preliminarmente riguardo al sistema normativo vigente in cui la fattispecie va inquadrata.
                 In proposito si osserva che, l'art.17 della l.r. 24 febbraio 2000, n.6, già più sopra richiamato, in virtù delle abrogazioni di norme disposte al 2° comma ha modificato il quadro normativo di riferimento nella materia in esame, facendo salva soltanto la disposizione contenuta al 1° comma dell'art.18, come sostituito dall'art.5 della l.r. 15/90, che prevede che "le scuole materne regionali sono di norma allocate in edifici scolastici nella disponibilità dei comuni", e facendo salve altresì quelle contenute al comma 5° dello stesso art.18 (che dispone che "all'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 36652 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso") ed al comma 6° ("per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'art.4, co.2°, della l.r. 8.7.1977, n.47").
                 Con tali modifiche il legislatore regionale ha dunque mantenuto sulle Amministrazioni comunali l'allocazione delle scuole materne regionali in edifici scolastici di cui esse abbiano la disponibilità, non avendo correlativamente neppure mutato la disciplina relativa agli oneri.
                 Resta dunque da accertare come dovrà provvedersi nel caso in cui manchino o siano carenti gli immobili disponibili.
   
   3.            Deve a tal fine ricostruirsi il significato tecnico giuridico degli esaminati disposti normativi in base alle regole dell'ermeneutica giuridica, attenendosi al significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, ed alla intenzione del legislatore (ratio legis).
                 Deve altresì considerarsi come la norma in esame non sia isolata, ma inserita in un sistema unitario e complesso e perciò - in connessione con le altre norme - deve armonizzarsi con i principi fondamentali che assicurano coerenza all'ordinamento complessivamente considerato. L'interpretazione deve dunque risultare funzionale all'inserimento armonico e alla coerente collocazione della norma stessa nel sistema giuridico.
                 Ciò premesso, dalla lettura dell'art.17 l.r. 6/2000 risulta sufficientemente chiara la voluntas legis, in considerazione anche dell'intero contesto normativo della più volte citata l.r. 6/2000 ed in relazione alle disposizioni legislative da questa abrogate o mantenute in vigore.
                 In proposito è il caso di ricordare che l'originario dettato dell'art.18 della l.r. 16 agosto 1975, n.67, prevedeva che "All'affitto dei locali provvede direttamente il sindaco con stipula di contratto, secondo uno schema tipo predisposto dall'Assessorato ..." e che tale testo è stato poi interamente sostituito, per effetto dell'art.5 della l.r. 1 agosto 1990, n.15, con una nuova disposizione composta da n.6 commi, dei quali oggi - dopo l'entrata in vigore della normativa in oggetto e delle conseguenti abrogazioni - sono rimasti in vita come si è più sopra precisato soltanto il 1°, il 5° ed il 6°.
                 Ma quel che qui preme di sottolineare è che, tecnicamente non può farsi rivivere l'originario art.18 approvato con la l.r. 67/75, in quanto lo stesso risulta sempre sostituito da quel che oggi resta del successivo testo determinato con l'art.5 della l.r. 15/90 dopo le abrogazioni dell'art.17 della l.r. 6/2000.
                 Ciò significa che non può sussistere alcuna competenza del sindaco per la stipula dei contratti, così com'era previsto nella previgente normativa. E d'altra parte già con la l.r. 15/90 il legislatore aveva tolto tale competenza ai sindaci per delegarla ai direttori didattici competenti, con ciò implicitamente lasciando intendere di voler perfezionare un meccanismo che probabilmente non aveva funzionato come era nelle aspettative.
                 Oggi può dirsi lo stesso con riguardo all'abrogazione della disposizione in base alla quale l'Assessore aveva delegato la competenza a stipulare i contratti di affitto dei locali delle scuole materne ai direttori didattici.
                 Infatti il legislatore avendo prima sostituito e poi abrogato le richiamate disposizioni ha manifestato la volontà di togliere tale competenza prima ai sindaci e poi anche ai direttori didattici.
                 Codesta Amministrazione dovrà quindi operare con esclusivo riguardo al sistema normativo vigente ed in tale ambito (come sopra delineato) individuare il soggetto a cui delegare la competenza alla stipula dei contratti in parola.
                 Alla stregua delle considerazioni svolte sembra in proposito che possa condividersi la seconda soluzione prospettata da codesta Amministrazione che, anche in attuazione delle finalità della legge sull'autonomia scolastica, ha ritenuto che possano essere gli stessi dirigenti delle istituzioni scolastiche in oggetto a stipulare i contratti di locazione in caso di indisponibilità di immobili comunali e ciò in virtù dei poteri gestionali loro attribuiti.
                 Nelle more del conferimento della qualifica dirigenziale ai capi d'istituto o dell'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio ai sensi di quanto disposto dall'art.21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n.59 e in generale dalla l.r. 6/2000, codesta Amministrazione potrà valutare, nell'ambito della potestà, discrezionale alla stessa spettante in materia, la possibilità di erogare le somme occorrenti per l'affitto dei locali in questione direttamente alle singole istituzioni scolastiche.
                 Quanto sopra anche in relazione all'art.18, comma 5, facendo fronte agli oneri di spesa relativa con le disponibilità del bilancio dell'esercizio finanziario corrente.
                 Nei termini il parere dello scrivente.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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