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Gruppo     III                      /119.11.2000

OGGETTO: Provvedimenti in favore della pesca tradizionale del tonno - L.r. 25/1998.

   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE DEI
                                                           BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                                                           E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                                                                         P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota in riferimento, codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica concernente l'oggetto. In particolare, si chiarisce che con legge regionale n. 25 dell'1 ottobre 1998 sono stati previsti dei contributi in favore dei Comune nei quali si trovano tonnare attive (XXXX, YYYY e JJJJ); le somme normativamente previste sono state regolarmente impegnate sia per l'anno 1998 che per l'anno 1999, ma non si è data applicazione alla legge in attesa di una decisione favorevole della Commissione Europea in relazione alla compatibilità degli aiuti con le direttive comunitarie. Per la medesima ragione si è provveduto alla emanazione di una circolare Assessoriale contenente direttive necessarie all'attuazione della legge, in data 18 gennaio 2000 (pubblicata in GURS n. 11 del 10 marzo) e quindi successivamente alla decisione della Commissione europea che ha dichiarato compatibili con il Trattato C.E. gli aiuti legislativamente disposti.
                 Viene ancora precisato che, prima della pubblicazione della appena citata circolare sono pervenute a codesto Assessorato due istanze di concessione del contributo in questione, una trasmessa dal Sindaco di YYYY in cui non viene specificato l'anno di attività in relazione al quale si chiede il contributo ed altresì priva di qualsiasi documentazione; l'altra trasmessa dal Sindaco del Comune di Porto palo con allegata documentazione in cui si chiede un contributo per la campagna di pesca 1999, ma non si fa riferimento all'attività 1998.
                 Ciò premesso, chiede codesto Assessorato:
   - se è legittimo invitare i Comuni interessati a presentare per gli anni 1998 e 1999 istanza di concessione del contributo e relativa documentazione di cui alla circolare (n. 2/2000) assessoriale, malgrado le rispettive campagne di pesca siano già concluse;
   - quale refluenza ha sulla l.r. 25/98 la direttiva della Commissione n. 98/C 74/06 che al paragrafo 4.15 (aiuti al finanziamento) stabilisce che gli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa sono di norma vietati, ciò in quanto la legge regionale 24/98 prevede, invece, contributi per l"esercizio" delle tonnare e, pertanto, si nutrono dubbi su quali spese possano rientrare tra quelle di esercizio.
   
                 2. Sulla problematica posta all'attenzione dello scrivente Ufficio si osserva quanto segue: in ordine al primo quesito, ritiene lo scrivente che possa ritenersi legittimo operare secondo quanto chiarito da codesto Assessorato, indipendentemente dalle istanze più o meno incomplete presentate da taluni dei soggetti interessati; appare, quindi, corretto invitare i Comuni beneficiari a riproporre istanza per la concessione dei benefici normativamente previsti (anno 1998 e 1999), con l'indicazione della documentazione ritenuta necessaria e con assegnazione di un termine entro cui detti adempimenti debbono essere effettuati. Nella fattispecie in esame, infatti, la legge regionale (pubblicata nell'ottobre 1998) contiene l'impegno di spesa per la campagna di spesa 1998 e per gli anni successivi; legittimamente codesto Assessorato non ha dato attuazione alla norma, in attesa della decisione della Commissione europea il cui controllo obbligatorio ha effetto sospensivo dell'efficacia della norma recante aiuti. La decisione positiva della Commissione, ad avviso dello scrivente, attribuisce efficacia alla norma regionale con effetto temporale decorrente dalla emanazione della norma stessa.
                 In ordine al secondo quesito si osserva che gli aiuti previsti nella legge regionale (25/98) sono stati ritenuti "compatibili" con il trattato CE e nessuna osservazione e/o suggerimento è stato precisato dalla Commissione. In teoria, quindi, potrebbero ritenersi ammissibili anche le cosidette spese di esercizio (personale, carburante, ecc.). Va, tuttavia, sottolineato che la Commissione CE ha sempre visto con disfavore gli aiuti al funzionamento e, da ultimo, lo ha ribadito con la direttiva citata da codesto Assessorato; peraltro, quando questo tipo di aiuto è stato consentito la Commissione ha sempre imposto che l'aiuto fosse "proporzionale (al problema da risolvere) temporaneo e regressivo".
                 La norma regionale in esame è una norma a regime e l'aiuto in essa contemplato non ha nessuna delle caratteristiche appena dette.
                 Tenuto conto che la Commissione europea, nel ritenere compatibile l'aiuto di cui è questione ha, tuttavia, chiesto l'invio all'Esecutivo comunitario di una "relazione in merito alla pubblicazione degli aiuti suddetti, corredata di un elenco di tutti gli interventi posti in essere, con relativa descrizione", con riserva di riesaminare il proprio giudizio in base all'art. 88 del Trattato CE, ritiene lo scrivente che una estensione del contributo oltre le ipotesi previste nella circolare Assessoriale (n.2 del 18.1.2000) potrebbe causare un riesame del giudizio già formulato con conseguenze negative per i soggetti beneficiari.
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             Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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