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Gruppo XV                                  121.11.2000

OGGETTO: Smaltimento di rifiuti solidi urbani. Emergenza rifiuti. Inceneritore insistente in areatutelata d'interesse storico - artistico.




PRESIDENZA DELLA REGIONE
Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti
e, p. c.
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


PALERMO


1. Con nota n. 2555/ME/A del 12 maggio 2000 codesto Ufficio, rappresentando che un inceneritore di rifiuti solidi urbani insiste su di un'area dichiarata di interesse storico ed artistico ha richiesto allo Scrivente se sia ammissibile che la competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali possa consentire, in dipendenza della situazione eccezionale contingente determinata dall'impossibilità di smaltire diversamente i rifiuti della zona ove l'impianto è allocato, l'esercizio dell'impianto stesso, con ogni prescrizione e controllo, per il breve periodo necessario a provvedere diversamente allo smaltimento dei rifiuti in questione.

Da quanto evidenziato da codesto Ufficio, e da quanto è desumibile dagli atti allegati alla richiesta di parere, risulta che il predetto inceneritore venne realizzato anteriormente alla ricognizione del carattere storico ed artistico dell'area in questione e che nel 1997, a seguito di istanza tendente ad ottenere dalla competente Soprintendenza l'autorizzazione per i lavori di abbattimento delle emissioni gassose dell'inceneritore e per la manutenzione straordinaria dello stesso, la Soprintendenza, con nota 28 ottobre 1997, n. 8306, ritenne incompatibile l'impianto di smaltimento con il carattere storico-artistico dell'area e con la sua conservazione. La stessa Soprintendenza, con ordinanza del 15 marzo 2000, ha ordinato la sospensione di lavori di manutenzione straordinaria.

Per le vie brevi è stata rappresentata l'assoluta urgenza di acquisire il parere richiesto, desumibile, peraltro, dalla problematica sottoposta.


2. In ordine a quanto richiesto, si evidenzia quanto segue.

Anzitutto, va rilevato che la circostanza che l'impianto di incenerimento in questione sia stato realizzato anteriormente alla ricognizione dei caratteri storico-artistici della zona dove insiste e che ne ha determinato l'assoggettamento alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, non esclude che, successivamente a tale ricognizione ed al vincolo derivante, gli interventi e i manufatti che insistono nella zona in questione debbano conformarsi alle disposizioni di tutela.

Infatti la circostanza che un bene non sia stato preso in considerazione fino ad un determinato momento per la tutela ex l. 1089/1939 non impedisce una successiva e diversa valutazione anche in dipendenza di nuovi orientamenti o di nuovi e più penetranti accertamenti (TAR Lazio, II, 21/6/1983, n. 553, in Foro Amm.vo, 1983, I, 1969; C.S., V, 30 nov. 1995, n. 1362).

Ciò posto, il secondo comma dell'art. 21 del T.U. delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali approvato con d. l.vo 29 ottobre 1999, n. 490, che oggi regola la materia, prevede il divieto di adibire i beni culturali da esso contemplati "ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità". La disposizione riprende l'analoga norma già recata dall'art. 11 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

La norma, dunque, non esclude l'utilizzo di tali beni, limitando il relativo uso alla compatibilità dello stesso con i caratteri specifici dei singoli beni e con le esigenze di conservazione ed integrità dei medesimi.

Il giudizio di compatibilità va, ovviamente, formulato dall'organo tecnico preposto alla tutela dei beni medesimi (Soprintendenza), in relazione a tutte le circostanze di fatto, giuridiche e tecniche sussistenti al momento della relativa verifica di compatibilità.

In relazione alla concreta fattispecie, si evidenzia che la Soprintendenza, con la nota del 28 ottobre 1997, ha espresso sì un giudizio di non compatibilità dell'impianto in questione e del suo esercizio ma tale giudizio venne emesso in relazione alle circostanze allora sussistenti, tra cui, verosimilmente, la prefigurazione del mantenimento dell'impianto e del suo esercizio a regime.

Pertanto ciò non esclude che oggi, in dipendenza delle attuali situazioni di emergenza, per un periodo temporaneo e con gli accorgimenti tecnici oggi esistenti la Soprintendenza possa ritenere compatibile l'esercizio temporaneo dell'impianto, con ogni prescrizione e cautela del caso e, quindi, alle predette condizioni, provvedere di conseguenza.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.








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